MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

COMUNICATO

Individuazione delle procedure per acquisire le certificazioni
   previste per la concessione di incentivi a sostegno della  ricerca
   applicata.
(GU n.30 del 6-2-1992)

   Con  nota  15  novembre  1991  di  seguito pubblicata, il Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   ha
individuato,  di  intesa  con  l'IMI,  le  procedure per acquisire le
certificazioni previste dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
in materia di incentivi a sostegno della ricerca applicata.
   In riferimento agli strumenti finanziari di sostegno alla  ricerca
applicata  di  cui  all'art.  4 della legge n. 1089/1968 e successive
modificazioni ed integrazioni e all'art. 1 della legge n. 346/1988  e
sulla  base delle intese raggiunte con i competenti uffici di codesto
Istituto, e' stato definito il procedimento per l'acquisizione  della
certificazione prevista dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
   Cio' stante, codesto Istituto vorra', d'ora in avanti, osservare i
seguenti indirizzi:
    1)  l'IMI  richiede  la certificazione prevista dall'art. 7 della
legge  n.  55/1990  nell'ambito  dell'attivita'  istruttoria  che  e'
chiamato   a  svolgere  quale  gestore  del  Fondo  speciale  ricerca
applicata;
    2) l'IMI  quindici  giorni  prima  della  riunione  del  comitato
tecnico  scientifico  trasmette al Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica le domande  da  esaminare  ai  fini
della  concessione  dei  finanziamenti, avendo cura in particolare di
acquisire la relativa  certificazione  in  tempo  utile  al  fine  di
garantire  al Ministero di adottare i propri provvedimenti concessivi
in presenza di una documentazione la cui validita' temporale non  sia
ancora cessata; a tal fine occorre che la certificazione presenti una
ulteriore  validita'  di  trenta giorni al momento della trasmissione
della domanda;
    3) il Ministero - per consentire all'IMI di  procedere  nel  modo
innanzi indicato - stabilisce preventivamente (almeno due mesi prima)
la  data  di  ciascuna riunione del comitato tecnico scientifico alla
quale seguira'  l'adozione  del  provvedimento  di  assegnazione  dei
benefici;
    4)  in  sede  di  predisposizione  degli atti contrattuali con il
beneficiario  l'IMI  verifica  la  conformita'  della  certificazione
stessa  con  la  documentazione  acquisita (certificato del tribunale
contenente la composizione degli  organi  sociali)  per  la  stipula,
richiedendone l'aggiornamento ove rilevi difformita';
    5) per le seguenti operazioni che l'IMI perfeziona direttamente:
     contributi  di  cui  all'art.  4  della  legge  n.  46/1982  (la
normativa demanda all'Istituto la erogazione diretta dei benefici);
     voltura, aggiornamento titolarita' dei finanziamenti nell'ambito
di soggetti appartenenti ad uno  stesso  gruppo  imprenditoriale  (la
delega  del  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  del  1›  aprile  1983  autorizza  l'IMI  ad   effettuare
direttamente    queste    operazioni),   l'Istituto   acquisisce   la
certificazione prima del perfezionamento delle operazioni stesse.
   Qualora il certificato acquisito dall'IMI, nei casi  previsti  nei
due  capoversi  precedenti,  riporti  l'esistenza  di provvedimenti a
carico  dei  beneficiari  degli  incentivi,  l'Istituto  sospende  la
stipula   o   l'erogazione   e   segnala   il   caso   al   Ministero
dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica  per  i
provvedimenti di competenza.