Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.31 del 7-2-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 con il quale e' stata modificata la tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di studi per il conseguimento della laurea in ingegneria; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Visto il decreto rettorale 3 ottobre 1990, n. 261; Visto il decreto rettorale 24 maggio 1991, n. 187; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 18 settembre 1991; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico All'art. 2, all'elenco delle lauree che si conseguono presso la facolta' di ingegneria e' aggiunta la seguente laurea: "Laurea in ingegneria edile, durata del corso cinque anni". L'art. 146 relativo all'ordinamento della facolta' di ingegneria, e' ulteriormente modificato come segue: Al secondo comma, dell'elenco delle lauree che si conseguono presso la facolta' di ingegneria, e' aggiunto: "10) Laurea in ingegneria edile". Al comma successivo, il punto 1) che recita "1) settore civile - corso di laurea in ingegneria civile;" e' soppresso e sostituito dal seguente: "1) settore civile - corsi di laurea in: ingegneria civile, ingegneria edile;". Nel medesimo art. 146 viene inserito il seguente penultimo comma: "10) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE. Indirizzi: Nessuno". All'art. 149, dopo il punto 9) corso di laurea in ingegneria informatica, e' inserita la seguente nuova tabella: 10) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE. Raggr. Denominazione Annualita' - - - A021 - Analisi matematica 4 A012 - Geometria A011 - Algebra e logica matematica A030 - Fisica matematica A041 - Analisi numerica e matemaica applicata A022 - Calcolo delle probabilita' P041 - Statistica B011 - Fisica generale 2 I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 C060 - Chimica 1 H150 - Estimo 1 I270 - Ingegneria economico-gestionale H110 - Disegno 1 H011 - Idraulica 1 H071 - Scienza delle costruzioni 1 H081 - Architettura tecnica 1 I140 - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali 1 I042 - Macchine e sistemi energetici 1 I050 - Fisica tecnica I070 - Meccanica applicata alle macchine I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche I180 - Macchine ed azionamenti elettrici H072 - Tecnica delle costruzioni 1 H082 - Progettazione edilizia 2 H081 - Architettura tecnica 1 H120 - Storia dell'architettura 2 H143 - Tecnica urbanistica 2 H130 - Restauro 1 H082 - Progettazione edilizia H060 - Geotecnica 1 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bologna, 18 ottobre 1991 Il rettore: ROVERSI MONACO