REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991 

  Stralcio  di  un'area  ubicata  nel  comune  di  Bienno dall'ambito
territoriale  n.  15,  individuato  con  deliberazione  della  giunta
regionale  10  dicembre  1985,  n.  IV/3859, per la realizzazione del
collegamento stradale a servizio delle malghe della Valle di  Arcina,
da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n.  V/12884).
(GU n.53 del 4-3-1992)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del  26
aprile  1988  avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
per  la  realizzazione  di  opere  insistenti  su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497,  presentata  dall'amministrazione  comunale  per  la
realizzazione del collegamento stradale servizio delle  malghe  della
Valle  di  Arcina su area ubicata nel comune di Bienno, mappali 1530,
1529, foglio 18/b, mappali  1528,  1532,  1591,  1947,  foglio  18/d,
mappali  1233,  1694, foglio 17/d, mappale 1434, foglio 17/a, mappale
1932, foglio 17/B, mappale 1938, foglio 19/c,  mappale  1689,  foglio
25/a,  mappali  507,  1690,  foglio  25/D, mappali 1224, 1692, foglio
25/c, mappale 1695, foglio 25/b, mappale 2009,  foglio  9/d,  mappali
1246,  1249,  foglio  10/a,  mappale 1698, foglio 31/b, mappale 1696,
foglio 37/b, mappale 1700, foglio 38/a, mappale  2323,  sottoposta  a
vincolo  paesaggistico  in  forza  dell'art.  1,  lettera d), nonche'
gravata  da  vincolo   di   immodificabilita'   ed   inedificabilita'
temporanea  di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431,
in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato  con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta,  la  particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in
argomento,  diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  pubblici   e
sociali,   consistenti   nel   recupero  delle  attivita'  agrosilvo-
pastorali;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non  puo'  esimersi  dal  prendere  in esame, in ragione dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8  agosto  1985,  n.  431:  cio'  in  considerazione  del
limitato impatto delle opere sull'ambiente;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a  verificare  che  la  stessa  non  risulta  in
contrasto  con  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che
urbanistico ed economico sociale,  propri  della  proposta  di  piano
paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto, dall'ambito territoriale n. 15,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
  1)  di  stralciare,  per  le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nel comune  di  Bienno,  mappali  1530,  1529,  foglio  18/b,
mappali  1528,  1532,  1591,  1947,  foglio 18/d, mappali 1233, 1694,
foglio 17/d, mappale 1434, foglio 17/a, mappale  1932,  foglio  17/B,
mappale  1938,  foglio  19/c, mappale 1689, foglio 25/a, mappali 507,
1690, foglio 25/D, mappali 1224, 1692,  foglio  25/c,  mappale  1695,
foglio  25/b,  mappale  2009,  foglio 9/d, mappali 1246, 1249, foglio
10/a, mappale 1698, foglio 31/b, mappale 1696, foglio  37/b,  mappale
1700,  foglio  38/a,  mappale  2323,  dall'ambito  territoriale n. 15
individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del  10
dicembre 1985;
  2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza  dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale  n.  15,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12  del  regolamento  3
giugno  1940,  n.  1357  e  nel  Bollettino  ufficiale  della regione
Lombardia, come  previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della  legge
regionale  17  maggio  1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  4) di inviare al sindaco del comune di Biennio copia della Gazzetta
Ufficiale, contenente la presente deliberazione,  affinche'  provveda
ad  affiggerla  all'albo  comunale;  il comune stesso dovra' tenere a
disposizione degli interessati copia della Gazzetta Ufficiale con  la
relativa  planimetria,  ai  sensi  dell'art.  4 della legge 29 giugno
1939, n. 1497.
   Milano, 17 settembre 1991
                                               Il presidente: FINETTI
Il segretario: DI GIUGNO