N. 115 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 luglio 1991- 21 febbraio 1992

                                N. 115
        Ordinanza emessa il 4 luglio 1991 (pervenuta alla Corte
     costituzionale il 21 febbraio 1992) dalla Corte di cassazione
 sul ricorso proposto da Montin Angelo contro il Consiglio dell'Ordine
          degli architetti della provincia di Padova ed altri
 Professioni - Architetti - Delibera del Consiglio provinciale
    dell'ordine - Impugnativa  al  Consiglio  nazionale  -  Termini  -
    Sospensione   per  il  periodo  feriale  -  Mancata  previsione  -
    Lamentata violazione del principio di eguaglianza  -  Compressione
    del diritto di difesa.
 (Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.11 del 11-3-1992 )
                        LA CORTE DI CASSAZIONE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.
 3492/90 del r.g. aa.cc., proposto  da  Angelo  Montin,  elettivamente
 domiciliato in Roma, viale Parioli n. 180, presso lo studio dell'avv.
 Giuseppe  Calzolari  che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.
 Luigi Verzotto, giusta delega  a  margine  del  ricorso,  ricorrente,
 contro  il  Consiglio dell'Ordine degli architetti della provincia di
 Padova,  procuratore della Repubblica presso il tribunale di Padova e
 procuratore generale presso la suprema Corte di cassazione, intimati,
 avverso  la  decisione  n.  2/1990  del  Consiglio  nazionale   degli
 architetti, dep. il 7 febbraio 1990.
    Udita  nella  pubblica udienza tenutasi il giorno 4 luglio 1991 la
 relazione della causa svolta dal consigliere rel. dott. Meriggiola.
    Udito il p.m., nella persona del dott. Paolucci, avvocato generale
 presso la  Corte  suprema  di  cassazione  che  ha  concluso  per  la
 rimessione  degli  atti alla Corte costituzionale con sospensione del
 processo.
    Con  sentenza  7  febbraio  1990  il  Consiglio  nazionale   degli
 architetti    dichiarava    irricevibile    il    ricorso    proposto
 dall'architetto Montin Angelo contro la decisione adottata  nei  suoi
 confronti  dal  Consiglio  dell'Ordine degli architetti di Padova che
 gli aveva comminata la sanzione della censura,  sul  rilievo  che  il
 Montin,   ricevuta   la  comunicazione  della  decisione  dell'Ordine
 provinciale il 29 luglio 1988, aveva proposto  ricorso  al  Consiglio
 nazionale,  fatto pervenire alla segreteria del Consiglio provinciale
 in data 12 ottobre, ben oltre la scadenza del termine  perentorio  di
 trenta giorni prescritto dall'art. 1 del regolamento di procedura per
 la  trattazione  dei  ricorsi  dinanzi  al  Consiglio nazionale degli
 architetti, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1948.
    Contro la decisione il Montin ha  proposto  ricorso  alle  sezioni
 unite della Corte di cassazione.
                        Motivi della decisione
    Assume il ricorrente che la decisione viola l'art. 1 della legge 7
 ottobre  1969,  n. 742, sulla sospensione dei termini processuali nel
 periodo feriale, ricompresi tra il primo agosto e il 15 settembre  di
 ogni anno, rilevando che:
      1)  il  ricorso  al Consiglio nazionale degli architetti, organo
 giurisdizionale, ha natura processuale e non  puo'  esser  negato  il
 conseguente  diritto  del ricorrente di avvalersi della assistenza di
 un legale per la preparazione degli atti difensivi, ogni volta che ne
 faccia richiesta;
      2)  l'istituto  della  sospensione  dei   termini   processuali,
 previsto  dalla  legge  n.  742/1969 per esercitare un'azione dinanzi
 alle giurisdizioni ordinarie  ed  amministrative,  e'  stato  dettato
 dalla necessita' di assicurare un periodo di riposo agli esercenti la
 professione  legale,  senza  che per questo venga menomato il diritto
 alla difesa del cittadino;
      3) l'esigenza di assicurare  tale  duplice  garanzia  certamente
 sussiste  anche  in relazione al ricorso al Consiglio nazionale degli
 architetti contro la decisione di un Consiglio provinciale.
    Benche' l'art. 16 del r.d. 23 ottobre  1925,  n.  2537,  integrato
 dall'art. 1 del successivo regolamento approvato con d.m. 10 novembre
 1948,  stabilisca  un  termine  di  decadenza  di  trenta  giorni per
 proporre ricorso  senza  prevedere  alcuna  sospensione,  non  sembra
 sussistere  alcuna  valida  ragione che giustifichi una disparita' di
 trattamento rispetto alla disciplina dei termini previsti dalla legge
 7 ottobre 1969, n. 742, per  i  ricorsi  rivolti  alle  giurisdizioni
 ordinarie ed amministrative;
      4)  una  diversa  interpretazione della norma farebbe sorgere un
 problema di legittimita' costituzionale per  violazione  dei  diritti
 della difesa.
