LEGGE 17 febbraio 1992, n. 202 

  Interpretazione autentica dell'articolo 2 della  legge  30  ottobre
1986,  n.  738,  per  il  conseguimento  del diploma di baccellierato
internazionale presso istituzioni scolastiche italiane.
(GU n.53 del 4-3-1992)
 
 Vigente al: 19-3-1992  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 1. Per "istituzioni scolastiche italiane" di cui  ai  commi  1  e  2
dell'articolo  2  della  legge  30  ottobre  1986,  n. 738, si devono
intendere  le  istituzioni  scolastiche   statali   e,   secondo   le
indicazioni  previste  dalla  legge,  le  scuole  che hanno lo status
giuridico di scuole pareggiate  o  legalmente  riconosciute,  con  la
conseguente  esclusione  di  tutte  quelle  scuole  private  che  non
risultino sedi di esame statale di maturita'.
  2. Nelle istituzioni scolastiche di  cui  al  comma  1  l'esame  di
maturita'  puo'  valere  ai  fini del conseguimento del baccellierato
internazionale  solo  se  autorizzato  ai  sensi  delle  disposizioni
riguardanti la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
  3.  Resta  ferma  l'applicabilita'  della legge 30 ottobre 1986, n.
738,  nei   confronti   delle   istituzioni   scolastiche   straniere
funzionanti all'estero o in Italia.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 17 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.