N. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 1992

                                N. 114
   Ordinanza emessa il 14 gennaio 1992 dal tribunale di Palermo nel
           procedimento penale a carico di Palmeri Antonino
 Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante
    di procedere alla lettura delle dichiarazioni gia' rese al  g.i.p.
    da  imputato  di  reato  connesso  per  il  quale  sia  stato gia'
    giudicato con separato procedimento, quando, comparso in seguito a
    citazione ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., costui si sia avvalso
    della  facolta'  di  non  rispondere  -  Lamentata  disparita'  di
    trattamento - Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 513, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.11 del 11-3-1992 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza in merito alla questione di
 costituzionalita' prospettata dal p.m. come da verbale  d'udienza  in
 atti.
    La  questione  appare  al  collegio non manifestamente infondata e
 rilevante ai fini del giudizio.
    Ed  infatti,  nel  presente  procedimento  Palmeri   Antonino   e'
 imputato,  tra l'altro, anche del reato di cui agli artt. 81, c.p.v.,
 c.p. e 73 del d.P.R. n. 309/1990, per avere, con piu' azioni,  ceduto
 a  Farina Giuseppe, imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente
 del tipo cocaina.
    Per  tale  ragione,  il p.m. ha citato il predetto Farina - la cui
 posizione processuale e' stata nel frattempo separata e definita  dal
 giudice  per  le  indagini  preliminari  di questo tribunale ai sensi
 degli artt. 438 e segg. del c.p.p. - il quale,  all'odierna  udienza,
 rivestendo  la  qualita' di imputato di reato connesso, si e' avvalso
 della facolta', prevista dall'art. 210, quarto comma, del c.p.p.,  di
 non rispondere alle domande.
    Il  tribunale,  alla  stregua  del secondo comma dell'art. 513 del
 c.p.p., ha respinto l'istanza, formulata dal  p.m.,  di  lettura  dei
 verbali  contenenti le dichiarazioni rese dal predetto Farina durante
 il separato procedimento a suo carico.
    Da qui la sollevata  eccezione  di  incostituzionalita'  sotto  il
 profilo  che  la norma di cui all'art. 513, secondo comma, del c.p.p.
 non prevede la lettura  delle  dichiarazioni  rese  dall'imputato  di
 reato  connesso  nel  caso  in  cui, presentatosi all'udienza, si sia
 avvalso della facolta' di non rispondere.
    Cio' integrerebbe, ad avviso del p.m., la violazione  degli  artt.
 3, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione.
    Ritiene,  al  riguardo,  il collegio che la prospettata situazione
 processuale comporti, in primo luogo, la violazione dell'art. 3 della
 Costituzione che sancisce il principio dell'eguaglianza  di  tutti  i
 cittadini davanti alla legge.
    Ed invero, le parti del procedimento penale, p.m. quanto imputato,
 allorche'  altro imputato di reato connesso abbia definito la propria
 posizione a seguito  di  celebrazione  di  procedimenti  speciali  e,
 successivamente  citato  ai  sensi  dell'art.  210 del c.p.p., si sia
 avvalso della facolta'  di  non  rispondere,  vengono  private  della
 possibilita'  di  utilzzare  le  dichiarazioni  dallo stesso soggetto
 precedentemente rese.
    La disparita' di  trattamento  risulta  palese  ove  si  consideri
 quanto  potrebbe,  invece,  accadere  nel  processo  nel  caso in cui
 l'imputato di reato connesso abbia mantenuto tale  veste  e  si  sia,
 pero', rifiutato di sottoporsi ad esame.
    In  questo  caso,  infatti, e' consentito, ai sensi dell'art. 513,
 primo  comma,  del  c.p.p.,  quel  rimedio  (lettura  dei  precedenti
 interrogatori)  che,  invece,  nell'altra  ipotesi  esaminata, non e'
 previsto.
    Va sottolineato, in proposito, che l'imputato  nei  cui  confronti
 viene  celebrato  il giudizio, nei due esempi sopra prospettati, puo'
 essere in concreto posto nella condizione  di  vedere  le  sorti  del
 proprio  procedimento  dipendere  dalle  scelte  processuali di altro
 soggetto.
    Tale situazione svela l'irragionevolezza della norma in  questione
 a  fronte  di  situazione  meritevoli  di  uguale  tutela e viola, al
 contempo, ad avviso del tribunale, anche l'art. 24 della Costituzione
 che garantisce l'inviolabilita' del diritto di difesa (si pensi ad un
 imputato che, nella concreta  impossibilita'  di  provare  con  altri
 mezzi  circostanze  essenziali  o decisive, non possa avvalersi delle
 dichiarazioni liberatorie rese da altro imputato  non  piu'  presente
 nello stesso procedimento).
    E  che  la questione de qua sia rilevante ai fini della decisione,
 lo  si  desume  inequivocabilmente   dagli   stessi   termini   della
 contestazione che indicano il predetto Farina quale cessionario della
 sostanza stupefacente che si vuole detenuta dal Palmeri.
    E,  d'altra  parte,  dalla esposizione introduttiva del p.m. si e'
 appreso che il Farina avrebbe  indicato  proprio  nella  persona  del
 Palmeri  il  cedente  della  sostanza  stupefacente a lui rinvenuta e
 sequestrata.
    Le anzicennate argomentazioni si rivelano  assorbenti  rispetto  a
 quant'altro  dedotto dal p.m. e spiegano i loro effetti per sollevare
 la questione di costituzionalita' dell'art. 513, secondo  comma,  del
 c.p.p.
    Infine, considerata la sostanziale incensuratezza del prevenuto e,
 altresi',  l'assenza  di  esigenze  di  natura  cautelare, va accolta
 l'istanza difensiva di revoca dello stato di detenzione in cui  versa
 il Palmeri.
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134  della  Costituzione,  1  e  23 della legge
 costituzionale 3 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11  marzo  1953,
 n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita'  dell'art.  513,  secondo  comma,  del  c.p.p.,  in
 riferimento  agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui
 non prevede la lettura, su richiesta di parte, dei verbali contenenti
 le dichiarazioni rese da  imputato  di  reato  connesso  che  si  sia
 avvalso della facolta' di non rispondere.
    Dispone  la  sospensione  del giudizio e la immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina che la presente ordinanza  sia  notificata,  a  cura  della
 cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
 Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati.
    Revoca lo stato di detenzione in carcere di Palmeri Antonino, nato
 a  Palermo  il  26 aprile 1964, e per l'effetto ne ordina l'immediata
 scarcerazione, se non detenuto per altra causa.
    Rinvia il dibattimento a tempo indeterminato.
      Palermo, addi' 14 gennaio 1992
                       Il presidente: COSTANTINO
                                            I giudici: LOFORTI - CONTI
 92C0259