    Sulle  deduzioni  cosi'  sintetizzate,  la  Corte  rileva  che  il
 legislatore, nell'introdurre l'istituto dalla sospensione dei termini
 nel periodo  feriale,  dettato  dalla  necessita'  di  assicurare  un
 periodo  di  riposo  agli  esercenti  la  professione  legale,  si e'
 preoccupato di non ledere interessi preminenti, quale il diritto  del
 cittadino  di  apprestare un'idonea difesa, quando intenda far valere
 una pretesa dinanzi ad una autorita' giurisdizionale.
    Per tale ragione e' stata concessa in tali ipotesi la possibilita'
 di  attendere  la  fine  del  periodo  feriale,  senza  incorrere  in
 decadenze  o vedersi ridurre il periodo a disposizione per apprestare
 la difesa.
    Il termine di trenta giorni previsto dagli artt. 16  del  r.d.  23
 ottobre  1925,  n. 2537, ed 1 del d.m. 10 novembre 1948 ha certamente
 natura processuale,  e  non  sembra  possa  essere  disconosciuta  la
 necessita'   del  professionista  di  rivolgersi  ad  un  legale  per
 apprestare una idonea difesa, al pari di quanto avviene nelle ipotesi
 di ricorso alle giurisdizioni ordinarie ed  amministrative,  previste
 dalla  legge  n.  742/1969,  perche'  il  Consiglio  nazionale  degli
 architetti esercita funzioni  giurisdizionali  e  giudica  applicando
 numerosi principi propri delle procedure che si svolgono dinanzi alle
 giurisdizioni amministrative.
    Va  considerato  che  nei  procedimenti giurisdizionali dinanzi al
 Consiglio  nazionale  degli   architetti,   il   contraddittorio   e'
 adeguatamente  assicurato  dal  dovere  del  Collegio di convocare le
 parti, prima della decisione,  mettendole  in  grado  di  esporre  le
 proprie  ragioni, anche con l'assistenza di un legale, ogni volta che
 ne facciamo richiesta (cfr. Cass. sez. unite n. 8897 del  1  dicembre
 1987).
    Il  termine per ricorrente e' inoltre breve e nelle ipotesi in cui
 lo spazio di tempo a disposizione  del  ricorrente  coincida  con  il
 periodo  feriale,  ben  possono  sorgere  difficolta'  di rilievo per
 apprestare la difesa.
    La Corte costituzionale, anche con  recenti  decisioni  (sent.  13
 luglio  1987,  n.  255,  e  2 febbraio 1990, n. 49) ha evidenziato la
 necessita' di valutare la ratio della sospensione feriale dei termini
 alla  luce  della  effettivita'  della  tutela   giurisdizionale   di
 interessi  costituzionalmente  protetti,  considerando il pregiudizio
 che un'eventuale  mancata  applicazione  della  sospensione  potrebbe
 apportare   al  diritto  di  agire  in  giudizio,  specie  quando  la
 possibilita' di far valere la pretesa  costituisce  per  il  titolare
 l'unico rimedio offerto dall'ordinamento giuridico.
    Appare  quindi  fondato  il dubbio che la norma impugnata violi il
 principio dell'eguaglianza di  trattamento  in  situazioni  omogenee,
 enunciato  dall'art.  3  della Costituzione, e il diritto alla difesa
 sancito dal successivo art. 24.
    Nessun dubbio infine sulla rilevanza  della  questione  sollevata,
 dato  che  il  Montin censura la dichiarazione di irricevibilita' del
 ricorso, perche' proposto oltre il termine  di  trenta  giorni  dalla
 comunicazione  della  delibera del Consiglio provinciale, avvenuta il
 29 luglio 1988.
                               P. Q. M.
    La Corte, dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1 della legge 7
 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non dispone  che  l'istituto
 della  sospensione,  ivi  previsto,  si applichi anche al termine per
 ricorrere  al Consiglio nazionale degli architetti contro le delibere
 dei Consigli provinciali;
    Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione  degli  atti
 alla Corte costituzionale;
    Copia  della  presente  ordinanza  verra'  notificata a cura della
 cancelleria alle parti, al procuratore  generale  presso  la  suprema
 Corte  di  cassazione,  al  Presidente del Consiglio dei Ministri, ed
 altresi' comuncata ai  Presidenti  del  Senato  e  della  Camera  dei
 deputati.
      Roma, addi' 4 luglio 1991
                 Il presidente: ZUCCONI GALLI FONSECA

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