REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 agosto 1991, n. 1545 

  Modifica del regolamento relativo alle  elezioni  dei  comitati  di
gestione  delle  scuole  equiparate  dell'infanzia della provincia di
Trento, emanato con decreto del presidente della  giunta  provinciale
n. 5-35/Leg. di data 15 marzo 1991.
(GU n.6 del 8-2-1992)

Titolo I
NORME GENERALI

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 1› ottobre 1991)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista la legge provinciale 21  marzo  1977,  n.  13  e  successive
modifiche ed integrazioni;
   Visto  il  Regolamento  relativo  alle  elezioni  dei  comitati di
gestione delle scuole equiparate  dell'infanzia  della  provincia  di
Trento,  emanato  con decreto del Presidente della Giunta Provinciale
n. 5-35/leg. del 15 marzo 1991;
   Vista la deliberazione della  Giunta  provinciale  del  18  luglio
1991, n. 9121;
 
                              Decreta:
 
   Il  punto  2  delle  norme  relative alle elezioni dei comitati di
gestione delle scuole equiparate  dell'infanzia  della  provincia  di
Trento,  emanate  con decreto del Presidente della Giunta Provinciale
n. 5-35/leg. del 15 marzo 1991 e' sostituito dal seguente:
   "2. Commissione elettorale provinciale.
   Presso l'Assessorato all'Istruzione e' costituita  la  Commissione
elettorale nominata dalla Giunta provinciale e cosi' composta:
    due funzionari della Provincia Autonoma di Trento, di cui uno con
funzioni di Presidente della Commissione;
    due  rappresentanti  degli  Enti  gestori delle scuole equiparate
dell'infanzia della provincia di Trento;
    due rappresentanti del personale addetto alle  scuole  equiparate
dell'infanzia,  designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
    tre rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole
equiparate dell'infanzia.
   I   componenti   della   Commissione   elettorale    non    godono
dell'elettorato passivo.
   La  Commissione  elettorale  delibera  con  la  presenza di almeno
quattro dei propri componenti. Le decisioni  della  Commissione  sono
prese  a  maggioranza; in caso di parita' di voti prevale il voto del
Presidente".
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
    Trento, 12 agosto 1991
 
                              MALOSSINI
 
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1991
Registro n. 48, foglio n. 54