MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 gennaio 1992 

  Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a
novantuno giorni.
(GU n.19 del 24-1-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1992;
                              Decreta:
  Per il 30 gennaio 1992 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
novantuno giorni con scadenza  il  30  aprile  1992  fino  al  limite
massimo in valore nominale di lire 11.750 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1992.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e  21
del  decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di cui
alla lettera a) dell'art.  19  puo'  essere  presentata  fino  ad  un
importo massimo di 2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di  5 centesimi sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Il collocamento dei buoni verra'  effettuato  nei  confronti  della
Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali
di  categoria,  degli  istituti  di credito speciale e delle societa'
finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7  del  citato  decreto
ministeriale  31  dicembre  1991  e  delle societa' d'intermediazione
mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.
  I  buoni  verranno  emessi  solamente  per  le  serie:  Q  (lire  1
miliardo),  R  (lire  5  miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50
miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31
dicembre 1991 saranno utilizzate per quote di assegnazione  inferiori
al miliardo di lire.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo sportello all'uopo istituito presso  l'Amministrazione  centrale
della  Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre
le ore  12  del  giorno  23  gennaio  1992,  con  l'osservanza  delle
modalita'  stabilite  nell'art.  9 del citato decreto ministeriale 31
dicembre 1991.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 18 gennaio 1992
                                                   Il Ministro: CARLI
 Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1992
 Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 352