N. 124 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 1991

                                N. 124
   Ordinanza emessa il 13 dicembre 1991 dal tribunale amministrativo
            regionale per la Lombardia, sezione distaccata
  di Brescia, sul ricorso proposto da Manca Di Mores Ettore ed altro
                 contro la regione Lombardia ed altra
 Impiego pubblico - Dipendenti di enti parastatali (nella fattispecie:
    E.N.P.I.) trasferiti alle u.s.l. - Inquadramento  degli  psicologi
    nella  posizione funzionale di "collaboratore psicologo", anziche'
    in quella, intermedia, di "coadiutore  psicologo",  come  previsto
    per  il personale di provenienza dalle regioni o dagli enti locali
    che si trovasse alla data del 20 dicembre 1979 nell'ottavo livello
    funzionale e con meno di otto anni di servizio nel settimo livello
    funzionale - Ingiustificata disparita' di trattamento di  soggetti
    nella  stessa  situazione giuridica in base al solo dato dell'ente
    di provenienza, ed incidenza sui principi di imparzialita' e  buon
    andamento  della p.a. per la demotivazione dei soggetti declassati
    e gli attriti derivanti dall'ingiusto declassamento -  Riferimento
    alla sentenza della Corte costituzionale n. 827/1988.
 (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, tab. all. 2).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.11 del 11-3-1992 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 595/1987,
 proposto da Manca Di Mores Ettore e Peduzzi Alessandro, rappresentati
 e difesi dall'avv. Giuseppe Porqueddu, ed  elettivamente  domiciliati
 presso lo stesso in Brescia, via V. Emanuele II, 1, contro la regione
 "Lombardia",   in   persona   del  suo  presidente  pro-tempore,  non
 costituitasi in giudizio, nonche' contro la  unita'  socio  sanitaria
 locale   (U.S.S.L.),   n.   41   di   Brescia,  in  persona  del  suo
 rappresentante legale,  costituitasi  in  giudizio,  rappresentata  e
 difesa  dall'avv. Giacomo Bonomi, ed elettivamente domiciliata presso
 il medesimo, in Brescia, via V. Emanuele II, 60,  per  l'annullamento
 della  deliberazione  della  giunta regionale lombarda n. 4/20387, in
 data 28 aprile 1987, che  -  sulla  base  delle  altre  delibere  ivi
 richiamate, nonche' della delibera o delle delibere (non meglio note)
 adottate  dalla  U.S.S.L.  n. 41 di Brescia e tutte qui impugnate per
 quanto di ragione - ha  proceduto  alla  formazione,  approvazione  e
 pubblicazione del ruolo nominativo regionale del personale addetto al
 servizio sanitario della regione Lombardia (situazione accertata al 1
 gennaio  1986),  inserendosi  con  l'occasione il personale psicologo
 gia' addetto  al  soppresso  E.N.P.I.,  distinto  nelle  tre  diverse
 posizioni  funzionali,  risultante  tale  per  effetto  di  specifici
 provvedimenti deliberativi adottati dagli enti di  appartenenza;  con
 conseguente   inquadramento  del  personale  da  ultimo  ricordato  e
 ricostruzione della carriera, anche ai fini economici; ed - ancora  -
 per  l'annullamento  di  tutti  gli atti e provvedimenti, benche' non
 menzionati, antecedenti, coevi e/o successivi o conseguenti, comunque
 con essi collegati anche  perche'  presupposti  o  dipendenti;  ed  -
 inoltre  -  per  l'accertamento  del diritto dei ricorrenti ad essere
 inquadrati, a  tutti  gli  affetti,  nella  posizione  funzionale  di
 "psicologo dirigente" con decorrenza dal 15 giugno 1978 (per il dott.
 Manca  Di  Mores)  e 16 giugno 1971 (per il dott. Peduzzi); o veriori
 posizioni livelli e  decorrenze,  come  in  atti  e  per  legge;  con
 conseguente     ricostruzione     della     carriera    e    condanna
 dell'Amministrazione competente al pagamento delle somme  relative  a
 tale  reinquadramento,  con  svalutazione  ed interessi dalle singole
 scadenze al saldo;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della U.S.S.L. n.  41  di
 Brescia;
    Vista  la  propria sentenza interlocutoria n. 1196/1990 e relative
 acquisizioni istruttorie;
    Visto l'atto di rinuncia al giudizio da parte  del  dott.  Peduzzi
 Alessandro;
    Viste  le  memorie  prodotte  dalle parti a sostegno delle proprie
 difese e la nota di udienza del ricorrente;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Vista la propria sentenza di pari data;
    Data per letta, alla pubblica udienza  del  25  ottobre  1991,  la
 relazione del cons. Armando Ingrassia;
    Uditi  l'avv. Giuseppe Porqueddu per i ricorrenti e l'avv. Giacomo
 Bonomi per la U.S.S.L. n. 41 resistente;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con atto notificato il 6 luglio 1987 e depositato in segreteria il
 successivo 10 luglio, i ricorrenti richiedevano, previo  annullamento
 degli  atti  in  epigrafe  indicati ed accertamento del loro diritto,
 l'inquadramento - con diversa decorrenza - nella posizione funzionale
 di   "psicologo   dirigente",   ed  in  subordine  (limitatamente  al
 ricorrente Manca), in quella  di  "psicologo  coadiutore",  con  ogni
 conseguenza  in  punto  ricostruzione  delle carriere, corresponsione
 degli  arretrati  e   differenze   stipendiali,   con   interessi   e
 rivalutazione monetaria.
    Fatta  una ampia esposizione circa la loro vicenda impiegatizia di
 provenienza (dall'E.N.P.I.) ed illustrato il  quadro  normativo,  nel
 cui  ambito  erano  maturati  gli inquadramenti che qui censurano, ne
 rivendicano - come si e' visto - altri ritenuti piu' rispondenti alle
 funzioni  espletate,  sottolineando  la  intrinseca  ingiustizia   ed
 erroneita' degli inquadramenti stessi come disposti dalla U.S.S.L. n.
 41  e  dalla  Regione,  avuto  riguardo  ai principi ispiratori della
 delega contenuta nella legge n. 833/1978 (artt. 47 e  67);  a  quelli
 della  legge  quadro  sul pubblico impiego n. 93/1983 (artt. 4 e 17 e
 segg.), ed, altresi' ai precetti emergenti dagli artt. 3 e  97  della
 Costituzione.
    Si  costituiva  in  giudizio la intimata U.S.S.L. n. 41, la quale,
 nel  contestare  domande  e  difese   dei   ricorrenti,   richiedeva,
 preliminarmente,che  il ricorso fosse dichiarato irricevibile, avendo
 essa Amministrazione comunicato  ai  predetti  dipendenti,  gia'  con
 lettere  del  21  aprile  1986,  "notificate  il  5  maggio  1986" le
 posizioni di lavoro che ora - tardivamente - sottopongono a censura.
    Tanto i ricorrenti che  l'amministrazione  producevano  memorie  e
 documenti a sostegno delle rispettive domande e difese.
    Con sentenza interlocutoria n. 1196 del 12 novembre 1990, venivano
 richiesti  alla U.S.S.L. n. 41 piu' precisi elementi a conforto della
 eccepita tardivita' del ricorso.
    La predetta amministrazione ha adempiuto  all'indicato  incombente
 istruttorio il 9 gennaio 1991.
    Con   atto  depositato  il  22  ottobre  1991,  il  dott.  Peduzzi
 Alessandro ha rinunciato - avendo ottenuto il chiesto inquadramento -
 al  ricorso  con   accettazione   della   U.S.S.L.   intimata   della
 compensazione delle spese.
    Con  nuova  memoria,  il  dott.  Manca Di Mores ha insistito nelle
 offerte difese e domande.
    All'udienza del 25 ottobre 1991, la controversia e' stata ritenuta
 in decisione.
    Con sentenza di merito n .. .. di pari data,  mentre  si  e'  dato
 atto della rinuncia al ricorso da parte del dott. Alessandro Peduzzi,
 per  quanto  concerne  l'altro  ricorrente,  il  dott. Manca Di Mores
 Ettore, disattesa la preliminare  eccezione  di  irricevibilita'  del
 ricorso  formulata  dalla  resistente  U.S.S.L.  n.    41; dichiarata
 inammissibile la domanda di accertamento del proprio preteso  diritto
 allo   inquadramento   nelle  qualifiche  rivendicate,  e  disattese,
 altresi', le censure proposte avverso il proprio inquadramento (nella
 sede della legittimita'  ordinaria),  si  e'  ritenuto,  per  contro,
 rilevante  e  non manifestamente infondata la affacciata questione di
 legittimita' costituzionale - limitatamente alla domanda  subordinata
 di   inserimento  nella  qualifica  di  "coadiutore  tecnico"  -  per
 contrasto della applicata tabella di cui all'allegato n. 2 del d.P.R.
 n. 761/1979 (quadro "biologi, chimici, fisici e psicologi")  con  gli
 artt.  3  e 97 della Costituzione. Di conseguenza, si e' provveduto a
 sospendere il giudizio  relativo  sino  alla  pronunzia  della  Corte
 costituzionale, cui vengono sottoposte, in proposito, le osservazioni
 che seguono nella parte in diritto.
                             D I R I T T O
    Come  si  e'  premesso  in  fatto,  con  sentenza di pari data, la
 sezione ha dato atto della rinuncia alla impugnazione da parte di uno
 dei  ricorrenti,  il  dott.  Peduzzi  Alessandro,   per   l'integrale
 riconoscimento   della   sua  pretesa  disposto  dall'amministrazione
 sanitaria.
    Ha, quindi, disatteso la eccezione di irricevibilita' del  ricorso
 formulata  dalla stessa Amministrazione, ma anche le censure proposte
 - nella sede della legittimita' ordinaria  -  dell'altro  ricorrente,
 dott.  Manca  Di  Mores  Ettore,  avverso il proprio collocamento nel
 ruolo sanitario  della  regione  "Lombardia",  profilo  professionale
 "psicologo",  posizione funzionale "collaboratore", avendo verificato
 la correttezza dell'inquadramento deliberato dai competenti organi in
 puntuale applicazione della apposita tabella di equiparazione di  cui
 all'allegato  n.  2  del  d.P.R.  20  dicembre 1961, quadro "biologi,
 chimici, fisici, psicologi".
    Ancora, la  sezione  -  con  la  stessa  sentenza  -  ha  ritenuto
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionali
 sollevata dal dott. Manca Di  Mores  Ettore  con  riguardo  alla  sua
 pretesa  (principale)  a  conseguire  l'inserimento  nella  posizione
 funzionale di  "psicologo  dirigente",  non  avendo  egli  diretto  o
 coordinato una unita' di lavoro complessa nella sua non breve vicenda
 professionale presso il disciolto E.N.P.I., donde proviene.
    Ha  ritenuto,  poi,  il  collegio  e  ritiene  non  manifestamente
 infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dello  stesso
 proposta  con  riguardo  alla  pretesa formulata in via subordinata e
 volta a conseguire l'inserimento nella posizione funzionale  interme-
 dia  di  "psicologo  coadiutore", e che concerne, come in appresso si
 dira', la ricordata tabella di equiparazione.
    In  proposito,  ha  sottolineato  il  ricorrente   la   intrinseca
 irragionevolezzaed  arbitrarieta'  di  una previsione equiparativa di
 cui alla tabella in questione, che consente di inserire nella  infima
 posizione  funzionale di "psicologo collaboratore", professionisti di
 sperimentata   esperienza,   appartenenti   alla   prima    qualifica
 professionale,  se  provenienti  dai  disciolti  enti  parastatali, e
 giovani psicologi neo-assunti o di gia' nella qualifica di assistenti
 se provenienti dagli enti ospedalieri.
    La stessa tabella  di  equiparazione  impedisce  a  chi,  come  il
 ricorrente,  ha  circa venti anni di attivita' professionale (essendo
 stato assunto nel 1959, di cui circa dieci (dal 15 giugno  1970)  con
 laurea  ed in carriera direttiva, di accedere, perche' proveniente da
 disciolto   ente   parastatale,   nella   posizione   funzionale   di
 "coadiutore", che, invece, viene elargita al personale di provenienza
 dalle  regioni  o  dagli  enti  locali,  solo  che,  alla data del 20
 dicembre 1979, si trovasse nell'ottavo livello funzionale e con  meno
 di  otto  anni  di  servizio,  o,  addirittura,  nel  settimo livello
 funzionale.
    Per tale ultimo personale, oltre a richiedersi, meno di otto  anni
 di servizio o nessuna anzianita' (v. livello settimo), contro i dieci
 richiesti per il personale provenienti dal parastato, non si richiede
 -  in  aggiunta  -  la direzione (da almeno un anno) di una struttura
 organizzativa (cfr. cit. tab. di equiparazione di cui all'allegato n.
 2 al d.P.R.  n. 761/1979).
    Pare  al  collegio  una  siffatta previsione fortemente ingiusta e
 davvero assai arbitraria.
    Codesta Corte costituzionale, in occasione dell'esame di questione
 pressoche'  analoga,  allora  riguardante  gli   assistenti   sociali
 (sentenza  n. 827 del 5-21 luglio 1988), ebbe modo di mettere in luce
 l'irragionevole  discriminazione   in   danno   di   tale   categoria
 professionale,   in   assenza   di   un   razionale   fondamento  che
 giustificasse la differenziazione basata solo sulla diversita'  della
 provenienza.
