Determinazione del contributo di vigilanza per l'anno 1992, dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere.(GU n.27 del 3-2-1992)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, che reca integrazioni e modifiche alla predetta legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto ministeriale in data 27 dicembre 1990 con il quale, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico, e' stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da applicare ai premi incassati ed ai conferimenti acquisiti nel corso dell'esercizio 1991; Considerato che occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1992 della misura del contributo di vigilanza dovuto dagli enti e dalle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico; Rilevato che sul contributo di vigilanza devono gravare anche le spese per il funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP; Visto il bilancio preventivo per l'anno 1992 dell'ISVAP, di cui alla delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso in data 3 ottobre 1991 approvata con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1991; Decreta: Articolo unico Il contributo di vigilanza per l'anno 1992 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere, che operano nel territtorio della Repubblica, e' stabilito nella misura del 2(Per Mille) dei premi incassati nell'esercizio 1991, al netto degli oneri di gestione, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione, le assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,50(Per Mille) dei premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione nonche' dei conferimenti acquisiti dagli enti di gestione fiduciaria, al netto dei relativi oneri di gestione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 1992 Il Ministro: BODRATO