LEGGE 25 febbraio 1992, n. 208
Sanatoria delle situazioni pregresse in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che effettuano installazioni di impianti.(GU n.54 del 5-3-1992)
Vigente al: 20-3-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese impiantistiche 1. Per i periodi contributivi anteriori al 1 gennaio 1991 restano salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi gia' fiscalizzati nei confronti dei dipendenti delle imprese impiantistiche di cui all'articolo 2- bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, nella misura prevista a favore delle aziende manifatturiere dalle norme allora vigenti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.