    E'  da  credere  che,  anche nel caso che si esamina, possa essere
 colta l'arbitrarieta' ed  irragionevolezza,  oltre  che  l'intrinseca
 incongruenza della ricordata differenziazione discriminatoria a danno
 degli  psicologi  di  una  certa  fascia  di  impiego proveniente dal
 parastato, che manifestamente appare contrastare, come osservato  dal
 ricorrente,   oltre  che  con  i  principi  ispiratori  della  delega
 contenuta nella legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978,  n.  833
 (artt.  47  e  67) ed in quelli di cui alla legge quadro sul pubblico
 impiego 29 marzo 1983, n. 93 (artt. 4 e 17 e segg.),  principalmente,
 e  soprattutto,  con  il  principio  di  eguaglianza  e di parita' in
 situazioni di cui all'art. 3 della Costituzione e con il principio di
 imparzialita' e di buon andamento di cui  all'art.  97  della  stessa
 Carta  costituzionale,  non sembrando che si sia fatto buon governo -
 da parte del legislatore delegato - dei predetti  precetti  di  rango
 costituzionale,  quando  professionalita'  talvolta  piu' severamente
 selezionate e di piu' antica data vengono, come accade nel  caso  del
 dott.  Manca,  mortificate,  privilegiandosi,  per contro, esperienze
 professionali piu' recenti e per certo non piu' importanti,  maturate
 presso  gli  Enti  locali  o  regionali,  dove  - notoriamente - piu'
 agevole era la impressione nei livelli  (non  a  ruolo  chiuso,  come
 nell'E.N.P.I.) ed i livelli non erano di per se significativi.
    Solo  l'assenza  della  direzione  di  una struttura organizzativa
 complessa, come prima  notato,  nella  esperienza  professionale  del
 dott.  Manca,  ha  convinto  il collegio della manifesta infondatezza
 della questione  di  costituzionalita'  sollevata  dal  medesimo  con
 riguardo  alla pretesa - formulata in via principale - di inserimento
 nella posizione funzionale di  "psicologo-dirigente",  ma  dubbi  non
 paiono   sussistere  con  riferimento  alla  pretesa  subordinata  di
 pervenire alla piu' congrua qualifica di "psicologo-coadiutore".
    In forza delle premesse considerazioni, la  sezione,  condividendo
 le  tesi  e  domande dal ricorrente dott. Manca, solleva questione di
 legittimita' costituzionale della ripetuta tabella  di  equiparazione
 delle qualifiche e livelli funzionali del personale da inquadrare nei
 ruoli nominativi regionali - "biologi - chimici - fisici - psicologi"
 - di cui all'allegato n. 2 al cit. d.P.R. n. 761/1979, nella parte in
 cui  richiede,  per  la  collocazione  nella  posizione funzionale di
 "psicologo-coadiutore" piu'  elevati  requisiti  professionali  e  di
 carriera per il personale proveniente dal parastato rispetto a quello
 proveniente  dalle  regioni  e dagli enti locali, per il quale ultimo
 personale bastano (per conseguire la predetta piu' elevata  posizione
 funzionale  di  "coadiutore") l'espletamento di funzioni di psicologo
 nell'ottavo livello e meno di otto anni di servizio alla data del  20
 dicembre  1979,  o, addirittura, il trovarsi collocati - magari da un
 solo giorno (alla stessa data) - nel settimo livello,  per  contrasto
 con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    La  rilevanza  e'  evidente,  atteso  che  la criticata tabella di
 equiparazione  e'  di  ostacolo  all'accoglimento  -  nella  sede  di
 legittimita' ordinaria - della pretesa del ricorrente.
                               P. Q. M.
    Rimette  alla  Corte  costituzionale  la questione di legittimita'
 costituzionale  della  tabella  di  equiparazione  del  personale  da
 inquadrare - quadro "biologi - chimici - fisici - psicologi" - di cui
 all'allegato  n.  2  del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte
 relativa  ai  requisiti  richiesti  al  personale   proveniente   dal
 parastato  per l'inserimento nella posizione funzionale di "psicologo
 - coadiutore", come precisato in  premessa,  per  contrasto  con  gli
 artt. 3 e 97 della Costituzione;
    Sospeso,  tal  fine,  il  giudizio sino alla pronuncia della Corte
 costituzionale;
    Ordina alla segreteria della sezione di  curare  che  la  presente
 ordinanza  venga  trasmessa,  insieme  agli  atti  di causa, in copia
 certificata conforme, a' sensi dell'art.  23  della  legge  11  marzo
 1953, n. 87, alla Corte costituzionale, ed, altresi', notificata alle
 parti  in  causa  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, e
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica.
     Cosi' deciso, in  Brescia,  nella  camera  di  consiglio  del  13
 dicembre 1991.
                  Il presidente-estensore: INGRASSIA

 92C0269