DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1991, n. 432
Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976 relativo alla determinazione degli uffici del Corpo della guardia di finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza.(GU n.12 del 16-1-1992)
Vigente al: 31-1-1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, che ha approvato il regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, relativo alla determinazione degli uffici del Corpo della guardia di finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 1 dicembre 1989, n. 403, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1989, con il quale e' stato sostituito, da ultimo, il primo comma dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1976; Vista la determinazione n. 138361/310 in data 7 giugno 1988 del comandante generale della Guardia di finanza, con la quale e' stato istituito il centro di aviazione, nella cui struttura opera anche un ufficio amministrazione, con compiti e responsabilita' propri degli enti amministrativi disciplinati dal citato regolamento di amministrazione; Ritenuta la necessita' di inserire il centro di aviazione tra i comandi del Corpo della guardia di finanza indicati all'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1989; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1976, cosi' come sostituito da ultimo dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1989, n. 403, relativo alla determinazione degli uffici del Corpo della guardia di finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza, e' sostituito dal seguente: "Per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, nonche' per gli operai dello Stato in servizio nel Corpo, la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza, secondo quanto disposto dall'art. 154, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' devoluta ai comandi di zona, di legione territoriale, dell'Accademia, della scuola sottufficiali, della legione allievi, del reparto autonomo centrale e della scuola di polizia tributaria nonche' al centro di aviazione ed agli enti considerati tali ai sensi del regolamento di amministrazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, che hanno in forza il suddetto personale.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 novembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1992 Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 13 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.