UNIVERSITA' DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 24 novembre 1989 

  Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.34 del 11-2-1992)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato
con   regio   decreto   14   ottobre  1926,  n.  2406,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la proposta formulata dalla facolta' di medicina e chirurgia
dell'Universita' degli studi di Firenze, in data 28 giugno 1989;
  Viste le delibere del consiglio di  amministrazione  e  del  senato
accademico dell'Universita' medesima;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  della presente modifica,
proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del  testo
unico approvato con regio decreto n. 1592/33;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Il primo comma dell'art. 292, relativo alle modalita' di ammissione
alla  scuola di specializzazione in "dermatologia e venereologia", e'
sostituito dal seguente:
  "Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione  i  laureati  in
medicina  e chirurgia e all'indirizzo in dermatologia cosmetologica i
laureati  in  medicina  e  chirurgia   che   siano   specialisti   in
dermatologia e venereologia a corso quadriennale".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Firenze, 24 novembre 1989
                                                Il pro rettore: ZAMPI