Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative operanti nel campo dei servizi sociali nelle province di Como, Arezzo, Roma, Mantova e Piacenza.(GU n.30 del 6-2-1992)
Con decreto ministeriale 21 dicembre 1991, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di coop- erative operanti nella provincia di Como nell'area dei servizi socio- assistenziali, compresa l'assistenza domiciliare, sono stabiliti, rispettivamente, in L. 27.000 ed in diciotto giornate lavorative. Con decreto ministeriale 21 dicembre 1991, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di coop- erative operanti nella provincia di Arezzo nell'area socio- assistenziale ed educativa per i servizi rivolti alla persona, sono stabiliti, rispettivamente, in L. 34.528 ed in ventisei giornate lavorative. Con decreto ministeriale 21 dicembre 1991, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di coop- erative operanti nella provincia di Roma nell'area socio- assistenziale (compresa l'assistenza domiciliare), sono stabiliti, rispettivamente, in L. 26.000 ed in ventidue giornate lavorative. Con decreto ministeriale 21 dicembre 1991, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci della cooperativa "Arianna", unico organismo esercente nella provincia di Mantova l'attivita' sociale tendente al reinserimento lavorativo di ex tossicodipendenti, ex detenuti ed emarginati in genere, sono stabiliti, rispettivamente, in L. 26.000 ed in venti giornate lavorative. Per i soci della cooperativa medesima, occupati con orario giornaliero inferiore alle quattro ore, si applica il disposto dell'art. 5, comma 16, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. Con decreto ministeriale 21 dicembre 1991, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di coop- erative operanti nella provincia di Piacenza nel campo dell'assistenza agli anziani, agli infermi, all'infanzia ed ai portatori di handicap, e' determinato in L. 49.357 giornaliere e diciotto giornate lavorative mensili.