Determinazione dei settori prioritari di interventi delle province, dei comuni e loro consorzi e delle comunita' montane per l'anno 1992.(GU n.18 del 23-1-1992)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica" convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155; Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto-legge n. 65/1989 che, tra l'altro, assegna al CIPE il compito di determinare entro il 31 dicembre di ciascun anno i settori prioritari cui debbono essere indirizzati gli interventi da realizzarsi da province, comuni e loro consorzi e comunita' montane mediante l'assunzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo; Visto l'art. 4, comma 8, che fa comunque salve le disponibilita' determinate da specifici provvedimenti legislativi; Visto il decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante "Disposizioni urgenti in favore degli enti locali" convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 80, che all'art. 5, comma 4, dispone che i contributi per i mutui contratti sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore; Visto l'art. 5, comma 4- bis della citata legge n. 80/91 che comprende, tra i settori prioritari, le opere di estensione della rete di metanizzazione nei territori dei comuni montani non collegati; Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante "Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica" convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 202; Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 14 del citato decreto- legge n. 151/91, che stabilisce l'importo massimo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti puo' concedere agli enti locali non deve essere inferiore a lire 5.500 miliardi e l'atto Camera n. 6103, recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica" approvato dal Senato in data 15 novembre c.a., che conferma tale somma per l'esercizio 1992, oltre a lire 500 miliardi per l'edilizia giudiziaria; Ravvisata la necessita' di coordinare ed indirizzare la spesa per gli investimenti degli enti locali in infrastrutture e pubblici servizi, tenendo nella dovuta considerazione le esigenze emergenti; Viste le proprie precedenti delibere del 30 marzo 1989 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1989) del 19 dicembre 1989 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1990) e del 20 dicembre 1990 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 1991) che, in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 155/89, hanno individuato i settori cui prioritariamente indirizzare gli interventi relativi agli anni 1989, 1990 e 1991; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: Il raggiungimento degli obiettivi primari di infrastrutture del territorio e pubblici servizi permane anche per l'anno 1992 quale fondamento alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, della Direzione degli istituti di previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo alle province, ai comuni e loro consorzi ed alle comunita' montane. Resta confermato il rilievo da dare al soddisfacimento dei fabbisogni emergenti con particolare riferimento alle istanze che promanano dalle grandi aree urbane e metropolitane. A tal fine e' ribadito l'ordine prioritario da assegnare alle seguenti tipologie di opere ai fini dell'accoglimento delle domande di concessione dei mutui, fermo restando quanto gia' le disposizioni legislative di cui alle premesse indicano in materia di interventi degli enti locali. 1 Gruppo di opere: opere fognarie e depurative, smaltimento rifiuti; opere acquedottistiche; opere per impianti di illuminazione, elettrodotti, metanodotti, gasdotti; opere stradali, parcheggi e metropolitane; edifici scolastici. Nell'ambito di questo primo gruppo cui, peraltro, e' necessario riconoscere priorita' trattandosi di opere indispensabili, debbono essere primariamente affrontate le nuove ed immediate esigenze cioe': per le aree urbane: parcheggi e metropolitane; per l'intero territorio nazionale: gli impianti di smaltimento rifiuti ed i metanodotti. 2 Gruppo di opere: impianti sportivi; parchi e giardini. 3 Altre opere. A ciascun gruppo di opere, con sottostanti tipologie di intervento e con lo stesso ordine prioritario, sono assimilati gli interventi di carattere manutentorio diretti alla conservazione del patrimonio e dei servizi pubblici. Roma, 20 dicembre 1991 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO