MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO

      Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato
  dalla Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane
(GU n.19 del 24-1-1992)

   Con  decreto  ministeriale  24 dicembre 1991 e' stato approvato il
progetto presentato dalla Cassa centrale di  risparmio  V.E.  per  le
province  siciliane  ai  sensi  dell'art.  1, comma 3, della legge 30
luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3,  commi  1,  3  e  5,  del  decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:
    il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria,
compresa  la  gestione  di  credito  fondiario  e  l'annessa  sezione
autonoma per il finanziamento  di  opere  pubbliche  ed  impianti  di
pubblica utilita', in una costituenda societa' denominata "Sicilcassa
S.p.a.";
    la costituzione della societa' per azioni "Sicilcassa S.p.a." con
un capitale sociale di lire 400 miliardi;
    l'adozione  del  relativo  statuto  da  parte  della  "Sicilcassa
S.p.a.", abilitata  all'esercizio  dell'attivita'  a  medio  e  lungo
termine  nei  settori  del credito fondiario e del credito alle opere
pubbliche ed impianti di pubblica utilita', gia' esercitati  mediante
la  gestione di credito fondiario e l'annessa sezione autonoma per il
finanziamento di opere pubbliche ed  impianti  di  pubblica  utilita'
della  Cassa  centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province
siciliane, per un periodo massimo di cinque  anni;  cio'  in  deroga,
cosi'  come previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n.
356/90, alla distinzione tra enti che raccolgono  risparmio  a  breve
termine ed enti che raccolgono risparmio a medio e lungo termine;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che
assumera' la denominazione di "Fondazione Cassa centrale di risparmio
Vittorio Emanuele per le province siciliane".
   La   Cassa   centrale  di  risparmio  per  le  province  siciliane
cotestualmente alla stipula dell'atto di conferimento  della  propria
azienda bancaria nella "Sicilcassa S.p.a.", fatto salvo il compimento
degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi
dell'art.  3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovra' cessare
l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.