Determinazione, per il periodo 1 gennaio 1992-31 dicembre 1993, del limite di valore di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, applicabile agli appalti pubblici di forniture di cui allo stesso decreto legislativo ed a quelli conclusi nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agree- ment on Tariffs and Trade.(GU n.59 del 11-3-1992)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976" come da ultimo modificata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48; Visto in particolare l'art. 1, comma 6, del citato decreto legislativo, che demanda al Ministro del tesoro di provvedere con proprio decreto alle variazioni disposte dalla Commissione delle Comunita' europee al limite di valore indicato nel comma 2 del predetto art. 1; Visto l'accordo sugli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal Consiglio delle Comunita' con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, modificato con decisione n. 87/565/CEE del 16 novembre 1987; Visto il proprio decreto in data 6 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 1990, con il quale - sulla base della disposizione della Commissione delle Comunita' europee, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee, n. C 18 del 25 gennaio 1990 - il limite di valore previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, e' stato determinato, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1991, in 134.000 unita' di conto europee; Vista la disposizione della Commissione delle Comunita' europee, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. C 321 del 12 dicembre 1991, con la quale, per il periodo 1 gennaio 1992-31 dicembre 1993, il limite di valore per l'applicazione delle direttive in materia di appalti di pubbliche forniture e' stato determinato in 125.576 unita' di conto europee; Decreta: Articolo unico Il limite di valore indicato all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, applicabile agli appalti pubblici di forniture di cui allo stesso decreto legislativo ed a quelli conclusi nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agree- ment on Tariffs and Trade (G.A.T.T.), e' fissato, per il periodo 1 gennaio 1992-31 dicembre 1993, in 125.576 unita' di conto europee, corrispondenti a lire italiane 191.153.043. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 1992 Il Ministro: CARLI