Equipollenza della laurea in scienze dell'amministrazione alla laurea in giurisprudenza e alla laurea in scienze politiche ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso.(GU n.30 del 6-2-1992)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari, ed in particolare l'art. 9, comma sesto; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: La laurea in scienze dell'amministrazione conferita dalle universita' statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale e' equipollente alla laurea in giurisprudenza ed alla laurea in scienze politiche ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 20 maggio 1991 Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica RUBERTI Il Ministro per la funzione pubblica GASPARI Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1991 Registro n. 15 Universita', foglio n. 276