MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

      Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali
                      dovute da alcune societa'
(GU n.34 del 11-2-1992)

   Con decreto ministeriale 11 gennaio 1992 la riscossione del carico
tributario  di L. 213.368.124 dovuto dalla ditta Annunziata Anna, con
sede in  S.  Giuseppe  Vesuviano,  e'  stata  sospesa  ai  sensi  del
terzultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto  dall'art.  4  della
legge  28  febbraio  1980,  n.  46,  per un periodo di dodici mesi, a
decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di  finanza  di
Napoli nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli
interessi  ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 introdotto  dal  medesimo  art.  4
della  legge  n. 46. Il concessionario in via cautelare, manterra' in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  della  sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovra'
prestare idonea garanzia anche fidejussoria,  per  l'eventuale  parte
del  credito  erariale  non  tutelato dai predetti atti esecutivi. La
sospensione sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto ministeriale 11 gennaio 1992 la riscossione del carico
tributario di L. 339.705.858 dovuto dalla sig.ra La  Torre  Caterina,
di  Ostuni,  e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art.
39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602,  introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per
un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.
L'intendenza di finanza di Brindisi nel provvedimento  di  esecuzione
determinera'  l'ammontare  degli interessi ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 39 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  602
introdotto  dal  medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario
in via cautelare, manterra' in  vita  gli  atti  esecutivi  posti  in
essere  sui  beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta,
la  quale,  comunque,   dovra'   prestare   idonea   garanzia   anche
fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato
dai  predetti  atti  esecutivi.  La  sospensione  sara'  revocata con
successivo decreto ove vengano a cessare i  presupposti  in  base  ai
quali  e'  stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per
la riscossione.