MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 gennaio 1992 

  Istituzione  del  ruolo  speciale  degli agenti di cambio presso il
Ministero.
(GU n.23 del 29-1-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 20 marzo 1913,  n.  272,  concernente  l'ordinamento
delle borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui
contratti di borsa;
  Visto  il  regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernente il
riordinamento delle borse valori;
  Visto il regio decreto-legge 30 giugno  1982,  n.  815,  contenente
modifiche  di  alcune disposizioni inerenti alle borse valori ed agli
agenti di cambio;
  Vista la legge 29  maggio  1967,  n.  402,  sull'ordinamento  della
professione degli agenti di cambio;
  Vista   la   legge   2   gennaio   1991,  n.  1,  sulla  disciplina
dell'attivita' di intermediazione mobiliare e sull'organizzazione dei
mercati mobiliari e in particolare, l'art. 7 quarto comma;
  Visto il proprio decreto del 16 dicembre 1991, recante "Istituzione
del ruolo speciale degli agenti di cambio  presso  il  Ministero  del
tesoro" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1991;
  Ritenuto  di doversi attenere alla dizione della legge che consente
l'iscrizione al ruolo speciale agli agenti di cambio che siano  soci,
amministratori   o   dirigenti   delle  societa'  di  intermediazione
mobiliare o dei quali le societa'  predette  si  avvalgono  ai  sensi
dell'art. 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Ritenuto di doversi procedere in merito;
                              Decreta:
  Il decreto ministeriale del 16 dicembre 1991 "Istituzione del ruolo
speciale  degli  agenti di cambio presso il Ministero del tesoro", e'
cosi' sostituito:
  "E' istituito presso il Ministero del tesoro, ai sensi  e  per  gli
effetti  dell'art. 7, quarto comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1,
un ruolo speciale nel quale verranno iscritti gli  agenti  di  cambio
che   siano  soci,  amministratori  o  dirigenti  delle  societa'  di
intermediazione mobiliare, nonche'  quelli  di  cui  le  societa'  di
intermediazione mobiliare si avvalgono ai sensi dell'art. 7, comma 2,
della predetta legge".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 gennaio 1992
                                                   Il Ministro: CARLI