AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alle note annesse alla legge 16 gennaio 1992, n.
   15, recante: "Modificazioni al testo  unico  delle  leggi  per  la
   disciplina  dell'elettorato  attivo e per la tenuta e la revisione
   delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della
   Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al  testo  unico  delle  leggi
   recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato
   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1957, n.
   361". (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale
   - n. 17 del 22 gennaio 1992).
(GU n.20 del 25-1-1992)

   Nella nota all'art. 13 della legge citata in epigrafe, riportata a
pag. 7 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, e' soppresso il comma
dell'art. 104 del  testo  unico  approvato  con  D.P.R.  n.  361/1957
trascritto  in  alto  alla  seconda  colonna  della  predetta pag. 7,
perche'  sostituito  dal  comma  precedente  stampato  con  caratteri
corsivi,   cosi'   formulato:   "Chiunque,  appartenendo  all'ufficio
elettorale, impedisce la trasmissione,  prescritta  dalla  legge,  di
liste  elettorali,  di  liste  di candidati, carte, plichi, schede od
urne, rifiutandone la consegna  od  operandone  il  trafugamento,  e'
punito  con  la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire
2.000.000 a lire 4.000.000".