Proroga dei termini di presentazione delle domande di contributo relative all'anno 1992, di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.(GU n.30 del 6-2-1992)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; Visto in particolare l'art. 18 della stessa legge che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissi con proprio decreto le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 luglio 1991, recante le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 11 della citata legge n. 10/1991; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1991, recante proroga del termine di presentazione per l'anno 1991 delle autorizzazioni relative alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 11 della citata legge n. 10/1991; Considerata l'opportunita' di garantire adeguati tempi ai soggetti proponenti tra la chiusura delle attivita' relative al 1991 e quelle relative all'anno 1992; Considerato che un breve rinvio dei termini di presentazione delle domande non pregiudica la tempestiva conclusione delle procedure di valutazione delle iniziative per l'anno 1992; Decreta: Art. 1. Limitatamente all'anno 1992, sono prorogati rispettivamente al 31 marzo 1992 ed al 30 aprile 1992 i termini iniziale e finale previsti ai fini della presentazione delle domande di contributo dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale del 17 luglio 1991, concernente modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 gennaio 1992 Il Ministro: BODRATO Registrato alla Corte dei conti il 1 febbraio 1992 Registro n. 1 Industria, foglio n. 337