Modificazioni al regolamento concernente l'albo e l'attivita' dei promotori dei servizi finanziari. (Deliberazione n. 5948).(GU n.30 del 6-2-1992)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Visto l'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con cui si dispone che la Consob adotti con proprio regolamento disposizioni concernenti l'albo e l'attivita' dei promotori di servizi finanziari; Vista la modifica alla norma transitoria di cui al comma 8, lettera e), del suddetto art. 5, introdotta dall'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; Visto il regolamento approvato con deliberazione della Commissione 2 luglio 1991, n. 5388, e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1991; Viste le modifiche al suddetto regolamento contenute nella deliberazione 3 dicembre 1991, n. 5635, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 1991; Considerato che l'art. 30 della legge n. 412/1991 consente l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori di servizi finanziari a chi, alla data di entrata in vigore della legge n. 412/1991, "abbia esercitato le funzioni di collaboratore autonomo, procuratore o rappresentante alle grida di agente di cambio, per un periodo di almeno due anni purche' risulti censito quale persona fisica e abbia trasmesso i dati anagrafici e l'oggetto dell'attivita' alla Consob"; Considerato che il censimento dei collaboratori autonomi degli agenti di cambio e' stato effettuato dalla Consob, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 1/1991, limitatamente agli esercenti la raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari; Considerato che la Consob, nel corso del 1991, ha provveduto a censire i procuratori degli agenti di cambio in attivita' alla data di entrata in vigore della legge n. 1/1991, acquisendo quanto prescritto dall'art. 30 della legge n. 412/1991 dagli stessi agenti di cambio, e cio' al fine di individuare i procuratori abilitati di diritto a negoziare valori mobiliari nei mercati regolamentati, per conto delle SIM, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 1/1991; Considerato che il censimento dei rappresentati alle grida si realizza attraverso la loro nomina da parte della Consob; Considerato che l'art. 30 della legge n. 412/1991 intende far fronte ad esigenze di carattere transitorio, derivanti dall'entrata in vigore della legge n. 1/1991, e che pertanto appare coerente con tale finalita' far coincidere il termine per domandare l'iscrizione di diritto all'albo, da parte degli appartenenti alle categorie indi- cate nella norma citata, con l'ultimo termine di vigenza delle disposizioni transitorie contenute nella legge n. 1/1991; Ritenuta la necessita' di apportare le conseguenti modifiche alle disposizioni transitorie del predetto regolamento; Delibera: Il regolamento concernente l'albo e l'attivita' dei promotori di servizi finanziari, approvato con deliberazione 2 luglio 1991, n. 5388, e' modificato come segue. Nell'art. 19 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma 1- bis: "1- bis. Fermi restando i requisiti prescritti dall'art. 9, lettere b), c), d), e), f), puo' ottenere l'iscrizione all'albo e conseguentemente all'elenco regionale chi, alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 412, abbia prestato la sua attivita' a favore di agenti di cambio, per almeno due anni, come raccoglitore di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari - purche' abbia osservato, in qualita' di persona fisica, l'adempimento prescritto dall'art. 18, comma 3, della legge - ovvero come procuratore - purche' la Consob, in applicazione dell'art. 7, comma 2, della legge, lo abbia censito nel corso del 1991, acquisendo i relativi dati anagrafici e l'atto di conferimento della procura - ovvero come rappresentante alle grida. La domanda d'iscrizione all'albo, recante gli elementi informativi di cui all'art. 7, comma 2, lettere a), b), c), deve essere presentata entro il 31 dicembre 1992 alla commissione regionale costituita nel capoluogo della regione in cui l'istante ha la residenza; essa deve essere corredata del certificato di residenza, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di onorabilita' e della ricevuta di versamento del contributo alle spese di tenuta dell'albo, nonche' di una dichiarazione degli agenti di cambio per cui l'istante ha operato, attestante l'attivita' a favore dei dichiaranti e il periodo in cui e' stata esercitata, ovvero di altri atti idonei a comprovare i medesimi fatti e, in relazione alla categoria di appartenenza dell'istante, di copia della documentazione trasmessa alla Consob ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge o dell'atto di procura ovvero della deliberazione di nomina a rappresentante alle grida". Nell'art. 19, comma 2- bis, le espressioni "ai sensi del comma 1" e "prescritti dal medesimo comma 1" sono sostituite, rispettivamente, dalle espressioni "ai sensi dei commi 1 e 1- bis" e "prescritti dai medesimi commi 1 e 1- bis". Nell'art. 20, comma 2, le parole "Coloro che alla data di entrata in vigore della legge esercitavano l'attivita' di raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari" sono sostituite dalle parole "Coloro che alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 412, hanno prestato, per un periodo inferiore a due anni, l'attivita' di raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari a favore di agenti di cambio ovvero hanno prestato la medesima attivita' a favore di altri intermediari autorizzati". Nel comma 3 dell'art. 21 l'espressione "ai sensi dell'art. 19" e' sostituita dall'espressione: "ai sensi dell'art. 19, comma 1". La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 gennaio 1992 Il presidente: PAZZI