N. 5 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 17 febbraio 1992

                                 N. 5
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17
                             febbraio 1992
                       (della regione Lombardia)
 Assistenza e beneficenza - Modalita' per la costituzione dei fondi
    speciali  per  il volontariato presso le regioni - Disposizioni di
    attuazione dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266  (legge
    quadro  sul  volontariato), gia' impugnata dalle province autonome
    con ricorsi nn. 36 e 37 del 1991,  concernenti  l'obbligo  per  le
    regioni  e  province autonome di costituire fondi speciali con una
    quota parte delle somme che gli enti creditizi pubblici e le casse
    di risparmio debbono destinare per legge ad opere di beneficenza e
    di pubblica utilita' al fine di istituire e finanziare  centri  di
    servizio  a  disposizione  delle  organizzazioni di volontariato -
    Analitica disciplina della costituzione dei centri di servizio  su
    iniziativa   degli   enti   locali   e   delle  organizzazioni  di
    volontariato nonche' del finanziamento specie  in  relazione  agli
    aspetti  finanziari  e contabili - Previsione della partecipazione
    del presidente della giunta regionale al comitato di gestione  del
    fondo   speciale  ed  attribuzione  al  presidente  del  consiglio
    regionale del potere di nomina di componenti del predetto comitato
    di  gestione  -  Asserita  indebita  invasione  della   sfera   di
    competenza regionale.
 (Decreto del Ministro del tesoro in data 21 novembre 1991).
 (Cost., artt. 117 e 118).
(GU n.11 del 11-3-1992 )
   Ricorso  per la regione Lombardia, in personale del presidente pro-
 tempore   della   giunta   regionale,   ing.   Giuseppe   Giovenzana,
 rappresentata  e difesa, comma da mandato a margine del presente atto
 e in virtu' di deliberazione di g.r. n. 18472  del  4  febbraio  1992
 dagli  avvocati professori Giuseppe Franco Ferrari e Giorgio Recchia,
 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del  secondo  in  Roma,
 corso  Trieste  n.  88,  per  conflitto  di  attribuzione  contro  il
 Ministero del tesoro, in persona del Ministro pro-tempore e contro il
 Ministero per gli affari sociali,  in  personale  del  Ministro  pro-
 tempore,  a  seguito e per effetto: del d.m. Tesoro 21 novembre 1992,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  dicembre  1991,  n.  266,  di
 "Modalita'  per  la costituzione dei fondi per il volontariato presso
 le regioni" in attuazione dell'art. 15, primo e secondo comma,  della
 legge  11  agosto  1991,  n.  266  ("costituzione di 'fondi speciali'
 presso le regioni al fine di istituire  per  il  tramite  degli  enti
 locali,  'centri  di servizio' a disposizione delle organizzazioni di
 volontariato, da queste gestiti, con  la  funzione  di  sostenerne  e
 qualificarne l'attivita'", con particolare riguardo all'art. 1, primo
 comma, che dispone la destinazione del solo 50% delle somme vincolate
 dagli  istituti  di credito ai sensi dell'art. 15, primo comma, della
 legge n. 266/1991 "al fondo speciale .. costituito presso la  regione
 ove  ..  hanno  sede  legale" e del restante 50% "ad uno o piu' altri
 fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti  enti";  all'art.  2,
 secondo  comma, che affida l'amministrazione di ogni fondo sociale ad
 un  comitato  di  gestione  composto  "dal  presidente  della  giunta
 regionale,  ovvero  da  un suo delegato" e da altri tredici membri di
 diversa  provenienza;  agli  artt.  2,  quarto  comma, 3 e 5, secondo
 comma,   che   demandano   al   comitato   di   gestione,   oltreche'
 l'istituzione,  altresi' la predisposizione dell'elenco regionale, il
 controllo, il funzionamento dei centri, nonche' la  ripartizione  dei
 fondi  speciali; all'art. 4, per cui i centri di servizio "erogano le
 proprie prestazioni sotto forma di servizi", i quali (lettere a),  b)
 e c)) rientrano nell'ambito delle competenze regionali.
                               F A T T O
    La  legge  11  agosto 1991, n. 226, legge-quadro sul volontariato,
 nell'mbito di un complesso di misure a favore delle  associazioni  di
 volontariato  e  dell'attivita' da esse svolta, dispone, all'art. 15,
 che "gli  utenti  di  cui  all'art.  12,  primo  comma,  del  decreto
 legislativo  20 novembre 1990, n. 356 (gli enti creditizi pubblici di
 cui all'art. 29 del r.d.-l. n. 375/1936, le casse comunali di credito
 agrario e i monti di credito su pegno che non raccolgono riparmio tra
 il pubblico), devono prevedere nei propri statuti che una  quota  non
 inferiore  ad  un  quindicesimo  dei  propri proventi, al netto delle
 spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lett. d) del
 primo comma dello stesso art. 12, venga destinata  alla  costituzione
 di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per tramite
 degli   enti   locali,   centri  di  servizio  a  disposizione  delle
 organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la  funzione
 di sostenerne e qualificarne l'attivita'" (primo comma).
    Analoga  obbligazione,  nella  misura  peraltro di un decimo delle
 somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilita', grava
 sulle casse di risparmio che non abbiano proceduto alle operazioni di
 ristrutturazione di cui al citato d.P.R. n. 356/1990 (secondo comma).
    Il terzo comma dello stesso  art.  15  prescrive  infine  che  "le
 modalita'  di attuazione delle norme di cui al primo e secondo comma,
 saranno stabilite con decreto del Ministro del  tesoro,  di  concerto
 con  il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di
 pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale".
    Il d.m. Tesoro 21 novembre 1991 (in Gazzetta Ufficiale 13 dicembre
 1991), impugnato con il presente ricorso, in  pretesa  di  attuazione
 del  citato art. 15, prevede anzitutto (art. 2) che il fondo speciale
 presso la regione di cui all'art. 15, primo comma, della legge  venga
 gestito  da  un apposito comitato composto da tredici membri di varia
 designazione e presieduto dal Presidente della giunta regionale o  da
 un suo delegato.
    L'art.  1,  primo  comma,  oltre,  scorpora in due parti di uguale
 entita' il fondo speciale di cui  all'art.  15,  primo  comma,  della
 legge:  la  prima  parte  e'  destinata  appunto  al  fondo  speciale
 costituito presso la regione; la seconda parte e' destinata ad uno  o
 piu'   altri  fondi  speciali,  scelti  liberamente  dalle  casse  di
 risparmio e dalle fondazioni risultanti dalla trasformazione di  enti
 pubblici economici.
    Il comitato di gestione di cui all'art. 2, secondo comma, del d.m.
 esercita  tutte  le attribuzioni concernenti l'istituzione dei centri
 di servizio (art. 2, quarto comma, e art. 3) nonche' il  riparto  del
 fondo  speciale  tra  i  fondi  istituiti (art. 2, quarto comma) e il
 controllo sulla gestione finanziaria  dei  centri  (art.  5,  secondo
 comma).
    Da  ultimo, i centri di servizio sono individauti come assegnatari
 di competenze concernenti l'erogazione di  servizi  che  appartengono
 alla sfera di competenze regionali (art. 4).
    Tale  disciplina, sopra succintamente citata, e' gravemente lesiva
 delle  attribuzioni  costituzionali  della  regione  Lombardia,   che
 solleva  pertanto, con il presente ricorso, conflitto di attribuzioni
 per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
 Violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 118 della
    Costituzione; violazione dell'art. 15 della legge 11 agosto  1991,
    n. 266.
    La  previsione  legislativa  della "costituzione di fondi speciali
 presso le regioni al fine di istituire,  per  il  termine  egli  enti
 locali,  centri  di  servizio"  (art.  15,  primo comma) non puo' non
 presupporre la gestione regionale dei fondi.
    Anche a prescindere dalla possibile illegittimita'  costituzionale
 di   una   "legge   quadro"  da  attuarsi  con  decreto  ministeriale
 nell'ambito di un fenomeno che interseca settori di materia di sicura
 competenza regionale - tale possibile illegittimita'  e'  gia'  stata
 azionata  avanti  codesta  Corte -, l'istituzione dei fondi presso le
 regioni,   alla   stregua   dell'interpretazione   piu'    rispettosa
 dell'autonomia costituzionalmente garantita delle regione stesse, non
 puo'  che significare che queste ultime si vedono riconosciute quanto
 meno la gestione dei fondi, oltre che probabilmente anche la potesta'
 di  conformazione  organizzativa  dei  fondi   stessi,   ed   inoltre
 l'istituzione, pur se in forma di delega o avvalimento, dei centri di
 servizio.
    Al   contrario,  l'art.  2,  secondo  comma,  del  d.m.  impuganto
 disciplina diretamente l'organo di gestione del  fondo,  componendolo
 di  quattro  rappresentanti  del  volontariato,  un  membro di nomina
 ministeriale, sette rappresentanti dei soggetti operanti nel  settore
 del  credito  e  un  rappresentante dell'associazione tra le casse di
 risparmio. Il solo presidente del comitato di gestione rappresenta la
 regione, in persona del presidente della giunta regionale o di un suo
 delegato.
    In  tal  modo,  si  comprime  fino  all'annullamento  la  potesta'
 organizzativa  regionale e si riserva alla regione un ruolo meramente
 formale.
    Ad aggravare tale compressione  del  ruolo  regionale,  l'art.  1,
 primo  comma, del d.m. sottrae al fondo speciale di cui all'art. 2 il
 50% delle risorse da erogarsi dagli enti creditizi o dalle fondazioni
 generate  per  trasformazione  ai  sensi  del  d.P.R.  n.   356/1990,
 destinandolo  ad altri fondi speciali, scelti dai soggetti erogatori.
 La gestione regionale viene cosi' sostanzialmente decurtata anche nel
 quantum.
    In terzo luogo, in virtu' degli artt. 2,  quarto  comma,  3  e  5,
 secondo  comma, la regione e' completamente esclusa dalla istituzione
 dei centri, dal riparto dei fondi tra di essi  e  dal  controllo  sui
 medesimi:   tutto   l'insieme  di  tali  attribuzioni  viene  infatti
 esercitato direttamente dal comitato di gestione.
    Da ultimo, le competenze assegnate ai centri  di  servizio,  e  da
 esercitarsi   al   di  fuori  di  qualunque  potesta'  organizzativa,
 finanziaria e di controllo della  regione,  per  alcuni  aspetti  (in
 particolare,  art.  4, lett. c), interferiscono con settori di sicura
 competenza legislativa e amministrativa regionali; per altri  settori
 (cfr.  in  particolare  art.  4, lett. a), non appaiono riconducibili
 alla finalita' legislativa, come delineata nel primo comma  dell'art.
 15.
    Piu'  in  generale,  l'art.  16  della legge 266/1991 demanda alle
 regioni e alle provincie autonome l'attuazione  della  legge  stessa,
 sicche'  la competenza del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 15,
 terzo comma, non puo' che concernere le modalita' di erogazione delle
 risorse  ai  fondi  costituendi,  senza  usurpazione  di   competenze
 regionali.
    Di  tale  riparto  di  competenze  ha  avuto  percezione  anche il
 Ministro del tesoro, se e' vero che l'art. 6 del  d.m.  impugnato  ha
 introdotto  deroghe alla propria disciplina a favore delle regioni ad
 autonomia speciale e  delle  province  autonome,  pur  con  l'ambigua
 riserva  del rispetto dei propri criteri, che peraltro o hanno natura
 regolamentare, nel qual caso il rinvio alla competenza  regionale  e'
 fittizio,   o  configurano  esercizio  di  potesta'  di  indirizzo  e
 coordinamento, nel qual caso non sussite competenza ministeriale.
                               P. Q. M.
    Chiede che la  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  che  non
 spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, di concerto con
 il Ministro per gli affari sociali, dare attuazione all'art. 15 della
 legge  11  agosto  1991,  n.  266,  in  violazione  dei  precetti ivi
 contenuti, e per conseguenza annullare il decreto impugnato.
      Milano-Roma, addi' 5 febbraio 1992
    Avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI - Avv. prof. Giorgio RECCHIA

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