N. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 1992
N. 114 Ordinanza emessa il 14 gennaio 1992 dal tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Palmeri Antonino Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni gia' rese al g.i.p. da imputato di reato connesso per il quale sia stato gia' giudicato con separato procedimento, quando, comparso in seguito a citazione ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., costui si sia avvalso della facolta' di non rispondere - Lamentata disparita' di trattamento - Compressione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 513, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.11 del 11-3-1992 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza in merito alla questione di costituzionalita' prospettata dal p.m. come da verbale d'udienza in atti. La questione appare al collegio non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio. Ed infatti, nel presente procedimento Palmeri Antonino e' imputato, tra l'altro, anche del reato di cui agli artt. 81, c.p.v., c.p. e 73 del d.P.R. n. 309/1990, per avere, con piu' azioni, ceduto a Farina Giuseppe, imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Per tale ragione, il p.m. ha citato il predetto Farina - la cui posizione processuale e' stata nel frattempo separata e definita dal giudice per le indagini preliminari di questo tribunale ai sensi degli artt. 438 e segg. del c.p.p. - il quale, all'odierna udienza, rivestendo la qualita' di imputato di reato connesso, si e' avvalso della facolta', prevista dall'art. 210, quarto comma, del c.p.p., di non rispondere alle domande. Il tribunale, alla stregua del secondo comma dell'art. 513 del c.p.p., ha respinto l'istanza, formulata dal p.m., di lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dal predetto Farina durante il separato procedimento a suo carico. Da qui la sollevata eccezione di incostituzionalita' sotto il profilo che la norma di cui all'art. 513, secondo comma, del c.p.p. non prevede la lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso nel caso in cui, presentatosi all'udienza, si sia avvalso della facolta' di non rispondere. Cio' integrerebbe, ad avviso del p.m., la violazione degli artt. 3, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione. Ritiene, al riguardo, il collegio che la prospettata situazione processuale comporti, in primo luogo, la violazione dell'art. 3 della Costituzione che sancisce il principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Ed invero, le parti del procedimento penale, p.m. quanto imputato, allorche' altro imputato di reato connesso abbia definito la propria posizione a seguito di celebrazione di procedimenti speciali e, successivamente citato ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., si sia avvalso della facolta' di non rispondere, vengono private della possibilita' di utilzzare le dichiarazioni dallo stesso soggetto precedentemente rese. La disparita' di trattamento risulta palese ove si consideri quanto potrebbe, invece, accadere nel processo nel caso in cui l'imputato di reato connesso abbia mantenuto tale veste e si sia, pero', rifiutato di sottoporsi ad esame. In questo caso, infatti, e' consentito, ai sensi dell'art. 513, primo comma, del c.p.p., quel rimedio (lettura dei precedenti interrogatori) che, invece, nell'altra ipotesi esaminata, non e' previsto. Va sottolineato, in proposito, che l'imputato nei cui confronti viene celebrato il giudizio, nei due esempi sopra prospettati, puo' essere in concreto posto nella condizione di vedere le sorti del proprio procedimento dipendere dalle scelte processuali di altro soggetto. Tale situazione svela l'irragionevolezza della norma in questione a fronte di situazione meritevoli di uguale tutela e viola, al contempo, ad avviso del tribunale, anche l'art. 24 della Costituzione che garantisce l'inviolabilita' del diritto di difesa (si pensi ad un imputato che, nella concreta impossibilita' di provare con altri mezzi circostanze essenziali o decisive, non possa avvalersi delle dichiarazioni liberatorie rese da altro imputato non piu' presente nello stesso procedimento). E che la questione de qua sia rilevante ai fini della decisione, lo si desume inequivocabilmente dagli stessi termini della contestazione che indicano il predetto Farina quale cessionario della sostanza stupefacente che si vuole detenuta dal Palmeri. E, d'altra parte, dalla esposizione introduttiva del p.m. si e' appreso che il Farina avrebbe indicato proprio nella persona del Palmeri il cedente della sostanza stupefacente a lui rinvenuta e sequestrata. Le anzicennate argomentazioni si rivelano assorbenti rispetto a quant'altro dedotto dal p.m. e spiegano i loro effetti per sollevare la questione di costituzionalita' dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p. Infine, considerata la sostanziale incensuratezza del prevenuto e, altresi', l'assenza di esigenze di natura cautelare, va accolta l'istanza difensiva di revoca dello stato di detenzione in cui versa il Palmeri.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 e 23 della legge costituzionale 3 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la lettura, su richiesta di parte, dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da imputato di reato connesso che si sia avvalso della facolta' di non rispondere. Dispone la sospensione del giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati. Revoca lo stato di detenzione in carcere di Palmeri Antonino, nato a Palermo il 26 aprile 1964, e per l'effetto ne ordina l'immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa. Rinvia il dibattimento a tempo indeterminato. Palermo, addi' 14 gennaio 1992 Il presidente: COSTANTINO I giudici: LOFORTI - CONTI 92C0259