COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 28 gennaio 1992 

  Modificazioni  al  regolamento concernente l'albo e l'attivita' dei
promotori dei servizi finanziari. (Deliberazione n. 5948).
(GU n.30 del 6-2-1992)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Visto l'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con cui si dispone
che la Consob adotti con proprio regolamento disposizioni concernenti
l'albo e l'attivita' dei promotori di servizi finanziari;
  Vista la modifica alla norma transitoria di cui al comma 8, lettera
e), del suddetto art. 5,  introdotta  dall'art.  30  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412;
  Visto  il regolamento approvato con deliberazione della Commissione
2 luglio 1991, n. 5388, e pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1991;
  Viste   le   modifiche  al  suddetto  regolamento  contenute  nella
deliberazione 3 dicembre 1991, n.  5635,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 1991;
  Considerato   che  l'art.  30  della  legge  n.  412/1991  consente
l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori di servizi  finanziari
a chi, alla data di entrata in vigore della legge n. 412/1991, "abbia
esercitato  le  funzioni  di  collaboratore  autonomo,  procuratore o
rappresentante alle grida di agente di  cambio,  per  un  periodo  di
almeno  due anni purche' risulti censito quale persona fisica e abbia
trasmesso i dati anagrafici e l'oggetto dell'attivita' alla Consob";
  Considerato che il  censimento  dei  collaboratori  autonomi  degli
agenti di cambio e' stato effettuato dalla Consob, ai sensi dell'art.
18,  comma  3, della legge n. 1/1991, limitatamente agli esercenti la
raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari;
  Considerato che la Consob, nel corso  del  1991,  ha  provveduto  a
censire  i  procuratori degli agenti di cambio in attivita' alla data
di entrata  in  vigore  della  legge  n.  1/1991,  acquisendo  quanto
prescritto  dall'art. 30 della legge n.  412/1991 dagli stessi agenti
di cambio, e cio' al fine di individuare i procuratori  abilitati  di
diritto  a  negoziare valori mobiliari nei mercati regolamentati, per
conto delle SIM, ai sensi  dell'art.  7,  comma  2,  della  legge  n.
1/1991;
  Considerato  che  il  censimento  dei  rappresentati  alle grida si
realizza attraverso la loro nomina da parte della Consob;
  Considerato che l'art. 30  della  legge  n.  412/1991  intende  far
fronte  ad  esigenze di carattere transitorio, derivanti dall'entrata
in vigore della legge n. 1/1991, e che pertanto appare  coerente  con
tale  finalita'  far coincidere il termine per domandare l'iscrizione
di diritto all'albo, da parte degli appartenenti alle categorie indi-
cate nella norma  citata,  con  l'ultimo  termine  di  vigenza  delle
disposizioni transitorie contenute nella legge n. 1/1991;
  Ritenuta  la  necessita' di apportare le conseguenti modifiche alle
disposizioni transitorie del predetto regolamento;
                              Delibera:
  Il regolamento concernente l'albo e l'attivita'  dei  promotori  di
servizi  finanziari,  approvato  con  deliberazione 2 luglio 1991, n.
5388, e' modificato come segue.
  Nell'art. 19 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma 1- bis:
  "1- bis. Fermi restando i requisiti prescritti dall'art. 9, lettere
b),  c),  d),  e),  f),  puo'  ottenere   l'iscrizione   all'albo   e
conseguentemente  all'elenco  regionale  chi, alla data di entrata in
vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 412, abbia  prestato  la  sua
attivita'  a  favore  di  agenti di cambio, per almeno due anni, come
raccoglitore di ordini di acquisto o vendita di  valori  mobiliari  -
purche' abbia osservato, in qualita' di persona fisica, l'adempimento
prescritto   dall'art.  18,  comma  3,  della  legge  -  ovvero  come
procuratore - purche' la Consob, in applicazione dell'art.  7,  comma
2,  della  legge,  lo  abbia censito nel corso del 1991, acquisendo i
relativi dati anagrafici e l'atto di  conferimento  della  procura  -
ovvero  come  rappresentante  alle  grida.    La domanda d'iscrizione
all'albo, recante gli elementi informativi di cui all'art.  7,  comma
2,  lettere  a),  b), c), deve essere presentata entro il 31 dicembre
1992  alla  commissione  regionale  costituita  nel  capoluogo  della
regione  in cui l'istante ha la residenza; essa deve essere corredata
del certificato di residenza, dei documenti comprovanti  il  possesso
dei  requisiti  di  onorabilita'  e  della ricevuta di versamento del
contributo  alle  spese  di  tenuta   dell'albo,   nonche'   di   una
dichiarazione  degli  agenti  di cambio per cui l'istante ha operato,
attestante l'attivita' a favore dei dichiaranti e il periodo  in  cui
e'  stata  esercitata,  ovvero  di  altri  atti idonei a comprovare i
medesimi  fatti  e,  in  relazione  alla  categoria  di  appartenenza
dell'istante,  di copia della documentazione trasmessa alla Consob ai
sensi dell'art. 18, comma 3,  della  legge  o  dell'atto  di  procura
ovvero della deliberazione di nomina a rappresentante alle grida".
  Nell'art. 19, comma 2- bis, le espressioni "ai sensi del comma 1" e
"prescritti  dal  medesimo comma 1" sono sostituite, rispettivamente,
dalle espressioni "ai sensi dei commi 1 e 1- bis" e  "prescritti  dai
medesimi commi 1 e 1- bis".
  Nell'art.  20,  comma 2, le parole "Coloro che alla data di entrata
in vigore della legge esercitavano l'attivita' di raccolta di  ordini
di  acquisto  o  vendita  di  valori mobiliari" sono sostituite dalle
parole "Coloro che alla data di entrata  in  vigore  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412, hanno prestato, per un periodo inferiore a due
anni,  l'attivita'  di  raccolta  di  ordini di acquisto o vendita di
valori mobiliari a favore di agenti di cambio ovvero  hanno  prestato
la medesima attivita' a favore di altri intermediari autorizzati".
  Nel  comma  3 dell'art. 21 l'espressione "ai sensi dell'art. 19" e'
sostituita dall'espressione: "ai sensi dell'art. 19, comma 1".
  La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrera' in  vigore
il  giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 28 gennaio 1992
                                                 Il presidente: PAZZI