LEGGE 11 febbraio 1992, n. 128 

  Disciplina  della competenza territoriale per le controversie
relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di
procedura civile.
(GU n.41 del 19-2-1992)
 
 Vigente al: 5-3-1992  
 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. All'articolo 413 del codice di procedura civile, dopo  il  terzo
comma e' inserito il seguente: 
  "Competente per territorio per le controversie previste dal  numero
3) dell'articolo 409 e' il giudice nella cui circoscrizione si  trova
il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero  del
titolare degli altri rapporti di collaborazione di  cui  al  predetto
numero 3) dell'articolo 409". 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 11 febbraio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI