Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1992, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400.(GU n.15 del 20-1-1992)
1. La manovra economico-finanziaria per il 1992 e per il triennio 1992-94 approvata dal Parlamento conferma il miglioramento complessivo del processo di formazione delle decisioni di finanza pubblica inaugurato nel 1991; l'avvenuta emanazione, entro il 31 dicembre, dell'intera serie dei provvedimenti legislativi che la compongono conferisce maggiore efficacia agli strumenti di politica economica prefigurati nel documento di programmazione economico- finanziaria. Nella gestione del bilancio 1991, ai positivi risultati ottenuti in termini di contenimento delle spese non ha fatto riscontro un andamento confortante delle entrate, in particolare di quelle tributarie, sulle quali ha inciso il pronunciato rallentamento dell'attivita' economica. L'obiettivo del conseguimento di un sia pur limitato avanzo primario non e' stato raggiunto; il processo di rientro e' proseguito con lentezza non piu' compatibile con gli impegni programmatici assunti anche in sede internazionale. Per il 1992 occorre rendere piu' stringente l'impostazione data gli scorsi anni alla gestione dei conti pubblici, assicurando fin dall'inizio comportamenti vincolanti per tutte le amministrazioni dello Stato e del piu' ampio comparto pubblico, in coerenza con l'esigenza di intervenire sulla distribuzione temporale delle spese. Tali comportamenti dovranno riguardare anche le gestioni decentrate di spesa svolte tramite funzionari delegati o istituzioni dotate di autonomia amministrativo-contabile, per conseguire gli obiettivi stabiliti nella manovra decisa dal Parlamento. Il governo della spesa richiede la predisposizione di strumenti volti all'immediata ed efficace autolimitazione di ciascun centro di spesa e alla realizzazione di un adeguato sistema di controllo delle decisioni lungo un arco temporale sufficientemente ampio; il gia' avviato monitoraggio degli andamenti mensili delle entrate e delle spese, al fine di verificare costantemente la coerenza degli andamenti in atto con gli obiettivi, sara' proseguito e potenziato da un lato attraverso l'entrata a pieno regime dell'osservatorio delle entrate, dall'altro mediante il potenziamento e lo sviluppo dei compiti di rilevazione e di coordinamento dei dati di finanza pubblica affidati alla Ragioneria generale dello Stato. 2. La presente direttiva individua ai predetti fini i comportamenti sottoelencati, in ordine ai quali i Ministri e le altre autorita' istituzionali dovranno assicurare, per quanto di competenza e sotto la diretta responsabilita' dei direttori generali, la piena osservanza da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato nella gestione della spesa per il 1992: a) relativamente alle spese discrezionali per acquisto di beni e servizi, limitare mediamente al venticinque per cento degli stanziamenti complessivi l'assunzione di impegni nel primo semestre dell'anno in corso, con esclusione di quelle spese il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtu' di accordi internazionali o comunitari, nonche' di contratti o convenzioni gia' stipulati. La misura e' diretta a rendere piu' agevole la puntuale applicazione dell'art. 6 del decreto-legge n. 65/89, convertito nella legge n. 155/89, recante disposizioni in materia di finanza pubblica. Come e' noto, la norma introduce il limite del cinquanta per cento dello stanziamento per l'assunzione di impegni di spese correnti nel primo semestre dell'esercizio; b) con riferimento alle spese del conto capitale previste da leggi pluriennali, adottare, negli atti e nelle procedure propedeutiche all'assunzione degli impegni, comportamenti funzionali al rispetto integrale del disposto dell'art. 2, comma 8, della legge finanziaria n. 415/91, che introduce, per l'Amministrazione dello Stato e per gli enti pubblici interessati, specifici e diversificati limiti di impegnabilita' nell'anno in corso a carico delle autorizzazioni di spesa previste per gli esercizi futuri; c) relativamente alle spese per trasferimenti, limitare per il primo semestre l'assunzione di impegni alle sole assegnazioni espressamente autorizzate da leggi specifiche; d) quanto all'utilizzo degli accantonamenti per provvedimenti legislativi, inseriti nei fondi speciali, sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri i relativi disegni di legge soltanto pre- via autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro; analoga autorizzazione e' richiesta sia per emendamenti governativi da proporre, sia per l'assenso da parte del Governo ad iniziative parlamentari, anche emendative, comportanti oneri, ancorche' previsti nei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso. In particolare, per le iniziative legislative gia' all'esame del Parlamento l'assenso del Governo alla concessione o al mantenimento della sede legislativa sara' accordato solo previo parere conforme del Ministro del tesoro; e) fermi restando i limiti fissati nelle precedenti lettere, per i capitoli di spesa aventi residui di stanziamento alla data del 31 dicembre 1991 subordinare l'impegno delle autorizzazioni di competenza al completo utilizzo delle predette disponibilita' in conto residui; f) relativamente alle operazioni della Cassa depositi e prestiti, nel primo semestre dell'anno gli atti e le procedure concernenti i mutui dovranno essere regolati in modo da limitarne le concessioni al trenta per cento di quelle complessivamente autorizzate per l'anno 1992 dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ragguagliandole in via presuntiva e prudenziale al limite inferiore di 6.000 miliardi previsto nell'indicata normativa. Le erogazioni in termini di cassa saranno, contestualmente, contenute entro il limite del quaranta per cento dell'importo previsto per il 1992; g) con riguardo alle disponibilita' degli enti pubblici regolate dalle norme sulla Tesoreria unica, applicare puntualmente le istruzioni emanate in data 10 febbraio 1990 dal Ministro del tesoro, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1990; h) quanto alle residue gestioni fuori bilancio delle amministrazioni dello Stato e degli enti ed organismi che gestiscono fondi per conto dello Stato, limitare nel primo semestre i prelievi dai rispettivi conti di tesoreria, centrale o provinciale, mediamente all'importo dello stesso periodo dell'anno precedente. Per quanto riguarda gli enti del settore pubblico allargato dotati di particolare autonomia (regioni, province, comuni), la presente direttiva costituisce indirizzo volto al conseguimento di obiettivi di interesse nazionale per la cui attuazione le amministrazioni interessate sono tenute ad adottare atti coerenti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva.