LEGGE 17 febbraio 1992, n. 190 

  Dispensa dal servizio di leva per i giovani vittime  del  reato  di
sequestro di persona.
(GU n.52 del 3-3-1992)
 
 Vigente al: 18-3-1992  
 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio  1975,  n.
191, come da ultimo modificato dalla legge 11 agosto  1991,  n.  269,
dopo il numero 11) e' aggiunto il seguente: 
   "12) vittima del reato di sequestro di persona  che,  a  causa  di
tale reato o come diretta conseguenza  di  esso,  sia  stato  privato
della liberta' personale o delle condizioni di normale salute  fisica
o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni". 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 17 febbraio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
             approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 
                dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la 
               lettura della disposizione di legge modificata e della 
          quale restano invariati il valore e l'efficacia.