N. 124 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 1991
N. 124 Ordinanza emessa il 13 dicembre 1991 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia, sul ricorso proposto da Manca Di Mores Ettore ed altro contro la regione Lombardia ed altra Impiego pubblico - Dipendenti di enti parastatali (nella fattispecie: E.N.P.I.) trasferiti alle u.s.l. - Inquadramento degli psicologi nella posizione funzionale di "collaboratore psicologo", anziche' in quella, intermedia, di "coadiutore psicologo", come previsto per il personale di provenienza dalle regioni o dagli enti locali che si trovasse alla data del 20 dicembre 1979 nell'ottavo livello funzionale e con meno di otto anni di servizio nel settimo livello funzionale - Ingiustificata disparita' di trattamento di soggetti nella stessa situazione giuridica in base al solo dato dell'ente di provenienza, ed incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. per la demotivazione dei soggetti declassati e gli attriti derivanti dall'ingiusto declassamento - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 827/1988. (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, tab. all. 2). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.11 del 11-3-1992 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 595/1987, proposto da Manca Di Mores Ettore e Peduzzi Alessandro, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Porqueddu, ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Brescia, via V. Emanuele II, 1, contro la regione "Lombardia", in persona del suo presidente pro-tempore, non costituitasi in giudizio, nonche' contro la unita' socio sanitaria locale (U.S.S.L.), n. 41 di Brescia, in persona del suo rappresentante legale, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Bonomi, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo, in Brescia, via V. Emanuele II, 60, per l'annullamento della deliberazione della giunta regionale lombarda n. 4/20387, in data 28 aprile 1987, che - sulla base delle altre delibere ivi richiamate, nonche' della delibera o delle delibere (non meglio note) adottate dalla U.S.S.L. n. 41 di Brescia e tutte qui impugnate per quanto di ragione - ha proceduto alla formazione, approvazione e pubblicazione del ruolo nominativo regionale del personale addetto al servizio sanitario della regione Lombardia (situazione accertata al 1 gennaio 1986), inserendosi con l'occasione il personale psicologo gia' addetto al soppresso E.N.P.I., distinto nelle tre diverse posizioni funzionali, risultante tale per effetto di specifici provvedimenti deliberativi adottati dagli enti di appartenenza; con conseguente inquadramento del personale da ultimo ricordato e ricostruzione della carriera, anche ai fini economici; ed - ancora - per l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti, benche' non menzionati, antecedenti, coevi e/o successivi o conseguenti, comunque con essi collegati anche perche' presupposti o dipendenti; ed - inoltre - per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati, a tutti gli affetti, nella posizione funzionale di "psicologo dirigente" con decorrenza dal 15 giugno 1978 (per il dott. Manca Di Mores) e 16 giugno 1971 (per il dott. Peduzzi); o veriori posizioni livelli e decorrenze, come in atti e per legge; con conseguente ricostruzione della carriera e condanna dell'Amministrazione competente al pagamento delle somme relative a tale reinquadramento, con svalutazione ed interessi dalle singole scadenze al saldo; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della U.S.S.L. n. 41 di Brescia; Vista la propria sentenza interlocutoria n. 1196/1990 e relative acquisizioni istruttorie; Visto l'atto di rinuncia al giudizio da parte del dott. Peduzzi Alessandro; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese e la nota di udienza del ricorrente; Visti gli atti tutti della causa; Vista la propria sentenza di pari data; Data per letta, alla pubblica udienza del 25 ottobre 1991, la relazione del cons. Armando Ingrassia; Uditi l'avv. Giuseppe Porqueddu per i ricorrenti e l'avv. Giacomo Bonomi per la U.S.S.L. n. 41 resistente; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Con atto notificato il 6 luglio 1987 e depositato in segreteria il successivo 10 luglio, i ricorrenti richiedevano, previo annullamento degli atti in epigrafe indicati ed accertamento del loro diritto, l'inquadramento - con diversa decorrenza - nella posizione funzionale di "psicologo dirigente", ed in subordine (limitatamente al ricorrente Manca), in quella di "psicologo coadiutore", con ogni conseguenza in punto ricostruzione delle carriere, corresponsione degli arretrati e differenze stipendiali, con interessi e rivalutazione monetaria. Fatta una ampia esposizione circa la loro vicenda impiegatizia di provenienza (dall'E.N.P.I.) ed illustrato il quadro normativo, nel cui ambito erano maturati gli inquadramenti che qui censurano, ne rivendicano - come si e' visto - altri ritenuti piu' rispondenti alle funzioni espletate, sottolineando la intrinseca ingiustizia ed erroneita' degli inquadramenti stessi come disposti dalla U.S.S.L. n. 41 e dalla Regione, avuto riguardo ai