Individuazione delle procedure per acquisire le certificazioni previste per la concessione di incentivi a sostegno della ricerca applicata.(GU n.30 del 6-2-1992)
Con nota 15 novembre 1991 di seguito pubblicata, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha individuato, di intesa con l'IMI, le procedure per acquisire le certificazioni previste dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di incentivi a sostegno della ricerca applicata. In riferimento agli strumenti finanziari di sostegno alla ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge n. 1089/1968 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 1 della legge n. 346/1988 e sulla base delle intese raggiunte con i competenti uffici di codesto Istituto, e' stato definito il procedimento per l'acquisizione della certificazione prevista dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Cio' stante, codesto Istituto vorra', d'ora in avanti, osservare i seguenti indirizzi: 1) l'IMI richiede la certificazione prevista dall'art. 7 della legge n. 55/1990 nell'ambito dell'attivita' istruttoria che e' chiamato a svolgere quale gestore del Fondo speciale ricerca applicata; 2) l'IMI quindici giorni prima della riunione del comitato tecnico scientifico trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le domande da esaminare ai fini della concessione dei finanziamenti, avendo cura in particolare di acquisire la relativa certificazione in tempo utile al fine di garantire al Ministero di adottare i propri provvedimenti concessivi in presenza di una documentazione la cui validita' temporale non sia ancora cessata; a tal fine occorre che la certificazione presenti una ulteriore validita' di trenta giorni al momento della trasmissione della domanda; 3) il Ministero - per consentire all'IMI di procedere nel modo innanzi indicato - stabilisce preventivamente (almeno due mesi prima) la data di ciascuna riunione del comitato tecnico scientifico alla quale seguira' l'adozione del provvedimento di assegnazione dei benefici; 4) in sede di predisposizione degli atti contrattuali con il beneficiario l'IMI verifica la conformita' della certificazione stessa con la documentazione acquisita (certificato del tribunale contenente la composizione degli organi sociali) per la stipula, richiedendone l'aggiornamento ove rilevi difformita'; 5) per le seguenti operazioni che l'IMI perfeziona direttamente: contributi di cui all'art. 4 della legge n. 46/1982 (la normativa demanda all'Istituto la erogazione diretta dei benefici); voltura, aggiornamento titolarita' dei finanziamenti nell'ambito di soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo imprenditoriale (la delega del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 1 aprile 1983 autorizza l'IMI ad effettuare direttamente queste operazioni), l'Istituto acquisisce la certificazione prima del perfezionamento delle operazioni stesse. Qualora il certificato acquisito dall'IMI, nei casi previsti nei due capoversi precedenti, riporti l'esistenza di provvedimenti a carico dei beneficiari degli incentivi, l'Istituto sospende la stipula o l'erogazione e segnala il caso al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per i provvedimenti di competenza.