N. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 1992
N. 122 Ordinanza emessa il 13 gennaio 1992 dal pretore di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Luzzini Loris ed altri ed Ente Ferrovie dello Stato Servizio militare - Dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalita' - Disparita' di trattamento - Violazione del principio di non pregiudizialita' per i rapporti di lavoro a causa del servizio di leva. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma). (Cost., artt. 3 e 52).(GU n.11 del 11-3-1992 )
IL PRETORE Nelle cause riunite al n. 11336 r.g.l. 1991 promosse da: Luzzini Loris, Lova Pier Giuseppe, Bettazzi Franco, Spadaro Gaetano, Barreca Daniele, Ciscato Giovanni, rappresentanti e difesi dagli avvocati Vincenzo Riccardi e Mariano Di Maio, contro Ferrovie dello Stato, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria; Visti i ricorsi, ritualmente depositati e notificati, con i quali i sopraindicati ricorrenti, dipendenti dell'ente F.S. da parecchi anni, hanno convenuto in giudizio l'ente stesso per sentirlo dichiarare tenuto a riconoscere loro, con ogni conseguenza sul piano retributivo, l'applicazione dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in relazione al servizio militare prestato rispettivamente dal 7 settembre 1965 al 17 novembre 1966; dal 7 febbraio 1970 al 6 maggio 1971; dal 7 ottobre 1966 al 15 dicembre 1967; dal 22 gennaio 1980 al 22 gennaio 1981; dal 16 ottobre 1980 al 17 giugno 1981; dal 10 giugno 1967 al 28 agosto 1968; Vista la difesa del convenuto di totale opposizione alla domanda; Esaminati i documenti hinc inde prodotti ed in particolare il foglio di congedo illimitato dei ricorrenti; Dato atto della sopravvenuta approvazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412; Preso atto della eccezione della difesa ricorrente che per opporsi al rigetto della domanda, in forza della legge ultima citata, ne contesta la legittimita' sotto una pluralita' di profili, per asseriti contrasti con gli artt. 3, 36 e 52 della Costituzione; O S S E R V A
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 121/1992). 92C0267