REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991 

  Stralcio di un'area  ubicata  nel  comune  di  Lanzada  dall'ambito
territoriale   n.  2,  individuato  con  deliberazione  della  giunta
regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per  la  realizzazione  dello
spostamento  della  stazione radio di trasmissione dati delle reti di
monitoraggio, la realizzazione di un fabbricato in legno e la posa di
cavi interrati  di  collegamento  alla  strumentazione  di  controllo
esistente  in  localita' Campo Franscia da parte della societa' Ismes
S.p.a. di Bergamo. (Deliberazione n. V/12878).
(GU n.54 del 5-3-1992)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del  26
aprile  1988  avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
per  la  realizzazione  di  opere  insistenti  su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n. 1497, presentata dalla societa' Ismes S.p.a. di Bergamo per
la  realizzazione  dello  spostamento   della   stazione   radio   di
trasmissione  dati delle reti di monitoraggio, la realizzazione di un
prefabbricato in legno e la posa di cavi  interrati  di  collegamento
alla  strumentazione  di  controllo  esistente  in  localita'  "Campo
Franscia" su area ubicata nel comune  di  Lanzada  (Sondrio)  mappale
171,  foglio 8, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art.
1, primo comma, lettera d),  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431,
nonche'  gravata  da vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita'
temporanea di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n.  431,
in  quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2,' individuato con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale  dell'opera  in
argomento,   diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  pubblici  e
sociali, come da deliberazione del consiglio regionale n.  305/3  del
26 gennaio 1991;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,   in   considerazione  dell'improcrastinabile  esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non puo' esimersi dal prendere in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8 agosto 1985, n.  431:  cio'  in  considerazione  che  i
lavori  in  contesto, resi urgenti ed indifferibili per la difesa del
territorio e per la salvaguardia della  pubblica  incolumita',  hanno
causato un limitato impatto ambientale;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione
di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che  urbanistico
ed economico sociale, propri del piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto,  dall'ambito territoriale n. 2,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
  1)  di  stralciare,  per  le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nel comune di  Lanzada  (Sondrio),  mappale  171,  foglio  8,
dall'ambito  territoriale  n.  2,  individuato  con  deliberazione di
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  2) di riperimetrare, in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
punto  n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3
giugno 1940,  n.  1357  e  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della legge
regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi' come  modificato  dalla  legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  4)  di  inviare  al  sindaco  del comune di Lanzada (Sondrio) copia
della  Gazzetta  Ufficiale,  contenente  la  presente  deliberazione,
affinche'  provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso
dovra' tenere a disposizione degli interessati copia  della  Gazzetta
Ufficiale  con  la  relativa  planimetria, ai sensi dell'art. 4 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
   Milano, 17 settembre 1991
                                               Il presidente: FINETTI
Il segretario: DI GIUGNO