MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 gennaio 1992 

  Proroga  dei  termini  di presentazione delle domande di contributo
relative all'anno 1992, di cui all'art.  11  della  legge  9  gennaio
1991,  n.  10,  recante  norme  per l'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di  uso  razionale  dell'energia,  di  risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
(GU n.30 del 6-2-1992)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista   la   legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante  norme  per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale  dell'energia,  di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia;
  Visto in particolare l'art. 18 della stessa legge che  prevede  che
il  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato fissi
con proprio decreto le modalita' di  concessione  ed  erogazione  dei
contributi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  17  luglio  1991,  recante  le  modalita'   di
concessione  ed  erogazione  dei  contributi di cui all'art. 11 della
citata legge n. 10/1991;
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato del 15 novembre 1991, recante proroga del termine di
presentazione  per  l'anno  1991  delle  autorizzazioni relative alla
realizzazione delle iniziative di cui all'art. 11 della citata  legge
n. 10/1991;
  Considerata  l'opportunita' di garantire adeguati tempi ai soggetti
proponenti tra la chiusura delle attivita' relative al 1991 e  quelle
relative all'anno 1992;
  Considerato  che un breve rinvio dei termini di presentazione delle
domande non pregiudica la tempestiva conclusione delle  procedure  di
valutazione delle iniziative per l'anno 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Limitatamente  all'anno  1992, sono prorogati rispettivamente al 31
marzo 1992 ed al 30 aprile 1992 i termini iniziale e finale  previsti
ai  fini della presentazione delle domande di contributo dall'art. 2,
comma 1, del decreto ministeriale del  17  luglio  1991,  concernente
modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art.
11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte  dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 24 gennaio 1992
                                                 Il Ministro: BODRATO
Registrato alla Corte dei conti il 1› febbraio 1992
Registro n. 1 Industria, foglio n. 337