LEGGE 31 dicembre 1991, n. 440 

  Interpretazione  autentica  dell'articolo  19  della legge 16 marzo
1987, n. 123, in materia di concessioni di alloggi.
(GU n.21 del 27-1-1992)
 
 Vigente al: 11-2-1992  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  I  titolari  di  locazione,  di cui al comma 1 dell'articolo 19
della legge 16 marzo 1987, n. 123, sono anche coloro  che  continuano
ad  occupare,  a qualsiasi titolo, gli alloggi gia' avuti in regolare
concessione nella  qualita'  di  dipendenti,  collocati  a  riposo  o
deceduti in servizio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 31 dicembre 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI