N. 78 SENTENZA 19 febbraio - 4 marzo 1992

 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Zootecnia - Provincia autonoma di Trento - Interventi dello  Stato  -
 Riproposizione   solo   formalmente   mutata   di  disposizioni  gia'
 dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n.
 116/1991  della  Corte  -  Ulteriore  delimitazione  della   portata
 dell'intervento  dello Stato introdotta con la nuova disciplina della
 materia - Non fondatezza.
 
 (Legge 8 agosto 1991, n. 252,  artt.  1,  primo  comma,  e  2,  primo
 comma).
 
 (Statuto  speciale Trentino Alto-Adige, artt. 8, n. 21, 9, nn. 3 e 8,
 e 16; Cost., art. 136)
(GU n.11 del 11-3-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1,  primo
 comma, e 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 252 (Modifiche
 alla legge 9 aprile 1990, n.87, concernente interventi urgenti per la
 zootecnia),  promosso  con ricorso della Provincia autonoma di Trento
 notificato il 12 settembre 1991,  depositato  in  cancelleria  il  20
 settembre successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 1991;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  gennaio  1992  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli:
    Uditi  l'avvocato  Valerio  Onida  per  la  Provincia  di Trento e
 l'avvocato  dello  Stato  Sergio  La  Porta  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ricorso in data 20 settembre 1991 la Provincia autonoma
 di Trento ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli
 artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n.
 252  (Modifiche  alla  legge  9  aprile  1990,  n.  87,   concernente
 interventi  urgenti  per la zootecnia), per violazione degli artt. 8,
 n. 21, 9, nn. 3 e 8, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
 Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative  norme
 di  attuazione,  nonche'  per  violazione  dell'autonomia finanziaria
 garantita dal titolo VI dello stesso Statuto e  dell'art.  136  della
 Costituzione.
    Espone  la  ricorrente  che  questa  Corte,  pronunciandosi con la
 sentenza n. 116 del 1991 sui ricorsi delle Province di  Trento  e  di
 Bolzano  e  della  Regione  Emilia-Romagna  avverso la legge 9 aprile
 1990, n. 87, recante "Interventi urgenti  per  la  zootecnia",  aveva
 ritenuto  che  tale  legge, intervenendo in una materia di competenza
 regionale e provinciale, non avesse limitato i propri  contenuti,  al
 di  la'  delle  enunciazioni  formali,  ad un intervento di carattere
 straordinario e temporaneo, riconducibile ad un comprovato  interesse
 nazionale,  tale  da  poter  giustificare  una  limitata compressione
 dell'autonomia regionale e provinciale, ma si fosse posto, invece, un
 obiettivo,  non  limitato  nel  tempo,  di  riassetto   del   settore
 zootecnico  e  delle  imprese in esso operanti, prevedendo interventi
 inquadrabili nell'ordinaria azione di sostegno pubblico nei confronti
 di attivita' economiche  socialmente  rilevanti.  Su  tali  premesse,
 questa Corte, con la ricordata
 sentenza,  - dopo aver riconosciuto la legittimita' della previsione,
 da parte del legislatore statale, di un comitato, quale organo ad hoc
 per l'analisi del settore  zootecnico  e  la  predisposizione  di  un
 conseguente   programma   di   interventi   aggiuntivi  di  interesse
 nazionale,  da  realizzarsi  tramite  uno  specifico  fondo  ed   una
 struttura operativa (societa' per azioni) di natura privatistica - ha
 dichiarato  illegittime,  in  quanto  lesive  delle prerogative delle
 Regioni e delle Province autonome, le disposizioni che affidavano  al
 comitato ed alla struttura operativa compiti di intervento concreto e
 puntuale   a   favore   delle   imprese  (approvazione  di  progetti,
 concessione  di  contributi,  finanziamenti  e  fideiussioni)  e  che
 finanziavano  parte  del  previsto  fondo  mediante  una riduzione di
 stanziamenti,  per  140  miliardi,  gia'  deliberati,  nel   medesimo
 esercizio  finanziario,  a  favore  delle  Regioni  e  delle Province
 autonome, in relazione a loro competenze nella stessa materia.
    Ora, la legge 8 agosto 1991, n. 252,  di  modifica  alla  legge  9
 aprile  1990,  n. 87, riproporrebbe - secondo la Provincia ricorrente
 -,  sotto  veste  solo  formalmente  mutata,  le  disposizioni   gia'
 dichiarate illegittime dalla citata sentenza n. 116, determinando una
 nuova lesione delle competenze provinciali nonche' una violazione del
