LEGGE 25 febbraio 1992, n. 208 

  Sanatoria  delle situazioni pregresse in materia di fiscalizzazione
degli oneri sociali per le imprese che  effettuano  installazioni  di
impianti.
(GU n.54 del 5-3-1992)
 
 Vigente al: 20-3-1992  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Fiscalizzazione degli oneri sociali
                    per le imprese impiantistiche
  1. Per i periodi contributivi anteriori al 1 gennaio  1991  restano
salvi  e  conservano  la loro efficacia gli importi contributivi gia'
fiscalizzati   nei   confronti   dei   dipendenti    delle    imprese
impiantistiche  di  cui  all'articolo  2-  bis  del  decreto-legge 19
gennaio 1991, n. 18, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  20
marzo  1991,  n.  89,  nella  misura  prevista a favore delle aziende
manifatturiere dalle norme allora vigenti.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 25 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura della disposizione di legge alla quale  e'  operato
          il  rinvio  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.