LEGGE 15 gennaio 1992, n. 24 

  Modificazione  dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 1987, n. 41,
sulla istituzione della Scuola superiore di studi universitari  e  di
perfezionamento  S. Anna di Pisa, al fine di annettervi la Fondazione
"Giovanni Spitali".
(GU n.20 del 25-1-1992)
 
 Vigente al: 9-2-1992  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo 7 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, e' aggiunto
il seguente comma:
  "2-bis. Alla Scuola e' annessa la Fondazione 'Giovanni Spitali', di
cui ai decreti del Presidente della Repubblica  2  gennaio  1956,  n.
363, e 24 ottobre 1984, n. 947".
  2.  I  compiti e le funzioni della Fondazione "Giovanni Spitali" in
seno alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento
Sant'Anna verranno stabiliti dallo  statuto  di  cui  alla  legge  14
febbraio 1987, n. 41.
  3.   Le   iniziative  finanziate  con  i  mezzi  provenienti  dalla
Fondazione saranno deliberate dal consiglio  direttivo  della  Scuola
integrato  con la partecipazione di due rappresentanti della famiglia
Spitali e nella delibera dovra' essere  espressamente  menzionato  il
contributo della Fondazione.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 15 gennaio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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