COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1991 

  Determinazione dei settori prioritari di interventi delle province,
dei comuni e loro consorzi e delle comunita' montane per l'anno 1992.
(GU n.18 del 23-1-1992)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante "Disposizioni
in materia di  finanza  pubblica"  convertito,  con  modificazioni  e
integrazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155;
  Visto  in  particolare l'art. 4 del citato decreto-legge n. 65/1989
che, tra l'altro, assegna al CIPE il compito di determinare entro  il
31  dicembre  di ciascun anno i settori prioritari cui debbono essere
indirizzati gli interventi da realizzarsi da province, comuni e  loro
consorzi  e  comunita'  montane mediante l'assunzione di mutui con la
Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale  degli  istituti
di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo;
  Visto  l'art.  4,  comma 8, che fa comunque salve le disponibilita'
determinate da specifici provvedimenti legislativi;
  Visto il decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante "Disposizioni
urgenti in favore degli enti locali" convertito nella legge 15  marzo
1991,  n. 80, che all'art. 5, comma 4, dispone che i contributi per i
mutui contratti sono determinati calcolando una rata di  ammortamento
costante  annua,  posticipata,  con  interesse  del  7 o 6 per cento,
rispettivamente per  gli  enti  con  popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore;
  Visto  l'art.  5,  comma  4-  bis  della  citata legge n. 80/91 che
comprende, tra i settori prioritari, le  opere  di  estensione  della
rete   di   metanizzazione  nei  territori  dei  comuni  montani  non
collegati;
  Visto  il  decreto-legge  13   maggio   1991,   n.   151,   recante
"Provvedimenti  urgenti  per  la  finanza  pubblica"  convertito, con
modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 202;
  Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 14 del citato  decreto-
legge  n.  151/91,  che stabilisce l'importo massimo dei mutui che la
Cassa depositi e prestiti puo' concedere agli enti  locali  non  deve
essere  inferiore  a  lire  5.500  miliardi  e l'atto Camera n. 6103,
recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica"  approvato  dal
Senato  in  data  15  novembre  c.a.,  che  conferma  tale  somma per
l'esercizio  1992,  oltre  a  lire  500   miliardi   per   l'edilizia
giudiziaria;
  Ravvisata  la  necessita' di coordinare ed indirizzare la spesa per
gli investimenti degli  enti  locali  in  infrastrutture  e  pubblici
servizi, tenendo nella dovuta considerazione le esigenze emergenti;
  Viste  le proprie precedenti delibere del 30 marzo 1989 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1989)  del  19  dicembre
1989  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1990)
e del 20 dicembre 1990 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del
2 febbraio 1991) che, in attuazione di quanto disposto dalla legge n.
155/89, hanno individuato i settori cui prioritariamente  indirizzare
gli interventi relativi agli anni 1989, 1990 e 1991;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  Il  raggiungimento  degli  obiettivi  primari di infrastrutture del
territorio e pubblici servizi permane anche  per  l'anno  1992  quale
fondamento  alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e
prestiti,  della   Direzione   degli   istituti   di   previdenza   e
dell'Istituto per il credito sportivo alle province, ai comuni e loro
consorzi ed alle comunita' montane.
  Resta   confermato  il  rilievo  da  dare  al  soddisfacimento  dei
fabbisogni emergenti con particolare  riferimento  alle  istanze  che
promanano dalle grandi aree urbane e metropolitane.
  A  tal  fine  e'  ribadito  l'ordine  prioritario da assegnare alle
seguenti tipologie di opere ai fini dell'accoglimento  delle  domande
di  concessione dei mutui, fermo restando quanto gia' le disposizioni
legislative di cui alle premesse indicano in  materia  di  interventi
degli enti locali.
  1› Gruppo di opere:
   opere fognarie e depurative, smaltimento rifiuti;
   opere acquedottistiche;
   opere  per  impianti  di illuminazione, elettrodotti, metanodotti,
gasdotti;
   opere stradali, parcheggi e metropolitane;
   edifici scolastici.
  Nell'ambito di questo primo gruppo  cui,  peraltro,  e'  necessario
riconoscere  priorita'  trattandosi  di opere indispensabili, debbono
essere primariamente affrontate le nuove ed immediate esigenze cioe':
   per le aree urbane: parcheggi e metropolitane;
   per l'intero territorio nazionale:  gli  impianti  di  smaltimento
rifiuti ed i metanodotti.
 2› Gruppo di opere:
   impianti sportivi;
   parchi e giardini.
 3› Altre opere.
  A  ciascun gruppo di opere, con sottostanti tipologie di intervento
e con lo stesso ordine prioritario, sono assimilati gli interventi di
carattere manutentorio diretti alla conservazione  del  patrimonio  e
dei servizi pubblici.
   Roma, 20 dicembre 1991
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO