MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 febbraio 1992 

  Determinazione,  per  il  periodo 1 gennaio 1992-31 dicembre 1993,
del limite di  valore  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, applicabile agli appalti pubblici
di  forniture  di  cui  allo  stesso  decreto legislativo ed a quelli
conclusi nell'ambito dei negoziati multilaterali del  General  Agree-
ment on Tariffs and Trade.
(GU n.59 del 11-3-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  30  marzo  1981,  n.  113,  concernente "Norme di
adeguamento  delle  procedure  di  aggiudicazione   delle   pubbliche
forniture  alla  direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62
del  21  dicembre  1976"  come  da  ultimo  modificata  dal   decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 48;
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma  6,  del  citato  decreto
legislativo, che demanda al Ministro del  tesoro  di  provvedere  con
proprio  decreto  alle  variazioni  disposte  dalla Commissione delle
Comunita' europee al limite  di  valore  indicato  nel  comma  2  del
predetto art. 1;
  Visto  l'accordo  sugli  appalti  pubblici  di  forniture, concluso
nell'ambito dei negoziati  multilaterali  del  General  Agreement  on
Tariffs   and  Trade  (G.A.T.T.)  e  approvato  dal  Consiglio  delle
Comunita' con decisione in data  10  dicembre  1979,  n.  80/271/CEE,
modificato con decisione n. 87/565/CEE del 16 novembre 1987;
  Visto  il proprio decreto in data 6 febbraio 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo  1990,
con  il quale - sulla base della disposizione della Commissione delle
Comunita'  europee,  pubblicata  nella  "Gazzetta  Ufficiale"   delle
Comunita'  europee, n. C 18 del 25 gennaio 1990 - il limite di valore
previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 30 marzo 1981, n.  113,  e
successive  modificazioni,  e'  stato  determinato, per il periodo 1
gennaio-31 dicembre 1991, in 134.000 unita' di conto europee;
  Vista la disposizione della Commissione  delle  Comunita'  europee,
pubblicata  nella  "Gazzetta  Ufficiale" delle Comunita' europee n. C
321 del 12 dicembre 1991, con la quale, per  il  periodo  1  gennaio
1992-31  dicembre  1993, il limite di valore per l'applicazione delle
direttive in materia di  appalti  di  pubbliche  forniture  e'  stato
determinato in 125.576 unita' di conto europee;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  limite  di  valore  indicato  all'art.  1, comma 2, del decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, applicabile agli appalti pubblici
di forniture di cui allo  stesso  decreto  legislativo  ed  a  quelli
conclusi  nell'ambito  dei negoziati multilaterali del General Agree-
ment on Tariffs and Trade (G.A.T.T.), e' fissato, per il  periodo  1
gennaio  1992-31  dicembre  1993, in 125.576 unita' di conto europee,
corrispondenti a lire italiane 191.153.043.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 febbraio 1992
                                                   Il Ministro: CARLI