LEGGE 6 febbraio 1992, n. 180 

  Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in
sede internazionale.
(GU n.51 del 2-3-1992)
 
 Vigente al: 17-3-1992  
 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di  pace
ed umanitarie in sede internazionale, sono autorizzati interventi  da
realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di  beni  e  servizi,
sia  attraverso  l'erogazione   di   contributi   ad   organizzazioni
internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati  italiani
e stranieri aventi finalita'  di  mantenimento  della  pace  e  della
sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative  umanitarie  e
di tutela dei diritti umani. 
  2. Le organizzazioni e gli enti di rilievo internazionale di cui al
comma 1 sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del
Ministro  degli  affari  esteri  previo   parere   favorevole   delle
competenti   commissioni   parlamentari,   che    viene    aggiornato
annualmente. In considerazione di circostanze particolari il Ministro
degli affari esteri puo' inoltre autorizzare, per gli  interventi  di
cui al comma 1, contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel
detto  elenco,  per  singole  e   circoscritte   iniziative,   previa
comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. 
  3. Il Ministro degli affari esteri invia annualmente al  Parlamento
una  relazione  circa  le  iniziative  avviate  in  attuazione  della
presente legge, il loro sviluppo e la loro conclusione,  allegando  a
tal fine un rendiconto. 
  4. Le somme per le attivita'  previste  dalla  presente  legge  non
impegnate in ciascun anno possono esserlo nell'anno successivo. 
  5. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutati in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1991,  si  provvede
per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro  per  il  medesimo  anno,  all'uopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi  internazionali",
e per il triennio 1992-1994 mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1992-1994,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1992, all'uopo utilizzando il corrispondente accantonamento. 
  6. Per le iniziative di cui alla presente legge destinate  a  Paesi
in via di sviluppo, puo' essere annualmente  utilizzata,  oltre  agli
stanziamenti indicati nel comma 5, una quota non superiore all'1  per
cento dello stanziamento del capitolo 4620 dello stato di  previsione
del Ministero degli affari esteri, da  individuare  con  decreto  del
Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro. 
  7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 6 febbraio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                   DE MICHELIS, Ministro degli affari 
                                  esteri 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI