N. 113 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 1992

                                N. 113
   Ordinanza emessa l'8 gennaio 1992 dalla commissione tributaria di
                        primo grado di Verbania
    sui ricorsi riuniti proposti da Marforio Mario ed altri contro
                   ufficio imposte dirette di Arona
 Tributi in genere - Prevista sospensione del procedimento tributario
    su   richiesta   del  contribuente  che  intenda  avvalersi  della
    definizione agevolata del rapporto tributario - Previsione  di  un
    nuovo  condono  tributario  - Ritenuta illegittimita' dei condoni,
    dovendo gli stessi considerarsi un premio per gli  evasori  ed  un
    incentivo  per ulteriori evasioni - Irraggionevole discriminazione
    dei contribuenti onesti con incidenza sui principi della capacita'
    contributiva e della imparzialita' della pubblica amministrazione.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 34).
 (Cost., artt. 3, 53 e 97).
(GU n.11 del 11-3-1992 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha emesso la seguente ordinanza sui ricorsi proposti  da  Marforio
 Mario,  Marforio  Gianpiero  e  Marforio Giuseppe, tutti residenti in
 Lesa avverso ufficio imposte dirette di Arona.
    Marforio Mario, Marforio  Gianpiero  e  Marforio  Giuseppe,  tutti
 residenti  in  Lesa,  i primi due in via Cartiera n. 23 e il terzo in
 via Cadorna n. 4, in data 13 febbraio 1991 proponevano ricorso contro
 gli avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio imposte  dirette  di
 Arona aveva elevato, ai fini Irpef 1985, il reddito complessivo da L.
 65.941.000 a L. 101.941.000 per Marforio Mario, da L. 18.400.000 a L.
 19.600.000  per Marforio Gianpiero e da L. 16.424.000 a L. 17.624.000
 per Marforio Giuseppe.
    I ricorrenti chiedevano l'annullamento degli impugnati  avvisi  di
 accertamento  sostenendo  di  non  aver  percepito i maggiori redditi
 accertati dall'ufficio (nella specie redditi di  capitale,  dividendi
 di una societa' a responsabilita' limitata).
    L'ufficio  imposte  dirette  di  Arona  resisteva  ai  ricorsi con
 deduzioni scritte.
    In data 4 ottobre 1991 veniva fissata la discussione  dei  ricorsi
 per l'udienza dell'8 gennaio 1992.
    In  data  3 gennaio 1992 gli anzidetti ricorrenti, con tre diverse
 istanze, pervenute in segreteria in data 8 gennaio  1992,  chiedevano
 la  sospensione del presente giudizio dichiarando di volersi avvalere
 delle disposizioni di cui all'art. 34 della  legge  n.  413,  del  30
 dicembre 1991.
    I  ricorrenti  hanno  chiesto la sospensione del presente giudizio
 dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 34
 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la quale, tra l'altro,  prevede
 un  ennesimo  condono fiscale, eufemisticamente chiamato "definizione
 agevolata dei rapporti tributari pendenti".
    Questo collegio, pero', ritiene di non  poter  accogliere,  almeno
 per  i  motivi  addotti,  la  richiesta  dei  ricorrenti  e  di dover
 sottoporre al giudizio della  Corte  costituzionale  la  legittimita'
 dell'intero  art.  34  della  legge  30  dicembre  1991, n. 413, e in
 particolare della disposizione di cui al quinto comma del citato art.
 34, nella parte in cui prevede che "i giudizi per i quali  sia  stata
 fissata  l'udienza di discussione nel suddetto periodo (e cioe' entro
 il 30 aprile 1992) sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del
 contribuente  che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del
 presente articolo".
    La norma sopra citata, solo formalmente, e' una norma processuale,
 in realta' e' una norma strumentale, finalizzata all'applicazione del
 "condono" per contribuenti e/o evasori  fiscali  e,  quindi,  la  sua
 legittimita' o illegittimita' costituzionale puo' dipendere, a parere
 di   questo  collegio,  anche  dalla  legittimita'  o  illegittimita'
 costituzionale delle norme "per la definizione agevolata dei rapporti
 tributari pendenti", di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, alle
 quali e' strettamente collegata e nella fattispecie  in  esame  dalla
 legittimita' o dall'illegittimita' dell'anzidetto art. 34 nella parte
 in  cui  detto  articolo  prevede  il "condono" per i contribuenti ai
 quali e' gia' stato notificato avviso di accertamento.
    I condoni fiscali sono un premio per gli evasori e una beffa per i
 contribuenti onesti e, quel che e' peggio, un "invito"  ad  ulteriori
 evasioni  con  conseguente  danno  per lo Stato e per la credibilita'
 delle   sue    istituzioni.    Sono    provvedimenti    che    creano
 un'ingiustificata   disparita'  di  trattamento  tra  i  cittadini  e
 arrecano danno agli onesti e a coloro  che  non  possono  evadere  le
 imposte perche', ovviamente, il carico tributario che gli evasori non
 sopportano ricade, in tempi brevi, sugli altri soggetti, mentri tutti
 (tutti)  dovrebbero  concorrere alle spese pubbliche in ragione della
 loro capacita' contributiva. Inoltre, sono disposizioni con le  quali
 lo  Stato  (e  per  esso  gli uffici tributari) rinunziano, almeno di
 fatto, a perseguire o, quanto meno, riconoscono di non aver saputo  o
 potuto    perseguire    "il    buon   andamento   e   l'imparzialita'
 dell'amministrazione" e appaiono deboli con i forti  e  forti  con  i
 deboli.
    I condoni anzidetti, a differenza dei provvedimenti di clemenza in
 materia   penali  (amnistia,  indulto  e  grazia),  non  hanno  alcun
 fondamento nella  Costituzione,  della  quale,  a  parere  di  questo
 collegio,  violano  la lettera e lo spirito e, in particolare, l'art.
 3, primo comma, (principio di uguaglianza e di razionalita'),  l'art.
 53,  primo  comma,  (princio  del buon andamento e dell'imparzialita'
 dell'amministrazione).
    Contro i condoni molto, e molto autorevolmente, e' stato  detto  e
 scritto  e,  pertanto,  questo  collegio,  anche  in base al disposto
 dell'art.  24  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  (norme   sulla
 costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte costituzionale), il
 quale prevede che l'ordinanza con la quale viene respinta e non anche
 l'ordinanza  con   la   quale   viene   sollevata   un'eccezione   di
 illegittimita'  costituzionale  "deve essere adeguatamente motivata",
 si astiene da ulteriori  argomenti,  ritenendo  peraltro  sufficienti
 quelle  gia'  esposte,  e  auspica  che il giudice delle leggi voglia
 pronunciarsi sui "condoni tributari" per  "impedire  o  sconsigliare"
 ulteriori,  non improbabili, provvedimenti di clemenza fiscale oppure
 "per benedirli" con una pronuncia di "manifesta  infondatezza"  o  di
 "inammissibilita'".
    La  presente  questione  di  legittimita' costituzionale, oltre ad
 essere "non manifestamente infondata", e' anche  "rilevante"  perche'
 dalla  sua  soluzione  dipende  la  prosecuzione o la sospensione del
 presente  giudizio  e  la  definizione   "agevolata"   dei   rapporti
 tributari,  oggetto dei ricorsi proposti da Marforio Mario, Gianpiero
 e Giuseppe.
    Questo  collegio  non  ignara  che l'incertezza sulla legittimita'
 costituzionale delle citate  disposizioni  della  legge  30  dicembre
 1991, n. 413, potrebbe condizionare, almeno fino alla pronuncia della
 Corte  costituzionale,  le  prossime scelte di molti contribuenti e/o
 evasori fiscali, ma ritiene che su una  questione  tanto  importante,
 sulla  quale  vi e' stato un duro scontro nel parlamento e nel Paese,
 l'intervento del supremo giudice delle leggi possa essere illuminante
 e chiarificatore.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara,  d'ufficio,  "non manifestamente infondata" la questione
 di legittimita' costituzionale dell'intero art.  34  della  legge  30
 dicembre 1991, n. 413 e, in particolare, della disposizione di cui al
 quinto  comma  del  citato articolo nella parte in cui e' prevista la
 sospensione del giudizio a richiesta del contribuente,  in  relazione
 agli  artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma, della
 Costituzione e "rilevante" per quanto in motivazione;
    Sospende  il  procedimento   in   corso   e   ordina   l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga
 notificata ai ricorrenti e all'ufficio imposte dirette di Arona e  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Verbania, 8 gennaio 1992
                       Il presidente: PISCITELLO

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