Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Mirandola(GU n.18 del 23-1-1992)
Con decreto ministeriale 20 dicembre 1991 e' stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Mirandola, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede: il conferimento, previo scorporo, delle attivita' e passivita' relative alla propria azienda bancaria compreso il credito pignoratizio, ad esclusione di un "Fondo cassa" utile per far fronte alle esigenze di liquidita' dell'ente conferente, in una costituenda societa' denominata "Cassa di risparmio di Mirandola S.p.a."; la costituzione, con atto unilaterale a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 356/1990, della societa' per azioni "Cassa di risparmio di Mirandola S.p.a.", con un capitale sociale di lire 40 miliardi; l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Ente conferente, che assumera' la denominazione di "Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola"; la Fondazione deterra' una partecipazione nella nuova societa' bancaria pari al 100% del capitale con diritto di voto; l'adozione dello statuto della societa' conferitaria "Cassa di risparmio di Mirandola S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria. La Cassa di risparmio di Mirandola contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa di risparmio di Mirandola S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovra' cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.