MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 9 gennaio 1992 

  Autorizzazione  ai  presidi ospedalieri "F. M. Passi" di Calcinate,
"Bolognini"  di  Seriate  e  "S.  Isidoro"  di  Trescore   Balneario,
appartenenti  all'unita'  sanitaria  locale  n.  30  di  Seriate,  ad
avvalersi della  facolta'  di  fotoriproduzione  sostitutiva  di  cui
all'art.  25  della  legge  4  gennaio  1968,  n. 15, per le cartelle
cliniche prodotte a partire dal 1› gennaio 1990.
(GU n.30 del 6-2-1992)

                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
settembre  1974  recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei
documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;
  Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del  tesoro  e
con  il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
data  29  marzo  1979,  con  il  quale  sono   state   approvate   le
caratteristiche   della  pellicola  destinata  alla  fotoriproduzione
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto l'art. 8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
dicembre 1975, n. 805;
  Visti  i  propri  decreti  dell'8  gennaio  1991  con i quali i tre
presidi ospedalieri  "F.  M.  Passi"  di  Calcinate,  "Bolognini"  di
Seriate   e   "S.   Isidoro"  di  Trescore  Balneario",  appartenenti
all'unita' sanitaria locale n. 30 di Seriate, sono stati  autorizzati
ad  avvalersi della facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, per le rispettive cartelle cliniche prodotte nel periodo
1› gennaio 1978-31 dicembre 1989;
  Vista la nota n. 12515 del 20 agosto  1991  della  predetta  unita'
sanitaria  locale  n.  30  di  Seriate  con  la quale ha richiesto il
proseguimento  della  fotoriproduzione  sostitutiva  delle   cartelle
cliniche   prodotte   a   partire   dal  1990  dai  suddetti  presidi
ospedalieri;
  Considerato che gli atti ed i documenti - oggetto della richiesta -
non sono compresi  nelle  categorie  escluse  dalla  fotoriproduzione
sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito  il  comitato  di  settore  per  i   beni   archivistici   in
sostituzione  della  commissione  di  cui all'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
                           Articolo unico
  I presidi ospedalieri "F. M. Passi" di  Calcinate,  "Bolognini"  di
Seriate e "S. Isidoro" di Trescore Balneario, appartenenti all'unita'
sanitaria  locale  n.  30  di  Seriate, sono autorizzati ad avvalersi
della facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n.  15,
per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1› gennaio 1990.
  Le  modalita'  di  riproduzione  ed i procedimenti tecnici dovranno
essere corrispondenti a quelli previsti dal  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
 La pellicola da  usare,  fermo  restando  che  sara'  costituito  un
originale  negativo  di  sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  i  documenti
riprodotti,  dovra'  possedere le caratteristiche tecniche prescritte
dal  decreto  ministeriale  29  marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli  originali   cartacei   di   cui   e'   stata   effettuata   la
fotoriproduzione   sostitutiva   possono   essere   distrutti  se  si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 gennaio 1992
                                               Il Ministro: ANDREOTTI