N. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 1992

                                N. 122
       Ordinanza emessa il 13 gennaio 1992 dal pretore di Torino
  nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Luzzini Loris ed altri
                     ed Ente Ferrovie dello Stato
 Servizio militare - Dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato -
    Riconoscimento  del  periodo di leva, adempiuto prima del rapporto
    di lavoro, per l'inquadramento economico e per  la  determinazione
    dell'anzianita' ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione
    da  tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo
    prima del  30  gennaio  1987  -  Irrazionalita'  -  Disparita'  di
    trattamento - Violazione del principio di non pregiudizialita' per
    i rapporti di lavoro a causa del servizio di leva.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 52).
(GU n.11 del 11-3-1992 )
                              IL PRETORE
    Nelle  cause  riunite al n. 11336 r.g.l. 1991 promosse da: Luzzini
 Loris, Lova Pier Giuseppe, Bettazzi Franco, Spadaro Gaetano,  Barreca
 Daniele,  Ciscato  Giovanni,  rappresentanti  e difesi dagli avvocati
 Vincenzo Riccardi e Mariano Di Maio,  contro  Ferrovie  dello  Stato,
 rappresentato  e  difeso  dall'avvocatura distrettuale dello Stato di
 Torino, domiciliataria;
    Visti i ricorsi, ritualmente depositati e notificati, con i  quali
 i  sopraindicati  ricorrenti,  dipendenti  dell'ente F.S. da parecchi
 anni,  hanno  convenuto  in  giudizio  l'ente  stesso  per   sentirlo
 dichiarare  tenuto a riconoscere loro, con ogni conseguenza sul piano
 retributivo, l'applicazione dell'art.  20  della  legge  24  dicembre
 1986,   n.   958,   in   relazione   al  servizio  militare  prestato
 rispettivamente dal 7 settembre 1965  al  17  novembre  1966;  dal  7
 febbraio  1970  al  6  maggio 1971; dal 7 ottobre 1966 al 15 dicembre
 1967; dal 22 gennaio 1980 al 22 gennaio 1981; dal 16 ottobre 1980  al
 17 giugno 1981; dal 10 giugno 1967 al 28 agosto 1968;
    Vista la difesa del convenuto di totale opposizione alla domanda;
    Esaminati  i  documenti  hinc  inde  prodotti ed in particolare il
 foglio di congedo illimitato dei ricorrenti;
    Dato atto della sopravvenuta approvazione della legge 30  dicembre
 1991, n. 412;
    Preso atto della eccezione della difesa ricorrente che per opporsi
 al  rigetto  della  domanda,  in  forza della legge ultima citata, ne
 contesta  la  legittimita'  sotto  una  pluralita'  di  profili,  per
 asseriti contrasti con gli artt. 3, 36 e 52 della Costituzione;
                             O S S E R V A
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 121/1992).
 92C0267