principi ispiratori della delega contenuta nella legge n. 833/1978 (artt. 47 e 67); a quelli della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 (artt. 4 e 17 e segg.), ed, altresi' ai precetti emergenti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Si costituiva in giudizio la intimata U.S.S.L. n. 41, la quale, nel contestare domande e difese dei ricorrenti, richiedeva, preliminarmente,che il ricorso fosse dichiarato irricevibile, avendo essa Amministrazione comunicato ai predetti dipendenti, gia' con lettere del 21 aprile 1986, "notificate il 5 maggio 1986" le posizioni di lavoro che ora - tardivamente - sottopongono a censura. Tanto i ricorrenti che l'amministrazione producevano memorie e documenti a sostegno delle rispettive domande e difese. Con sentenza interlocutoria n. 1196 del 12 novembre 1990, venivano richiesti alla U.S.S.L. n. 41 piu' precisi elementi a conforto della eccepita tardivita' del ricorso. La predetta amministrazione ha adempiuto all'indicato incombente istruttorio il 9 gennaio 1991. Con atto depositato il 22 ottobre 1991, il dott. Peduzzi Alessandro ha rinunciato - avendo ottenuto il chiesto inquadramento - al ricorso con accettazione della U.S.S.L. intimata della compensazione delle spese. Con nuova memoria, il dott. Manca Di Mores ha insistito nelle offerte difese e domande. All'udienza del 25 ottobre 1991, la controversia e' stata ritenuta in decisione. Con sentenza di merito n .. .. di pari data, mentre si e' dato atto della rinuncia al ricorso da parte del dott. Alessandro Peduzzi, per quanto concerne l'altro ricorrente, il dott. Manca Di Mores Ettore, disattesa la preliminare eccezione di irricevibilita' del ricorso formulata dalla resistente U.S.S.L. n. 41; dichiarata inammissibile la domanda di accertamento del proprio preteso diritto allo inquadramento nelle qualifiche rivendicate, e disattese, altresi', le censure proposte avverso il proprio inquadramento (nella sede della legittimita' ordinaria), si e' ritenuto, per contro, rilevante e non manifestamente infondata la affacciata questione di legittimita' costituzionale - limitatamente alla domanda subordinata di inserimento nella qualifica di "coadiutore tecnico" - per contrasto della applicata tabella di cui all'allegato n. 2 del d.P.R. n. 761/1979 (quadro "biologi, chimici, fisici e psicologi") con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Di conseguenza, si e' provveduto a sospendere il giudizio relativo sino alla pronunzia della Corte costituzionale, cui vengono sottoposte, in proposito, le osservazioni che seguono nella parte in diritto. D I R I T T O Come si e' premesso in fatto, con sentenza di pari data, la sezione ha dato atto della rinuncia alla impugnazione da parte di uno dei ricorrenti, il dott. Peduzzi Alessandro, per l'integrale riconoscimento della sua pretesa disposto dall'amministrazione sanitaria. Ha, quindi, disatteso la eccezione di irricevibilita' del ricorso formulata dalla stessa Amministrazione, ma anche le censure proposte - nella sede della legittimita' ordinaria - dell'altro ricorrente, dott. Manca Di Mores Ettore, avverso il proprio collocamento nel ruolo sanitario della regione "Lombardia", profilo professionale "psicologo", posizione funzionale "collaboratore", avendo verificato la correttezza dell'inquadramento deliberato dai competenti organi in puntuale applicazione della apposita tabella di equiparazione di cui all'allegato n. 2 del d.P.R. 20 dicembre 1961, quadro "biologi, chimici, fisici, psicologi". Ancora, la sezione - con la stessa sentenza - ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionali sollevata dal dott. Manca Di Mores Ettore con riguardo alla sua pretesa (principale) a conseguire l'inserimento nella posizione funzionale di "psicologo dirigente", non avendo egli diretto o coordinato una unita' di lavoro complessa nella sua non breve vicenda professionale presso il disciolto E.N.P.I., donde proviene. Ha ritenuto, poi, il collegio e ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dello stesso proposta con riguardo alla pretesa formulata in via subordinata e volta a conseguire l'inserimento nella posizione funzionale interme- dia di "psicologo coadiutore", e che concerne, come in appresso si dira', la ricordata tabella di equiparazione. In proposito, ha sottolineato il ricorrente la intrinseca irragionevolezzaed arbitrarieta' di una previsione equiparativa di cui alla tabella in questione, che consente di inserire nella infima posizione funzionale di "psicologo collaboratore", professionisti di sperimentata esperienza, appartenenti alla prima qualifica professionale, se provenienti dai disciolti enti parastatali, e giovani psicologi neo-assunti o di gia' nella qualifica di assistenti se provenienti dagli enti ospedalieri. La stessa tabella di equiparazione impedisce a chi, come il ricorrente, ha circa venti anni di attivita' professionale (essendo stato assunto nel 1959, di cui circa dieci (dal 15 giugno 1970) con laurea ed in carriera direttiva, di accedere, perche' proveniente da disciolto ente parastatale, nella posizione funzionale di "coadiutore", che, invece, viene elargita al personale di