N. 54 ORDINANZA 3 - 18 febbraio 1992
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Regione - Regioni Umbria e Lombardia - Tasse sulle concessioni regionali - Violazione della legge delega - Intervenuta rettifica governativa - Opportunita' di sentire nuovamente le parti - Rinvio a nuovo ruolo. (Legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 4 e voci della tariffa allegata al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230) (Cost., artt. 76, 117, 118 e 119).(GU n.9 del 26-2-1992 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Francesco GUIZZI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, legge 14 giugno 1990, n. 158 e voci della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 recante "Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158" promossi con ricorsi delle Regioni Umbria e Lombardia notificati il 2 settembre 1991 e 30 agosto 1991, depositati in cancelleria il 5 e 6 settembre successivi ed iscritti rispettivamente ai nn. 33 e 34 del registro ricorsi 1991; Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Uditi gli avvocati Goffredo Gobbi per la Regione Umbria e Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che, successivamente all'udienza di discussione, il Governo, con decreto legislativo 23 gennaio 1992 n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1992, serie generale n. 21, ha "rettificato" gli importi di quelle voci della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali (approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991 n. 230) per le quali le regioni ricorrenti avevano lamentato la violazione della norma delega di cui all'art. 3, comma 2, lett. c), della legge 16 maggio 1970 n. 281 (come sostituito dall'art. 4, della legge 14 giugno 1990, n. 158) secondo la quale: "in caso di provvedimenti o atti gia' assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sara' pari al 90 per cento del tributo di ammontare piu' elevato .."; che, potendo avere il nuovo provvedimento rilevanza nella controversia in oggetto, appare opportuno che, al riguardo, regioni ricorrenti e Presidente del Consiglio dei ministri siano nuovamente sentiti.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Rinvia la causa a nuovo ruolo. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA 92C0195