N. 56 ORDINANZA 3 - 18 febbraio 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte  in  genere  -  Imposta  di  registro  -  I.V.A.  - Avviso di
 accertamento - Notifica - Termine di decadenza di anni due -  Mancata
 previsione  -  Diversita' di termini in relazione alla diversita' dei
 tributi - Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, 76 e 77, primo comma).
(GU n.9 del 26-2-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,   prof.   Francesco   Paolo   CASAVOLA,   prof.  Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  43,  primo
 comma,  del  d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
 materia di accertamento delle  imposte  sui  redditi),  in  relazione
 all'art.  10, secondo comma, n. 9, della legge-delega 9 ottobre 1971,
 n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma
 tributaria) promosso con ordinanza emessa il  29  aprile  1991  dalla
 Commissione  Tributaria  di  primo  grado  di  Verbania,  sul ricorso
 proposto  da  Oreste  Marzi  contro  l'Ufficio  II.DD.  di  Verbania,
 iscritta  al  n.  624  del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  40,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 22  gennaio  1992  il  Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 29 aprile 1991 la Commissione
 Tributaria di primo grado di Verbania, sul ricorso proposto da Oreste
 Marzi contro Ufficio II.DD. di Verbania (iscritta al Reg. ord. n. 624
 del  1991),  ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale
 dell'art. 43, primo comma, del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600
 (Disposizioni  comuni  in  materia  di accertamento delle imposte sui
 redditi), in quanto non prevede che l'avviso  di  accertamento  debba
 essere  notificato  "entro  il termine di decadenza di due anni" o "a
 pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
 quello in cui e' stata presentata la dichiarazione",  cosi'  come  e'
 previsto  per l'imposta di registro; o, in via subordinata, in quanto
 non prevede che l'avviso di accertamento debba essere  notificato  "a
 pena  di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a
 quello in cui e' stata presentata la dichiarazione",  cosi'  come  e'
 previsto  per  l'imposta  sul  valore  aggiunto, per violazione degli
 artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art.
 10, secondo comma, n. 9, della legge-delega 9 ottobre 1971, n. 825, e
 per violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione;
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
    Considerato che l'eccezione e' manifestamente infondata in  quanto
 la  diversita'  dei  termini  si  riporta  a differenti tipologie dei
 tributi, mentre, d'altra parte, la legge  di  delega  stabilisce  una
 unificazione di essi soltanto "ove possibile";
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  43,  primo  comma, del d.P.R. 29 settembre
 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia  di  accertamento  delle
 imposte  sui redditi), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 76 e
 77, primo comma,  della  Costituzione,  sollevata  dalla  Commissione
 Tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
                 Il Presidente e redattore: BORZELLINO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 92C0197