Applicazione dell'art. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in ordine ad attivita' sociali svolte dalle province.(GU n.13 del 17-1-1992)
Vigente al: 17-1-1992
A tutte le amministrazioni comunali e provinciali A tutte le comunita' montane A tutti i consorzi di enti locali Ai prefetti della Repubblica Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Al Ministero per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Alla Corte dei conti: Ufficio controllo atti Ministero dell'interno Sezione enti locali Al Ministero delle finanze - Direzione generale finanza locale Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B. Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Alla Cassa depositi e prestiti Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Istituto nazionale di statistica L'art. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha stabilito che ai comuni spettano tutte le funzioni amministrative riguardanti popolazione e territorio, tra l'altro, nel settore dei servizi sociali. La disposizione ha dato adito ad un'interpretazione secondo la quale alle province sarebbe inibita ogni funzione gestionale in materia, per mancanza della titolarieta' necessaria. Se ne fa scaturire la conseguenza di dover trasferire il servizio al piu' presto possibile ai comuni. Vi sono interessati l'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti non permanentemente inabili (posta a carico delle province con l'art. 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839), l'assistenza agli infanti illegittimi o abbandonati (posta a carico delle province con la legge 8 maggio 1927, n. 798) ed infine l'assistenza ai minori in stato di bisogno (in conseguenza della legge 29 dicembre 1975, n. 698). Tale linea interpretativa non ha mancato di suscitare la piu' viva apprensione nelle categorie in atto assistite e nei comuni, ora sprovvisti di risorse sufficienti da poter dedicare alla bisogna. Invero, da un'attento esame della normativa innovativamente introdotta dalla legge n. 142 del 1990 non sembra affatto di poter condividere acriticamente l'orientamento esegetico surriferito. E', infatti, da considerare che in aggiunta all'attribuzione della competenza al comune il richiamato art. 9 (comma 2) soggiunge che esso "per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia". E' agevole intravvedere nella previsione anche la gestione coordinata ed associata. Maggiore chiarezza si puo' trarre se questa norma si legge coordinatamente all'altra, pressoche' speculare, dell'art. 14, comma 2, per la quale la provincia "promuove e coordina attivita' nonche' realizza opere di rilevante interesse provinciale" in vari settori tra cui quello sociale. Dal coacervo delle disposizioni richiamate non sembra affatto potersi ricavare l'inibizione per le province di qualsiasi forma gestionale in materia. Dal punto di vista organizzativo, appare di tutta evidenza l'esigenza di assicurare la regolare somministrazione dell'assistenza alle categorie interessate, ma proprio per questo motivo non si vede di facile soluzione ne' il trapasso immediato ai comuni delle risorse finanziarie destinate ai trasferimenti alle persone, ne' il passaggio da ente ad ente dei dipendenti preposti all'insegnamento di supporto nelle scuole, ne' infine lo smembramento di strutture specialistiche per il recupero dei minorati. E' pur vero che i servizi di cui si discute sono finanziati alle province con trasferimenti erariali e che in mancanza di ulteriori appositi finanziamenti nella legge n. 142 essi costituiscono lo stock consolidato di risorse da destinare allo scopo. E' anche vero che uno spostamento di tali risorse dalle province ai comuni non presenta di principio problemi organizzativi. I problemi sorgono e non appaiono superabili allorche' si debbono identificare sistemi di riparto delle risorse tra i comuni. Difatti, il riparto tra i soli comuni nei quali risiedono gli assistiti non puo' tener conto dei trasferimenti e della cessazione del diritto all'assistenza, cosi' come il riparto tra tutti i potenziali enti beneficiari non assicura il finanziamento attuale. Per evitare ogni imbarazzo al momento, questo Ministero, d'intesa con l'ANCI e l'UPI, e' venuto nella determinazione di inserire nel decreto-legge relativo ai provvedimenti di finanza locale per il 1992, di prossima emanazione, apposita norma che preveda un regime transitorio almeno per tutto il 1992 e comunque anche oltre fino all'emanazione delle leggi regionali che dovranno disciplinare il settore. Nel periodo transitorio le province dovranno promuovere e coordinare i servizi a norma dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, garantendone l'espletamento in base a convenzioni con i comuni e destinando al settore, comunque, risorse finanziarie almeno pari a quelle utilizzate nel 1990, con l'incremento dei tassi inflattivi riconosciuti sui trasferimenti. Si prega di portare quanto sopra a conoscenza degli enti locali. Il Ministro: SCOTTI