Integrazione e modifica alla legge regionale 17 febbraio 1986, n. 5 "Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato che svolgono attivita' ambulatoriale, nonche' per il trasporto di infermi".(GU n.9 del 29-2-1992)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 1986, n. 5 concernente "Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato che svolgono attivita' ambulatoriale, nonche' per il trasporto di infermi", viene aggiunto il seguente secondo comma: "2. La direzione degli ambulatori odontoiatrici puo' essere assunta anche da chi e' abilitato all'esercizio della professione sanitaria di odontoiatria ai sensi dell'art. 1 della legge 24 luglio 1986, n. 409 concernente 'Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle comunita' europee'". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 25 novembre 1991 GIOVENZANA (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 1991 e vistata dal commissario del governo con nota del 16 novembre 1991 prot. n. 20902/2631).