provenienza dalle regioni o dagli enti locali, solo che, alla data del 20 dicembre 1979, si trovasse nell'ottavo livello funzionale e con meno di otto anni di servizio, o, addirittura, nel settimo livello funzionale. Per tale ultimo personale, oltre a richiedersi, meno di otto anni di servizio o nessuna anzianita' (v. livello settimo), contro i dieci richiesti per il personale provenienti dal parastato, non si richiede - in aggiunta - la direzione (da almeno un anno) di una struttura organizzativa (cfr. cit. tab. di equiparazione di cui all'allegato n. 2 al d.P.R. n. 761/1979). Pare al collegio una siffatta previsione fortemente ingiusta e davvero assai arbitraria. Codesta Corte costituzionale, in occasione dell'esame di questione pressoche' analoga, allora riguardante gli assistenti sociali (sentenza n. 827 del 5-21 luglio 1988), ebbe modo di mettere in luce l'irragionevole discriminazione in danno di tale categoria professionale, in assenza di un razionale fondamento che giustificasse la differenziazione basata solo sulla diversita' della provenienza. E' da credere che, anche nel caso che si esamina, possa essere colta l'arbitrarieta' ed irragionevolezza, oltre che l'intrinseca incongruenza della ricordata differenziazione discriminatoria a danno degli psicologi di una certa fascia di impiego proveniente dal parastato, che manifestamente appare contrastare, come osservato dal ricorrente, oltre che con i principi ispiratori della delega contenuta nella legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833 (artt. 47 e 67) ed in quelli di cui alla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 (artt. 4 e 17 e segg.), principalmente, e soprattutto, con il principio di eguaglianza e di parita' in situazioni di cui all'art. 3 della Costituzione e con il principio di imparzialita' e di buon andamento di cui all'art. 97 della stessa Carta costituzionale, non sembrando che si sia fatto buon governo - da parte del legislatore delegato - dei predetti precetti di rango costituzionale, quando professionalita' talvolta piu' severamente selezionate e di piu' antica data vengono, come accade nel caso del dott. Manca, mortificate, privilegiandosi, per contro, esperienze professionali piu' recenti e per certo non piu' importanti, maturate presso gli Enti locali o regionali, dove - notoriamente - piu' agevole era la impressione nei livelli (non a ruolo chiuso, come nell'E.N.P.I.) ed i livelli non erano di per se significativi. Solo l'assenza della direzione di una struttura organizzativa complessa, come prima notato, nella esperienza professionale del dott. Manca, ha convinto il collegio della manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dal medesimo con riguardo alla pretesa - formulata in via principale - di inserimento nella posizione funzionale di "psicologo-dirigente", ma dubbi non paiono sussistere con riferimento alla pretesa subordinata di pervenire alla piu' congrua qualifica di "psicologo-coadiutore". In forza delle premesse considerazioni, la sezione, condividendo le tesi e domande dal ricorrente dott. Manca, solleva questione di legittimita' costituzionale della ripetuta tabella di equiparazione delle qualifiche e livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali - "biologi - chimici - fisici - psicologi" - di cui all'allegato n. 2 al cit. d.P.R. n. 761/1979, nella parte in cui richiede, per la collocazione nella posizione funzionale di "psicologo-coadiutore" piu' elevati requisiti professionali e di carriera per il personale proveniente dal parastato rispetto a quello proveniente dalle regioni e dagli enti locali, per il quale ultimo personale bastano (per conseguire la predetta piu' elevata posizione funzionale di "coadiutore") l'espletamento di funzioni di psicologo nell'ottavo livello e meno di otto anni di servizio alla data del 20 dicembre 1979, o, addirittura, il trovarsi collocati - magari da un solo giorno (alla stessa data) - nel settimo livello, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. La rilevanza e' evidente, atteso che la criticata tabella di equiparazione e' di ostacolo all'accoglimento - nella sede di legittimita' ordinaria - della pretesa del ricorrente.
P. Q. M. Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale della tabella di equiparazione del personale da inquadrare - quadro "biologi - chimici - fisici - psicologi" - di cui all'allegato n. 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte relativa ai requisiti richiesti al personale proveniente dal parastato per l'inserimento nella posizione funzionale di "psicologo - coadiutore", come precisato in premessa, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione; Sospeso, tal fine, il giudizio sino alla pronuncia della Corte costituzionale; Ordina alla segreteria della sezione di curare che la presente ordinanza venga trasmessa, insieme agli atti di causa, in copia certificata conforme, a' sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla Corte costituzionale, ed, altresi', notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso, in Brescia, nella camera di consiglio del 13 dicembre 1991. Il presidente-estensore: INGRASSIA 92C0269