N. 5 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 17 febbraio 1992
N. 5 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17 febbraio 1992 (della regione Lombardia) Assistenza e beneficenza - Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni - Disposizioni di attuazione dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato), gia' impugnata dalle province autonome con ricorsi nn. 36 e 37 del 1991, concernenti l'obbligo per le regioni e province autonome di costituire fondi speciali con una quota parte delle somme che gli enti creditizi pubblici e le casse di risparmio debbono destinare per legge ad opere di beneficenza e di pubblica utilita' al fine di istituire e finanziare centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato - Analitica disciplina della costituzione dei centri di servizio su iniziativa degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato nonche' del finanziamento specie in relazione agli aspetti finanziari e contabili - Previsione della partecipazione del presidente della giunta regionale al comitato di gestione del fondo speciale ed attribuzione al presidente del consiglio regionale del potere di nomina di componenti del predetto comitato di gestione - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale. (Decreto del Ministro del tesoro in data 21 novembre 1991). (Cost., artt. 117 e 118).(GU n.11 del 11-3-1992 )
Ricorso per la regione Lombardia, in personale del presidente pro- tempore della giunta regionale, ing. Giuseppe Giovenzana, rappresentata e difesa, comma da mandato a margine del presente atto e in virtu' di deliberazione di g.r. n. 18472 del 4 febbraio 1992 dagli avvocati professori Giuseppe Franco Ferrari e Giorgio Recchia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, corso Trieste n. 88, per conflitto di attribuzione contro il Ministero del tesoro, in persona del Ministro pro-tempore e contro il Ministero per gli affari sociali, in personale del Ministro pro- tempore, a seguito e per effetto: del d.m. Tesoro 21 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 266, di "Modalita' per la costituzione dei fondi per il volontariato presso le regioni" in attuazione dell'art. 15, primo e secondo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266 ("costituzione di 'fondi speciali' presso le regioni al fine di istituire per il tramite degli enti locali, 'centri di servizio' a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attivita'", con particolare riguardo all'art. 1, primo comma, che dispone la destinazione del solo 50% delle somme vincolate dagli istituti di credito ai sensi dell'art. 15, primo comma, della legge n. 266/1991 "al fondo speciale .. costituito presso la regione ove .. hanno sede legale" e del restante 50% "ad uno o piu' altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti"; all'art. 2, secondo comma, che affida l'amministrazione di ogni fondo sociale ad un comitato di gestione composto "dal presidente della giunta regionale, ovvero da un suo delegato" e da altri tredici membri di diversa provenienza; agli artt. 2, quarto comma, 3 e 5, secondo comma, che demandano al comitato di gestione, oltreche' l'istituzione, altresi' la predisposizione dell'elenco regionale, il controllo, il funzionamento dei centri, nonche' la ripartizione dei fondi speciali; all'art. 4, per cui i centri di servizio "erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi", i quali (lettere a), b) e c)) rientrano nell'ambito delle competenze regionali. F A T T O La legge 11 agosto 1991, n. 226, legge-quadro sul volontariato, nell'mbito di un complesso di misure a favore delle associazioni di volontariato e dell'attivita' da esse svolta, dispone, all'art. 15, che "gli utenti di cui all'art. 12, primo comma, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (gli enti creditizi pubblici di cui all'art. 29 del r.d.-l. n. 375/1936, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno che non raccolgono riparmio tra il pubblico), devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lett. d) del primo comma dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attivita'" (primo comma). Analoga obbligazione, nella misura peraltro di un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilita', grava sulle casse di risparmio che non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui al citato d.P.R. n. 356/1990 (secondo comma). Il terzo comma dello stesso art. 15 prescrive infine che "le modalita' di attuazione delle norme di cui al primo e secondo comma, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale". Il d.m. Tesoro 21 novembre 1991 (in Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991), impugnato con il presente ricorso, in pretesa di attuazione del citato art. 15, prevede anzitutto (art. 2) che il fondo speciale presso la regione di cui all'art. 15, primo comma, della legge venga gestito da un apposito comitato composto da tredici membri di varia designazione e presieduto dal Presidente della giunta regionale o da un suo delegato. L'art. 1, primo comma, oltre, scorpora in due parti di uguale entita' il fondo speciale di cui all'art. 15, primo comma, della legge: