Devoluzione di quote di assegnazioni nel settore agricoltura.(GU n.5 del 1-2-1992)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi dell'art. 4, primo comma e dell'art. 5, secondo comma della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonche' ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b ) e d) della legge 15 ottobre 1981, n. 590. 1. Le somme assegnate alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 4, primo comma, e n. 5, secondo comma della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonche' ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b ) e d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, iscritte nello stato di previsione della base del bilancio per l'anno finanziario 1991, in applicazione del secondo comma dell'art. 68 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, al capitolo n. 3857 per L. 5.150.000.000 risultanti da economie e da rinunce, non utilizzabili per gli scopi indicati nelle rispettive disposizioni legislative, sono devolute per le finalita' stabilite all'art. 1, terzo comma, lettera a), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 ed iscritte ad integrazione delle previsioni in termini di competenza e di cassa del capitolo n. 3880. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 3 settembre 1991 BRIZIO