N. 115 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 luglio 1991- 21 febbraio 1992
N. 115 Ordinanza emessa il 4 luglio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 febbraio 1992) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Montin Angelo contro il Consiglio dell'Ordine degli architetti della provincia di Padova ed altri Professioni - Architetti - Delibera del Consiglio provinciale dell'ordine - Impugnativa al Consiglio nazionale - Termini - Sospensione per il periodo feriale - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa. (Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.11 del 11-3-1992 )
LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 3492/90 del r.g. aa.cc., proposto da Angelo Montin, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 180, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Calzolari che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Luigi Verzotto, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente, contro il Consiglio dell'Ordine degli architetti della provincia di Padova, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Padova e procuratore generale presso la suprema Corte di cassazione, intimati, avverso la decisione n. 2/1990 del Consiglio nazionale degli architetti, dep. il 7 febbraio 1990. Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 4 luglio 1991 la relazione della causa svolta dal consigliere rel. dott. Meriggiola. Udito il p.m., nella persona del dott. Paolucci, avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione che ha concluso per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale con sospensione del processo. Con sentenza 7 febbraio 1990 il Consiglio nazionale degli architetti dichiarava irricevibile il ricorso proposto dall'architetto Montin Angelo contro la decisione adottata nei suoi confronti dal Consiglio dell'Ordine degli architetti di Padova che gli aveva comminata la sanzione della censura, sul rilievo che il Montin, ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ordine provinciale il 29 luglio 1988, aveva proposto ricorso al Consiglio nazionale, fatto pervenire alla segreteria del Consiglio provinciale in data 12 ottobre, ben oltre la scadenza del termine perentorio di trenta giorni prescritto dall'art. 1 del regolamento di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1948. Contro la decisione il Montin ha proposto ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Motivi della decisione Assume il ricorrente che la decisione viola l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ricompresi tra il primo agosto e il 15 settembre di ogni anno, rilevando che: 1) il ricorso al Consiglio nazionale degli architetti, organo giurisdizionale, ha natura processuale e non puo' esser negato il conseguente diritto del ricorrente di avvalersi della assistenza di un legale per la preparazione degli atti difensivi, ogni volta che ne faccia richiesta; 2) l'istituto della sospensione dei termini processuali, previsto dalla legge n. 742/1969 per esercitare un'azione dinanzi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative, e' stato dettato dalla necessita' di assicurare un periodo di riposo agli esercenti la professione legale, senza che per questo venga menomato il diritto alla difesa del cittadino; 3) l'esigenza di assicurare tale duplice garanzia certamente sussiste anche in relazione al ricorso al Consiglio nazionale degli architetti contro la decisione di un Consiglio provinciale. Benche' l'art. 16 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, integrato dall'art. 1 del successivo regolamento approvato con d.m. 10 novembre 1948, stabilisca un termine di decadenza di trenta giorni per proporre ricorso senza prevedere alcuna sospensione, non sembra sussistere alcuna valida ragione che giustifichi una disparita' di trattamento rispetto alla disciplina dei termini previsti dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, per i ricorsi rivolti alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative; 4) una diversa interpretazione della norma farebbe sorgere un problema di legittimita' costituzionale per violazione dei diritti della difesa. Sulle deduzioni cosi' sintetizzate, la Corte rileva che il legislatore, nell'introdurre l'istituto dalla sospensione dei termini nel periodo feriale, dettato dalla necessita' di assicurare un periodo di riposo agli esercenti la professione legale, si e' preoccupato di non ledere interessi preminenti, quale il diritto del cittadino di apprestare un'idonea difesa, quando intenda far valere una pretesa dinanzi ad una autorita' giurisdizionale. Per tale ragione e' stata concessa in tali ipotesi la possibilita' di attendere la fine del periodo feriale, senza incorrere in decadenze o vedersi ridurre il periodo a disposizione per apprestare la difesa. Il termine di trenta giorni previsto dagli artt. 16 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, ed 1 del d.m. 10 novembre 1948 ha certamente natura processuale, e non sembra possa essere disconosciuta la necessita' del professionista di rivolgersi ad un legale per apprestare una idonea difesa, al pari di quanto avviene nelle ipotesi di ricorso alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative, previste dalla legge n. 742/1969, perche' il Consiglio nazionale degli architetti esercita funzioni giurisdizionali e giudica applicando numerosi principi propri delle procedure che si svolgono dinanzi alle giurisdizioni amministrative. Va considerato che nei procedimenti giurisdizionali dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti, il contraddittorio e' adeguatamente assicurato dal dovere del Collegio di convocare le parti, prima della decisione, mettendole in grado di esporre le proprie ragioni, anche con l'assistenza di un legale, ogni volta che ne facciamo richiesta (cfr. Cass. sez. unite n. 8897 del 1 dicembre 1987). Il termine per ricorrente e' inoltre breve e nelle ipotesi in cui lo spazio di tempo a disposizione del ricorrente coincida con il periodo feriale, ben possono sorgere difficolta' di rilievo per apprestare la difesa. La Corte costituzionale, anche con recenti decisioni (sent. 13 luglio 1987, n. 255, e 2 febbraio 1990, n. 49) ha evidenziato la necessita' di valutare la ratio della sospensione feriale dei termini alla luce della effettivita' della tutela giurisdizionale di interessi costituzionalmente protetti, considerando il pregiudizio che un'eventuale mancata applicazione della sospensione potrebbe apportare al diritto di agire in giudizio, specie quando la possibilita' di far valere la pretesa costituisce per il titolare l'unico rimedio offerto dall'ordinamento giuridico. Appare quindi fondato il dubbio che la norma impugnata violi il principio dell'eguaglianza di trattamento in situazioni omogenee, enunciato dall'art. 3 della Costituzione, e il diritto alla difesa sancito dal successivo art. 24. Nessun dubbio infine sulla rilevanza della questione sollevata, dato che il Montin censura la dichiarazione di irricevibilita' del ricorso, perche' proposto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio provinciale, avvenuta il 29 luglio 1988.
P. Q. M. La Corte, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione, ivi previsto, si applichi anche al termine per ricorrere al Consiglio nazionale degli architetti contro le delibere dei Consigli provinciali; Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Copia della presente ordinanza verra' notificata a cura della cancelleria alle parti, al procuratore generale presso la suprema Corte di cassazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed altresi' comuncata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Roma, addi' 4 luglio 1991 Il presidente: ZUCCONI GALLI FONSECA 92C0260