la prima parte e' destinata appunto al fondo speciale costituito presso la regione; la seconda parte e' destinata ad uno o piu' altri fondi speciali, scelti liberamente dalle casse di risparmio e dalle fondazioni risultanti dalla trasformazione di enti pubblici economici. Il comitato di gestione di cui all'art. 2, secondo comma, del d.m. esercita tutte le attribuzioni concernenti l'istituzione dei centri di servizio (art. 2, quarto comma, e art. 3) nonche' il riparto del fondo speciale tra i fondi istituiti (art. 2, quarto comma) e il controllo sulla gestione finanziaria dei centri (art. 5, secondo comma). Da ultimo, i centri di servizio sono individauti come assegnatari di competenze concernenti l'erogazione di servizi che appartengono alla sfera di competenze regionali (art. 4). Tale disciplina, sopra succintamente citata, e' gravemente lesiva delle attribuzioni costituzionali della regione Lombardia, che solleva pertanto, con il presente ricorso, conflitto di attribuzioni per i seguenti motivi di D I R I T T O Violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione; violazione dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. La previsione legislativa della "costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il termine egli enti locali, centri di servizio" (art. 15, primo comma) non puo' non presupporre la gestione regionale dei fondi. Anche a prescindere dalla possibile illegittimita' costituzionale di una "legge quadro" da attuarsi con decreto ministeriale nell'ambito di un fenomeno che interseca settori di materia di sicura competenza regionale - tale possibile illegittimita' e' gia' stata azionata avanti codesta Corte -, l'istituzione dei fondi presso le regioni, alla stregua dell'interpretazione piu' rispettosa dell'autonomia costituzionalmente garantita delle regione stesse, non puo' che significare che queste ultime si vedono riconosciute quanto meno la gestione dei fondi, oltre che probabilmente anche la potesta' di conformazione organizzativa dei fondi stessi, ed inoltre l'istituzione, pur se in forma di delega o avvalimento, dei centri di servizio. Al contrario, l'art. 2, secondo comma, del d.m. impuganto disciplina diretamente l'organo di gestione del fondo, componendolo di quattro rappresentanti del volontariato, un membro di nomina ministeriale, sette rappresentanti dei soggetti operanti nel settore del credito e un rappresentante dell'associazione tra le casse di risparmio. Il solo presidente del comitato di gestione rappresenta la regione, in persona del presidente della giunta regionale o di un suo delegato. In tal modo, si comprime fino all'annullamento la potesta' organizzativa regionale e si riserva alla regione un ruolo meramente formale. Ad aggravare tale compressione del ruolo regionale, l'art. 1, primo comma, del d.m. sottrae al fondo speciale di cui all'art. 2 il 50% delle risorse da erogarsi dagli enti creditizi o dalle fondazioni generate per trasformazione ai sensi del d.P.R. n. 356/1990, destinandolo ad altri fondi speciali, scelti dai soggetti erogatori. La gestione regionale viene cosi' sostanzialmente decurtata anche nel quantum. In terzo luogo, in virtu' degli artt. 2, quarto comma, 3 e 5, secondo comma, la regione e' completamente esclusa dalla istituzione dei centri, dal riparto dei fondi tra di essi e dal controllo sui medesimi: tutto l'insieme di tali attribuzioni viene infatti esercitato direttamente dal comitato di gestione. Da ultimo, le competenze assegnate ai centri di servizio, e da esercitarsi al di fuori di qualunque potesta' organizzativa, finanziaria e di controllo della regione, per alcuni aspetti (in particolare, art. 4, lett. c), interferiscono con settori di sicura competenza legislativa e amministrativa regionali; per altri settori (cfr. in particolare art. 4, lett. a), non appaiono riconducibili alla finalita' legislativa, come delineata nel primo comma dell'art. 15. Piu' in generale, l'art. 16 della legge 266/1991 demanda alle regioni e alle provincie autonome l'attuazione della legge stessa, sicche' la competenza del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 15, terzo comma, non puo' che concernere le modalita' di erogazione delle risorse ai fondi costituendi, senza usurpazione di competenze regionali. Di tale riparto di competenze ha avuto percezione anche il Ministro del tesoro, se e' vero che l'art. 6 del d.m. impugnato ha introdotto deroghe alla propria disciplina a favore delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome, pur con l'ambigua riserva del rispetto dei propri criteri, che peraltro o hanno natura regolamentare, nel qual caso il rinvio alla competenza regionale e' fittizio, o configurano esercizio di potesta' di indirizzo e coordinamento, nel qual caso non sussite competenza ministeriale.
P. Q. M. Chiede che la Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, dare attuazione all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in violazione dei precetti ivi contenuti, e per conseguenza annullare il decreto impugnato. Milano-Roma, addi' 5 febbraio 1992 Avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI - Avv. prof. Giorgio RECCHIA 92C0204