 "giudicato"   di   questa   Corte   e   quindi  dell'art.  136  della
 Costituzione.
    In  particolare, gli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della
 legge n. 252 (che sostituiscono rispettivamente gli artt. 1 e 5 della
 legge n. 87) prevederebbero interventi nel  settore  zootecnico  che,
 pur  definiti  "intervento  straordinario"  da realizzarsi attraverso
 "progetti integrati di rilevanza nazionale", non  si  discosterebbero
 da  quelli  gia'  previsti  dalla  legge  n.  87,  essendo rivolti ai
 medesimi soggetti ed essendo programmati e  finanziati  dai  medesimi
 organismi  (il  comitato  e  la  societa' per azioni, quale strumento
 operativo) di cui gia' alla legge  n.  87.  Si  tratterebbe,  quindi,
 ancora  una  volta,  di  interventi  non  limitati  agli  aspetti  di
 programmazione bensi' rivolti alla puntuale gestione del  settore  ed
 al finanziamento di singole imprese, al pari di quelli previsti dalla
 legge n. 87 e giudicati illegittimi da questa Corte.
    Il  fatto,  poi,  che  i  mezzi  finanziari  disposti dall'attuale
 normativa risultino  ridotti,  rispetto  a  quelli  che  erano  stati
 individuati  dalla  legge  n. 87, della somma di 140 miliardi, la cui
 sottrazione dagli stanziamenti gia' disposti a favore delle Regioni e
 delle Province autonome era stata dichiarata illegittima dalla Corte,
 non modificherebbe - sempre secondo la ricorrente - la  natura  e  la
 qualita'   degli  interventi  ne'  il  loro  carattere  lesivo  delle
 competenze provinciali.
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata.
    A giudizio dell'Avvocatura  la  legge  n.  252  del  1991  avrebbe
 profondamente  modificato  la disciplina della precedente legge n. 87
 del 1990 e la natura degli interventi ivi previsti. Cio'  emergerebbe
 particolarmente:  dalla  eliminazione,  nel  testo  attuale,  di ogni
 riferimento di  carattere  generico  alla  ristrutturazione  ed  allo
 sviluppo  delle  imprese  del settore; dalla novellata qualificazione
 degli interventi in relazione ai soli progetti integrati di rilevanza
 nazionale, cioe' a quei progetti  che,  anche  in  quanto  capaci  di
 integrazione  reciproca,  assurgerebbero  ad  un rilievo ultralocale,
 toccando un corrispondente livello di interesse; dall'individuazione,
 quali possibili beneficiari, delle imprese a carattere societario  in
 grado  di  assicurare  una  "significativa presenza sui mercati" (che
 dovrebbero intendersi non solo nazionali), anziche', come  era  nella
 legge  n. 87, delle imprese ritenute, in genere, "essenziali" ai fini
 del riordinamento del settore.
    Con cio' la nuova legge avrebbe radicalmente  mutato  i  contenuti
 della precedente legge n. 87, abbandonando l'obiettivo di un generico
 riassetto  del  settore  zootecnico,  perseguito  tramite  interventi
 puntuali e con carattere  di  stabilita',  ed  assumendo  la  diversa
 finalita'  di  un sostegno straordinario alle iniziative di rilevanza
 nazionale, tramite interventi su progetti  che  si  collocano  al  di
 fuori   dell'ambito   locale.   Il  ridimensionamento  finanziario  e
 temporale dell'intervento statale si  accompagnerebbe,  quindi,  alla
 concentrazione  dell'intervento  stesso  su situazioni specificamente
 correlate ad un interesse nazionale.
    Per quanto riguarda gli strumenti  operativi  (il  comitato  e  la
 societa' per azioni), la cui costituzione era gia' stata riconosciuta
 legittima  dalla  citata  sentenza  n.  116,  essi si troverebbero ad
 operare in un  quadro  radicalmente  mutato  e  la  loro  azione  non
 comporterebbe,  pertanto,  interferenze con le funzioni proprie della
 Provincia, inerenti alla ordinaria azione pubblica di  sostegno  alle
 attivita' zootecniche nell'ambito locale.
    3.  -  In  prossimita'  dell'udienza,  le  parti  hanno presentato
 memoria per illustrare e approfondire le argomentazioni gia'  enunci-
 ate negli atti introduttivi.
                        Considerato in diritto
   1.  -  Con  la sentenza n. 116 del 1991 questa Corte, decidendo sui
 ricorsi proposti dalle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
 dalla   Regione   Emilia-Romagna,   ha   dichiarato  l'illegittimita'
 costituzionale degli artt. 3, secondo comma (in parte),  4,  primo  e
 terzo comma, 5, secondo comma (in parte), 8, primo comma, lett. a (in
 parte)  della legge 9 aprile 1990, n. 87, recante "Interventi urgenti
 per la zootecnia".   Con tale sentenza sono  state,  in  particolare,
 censurate, in quanto lesive delle competenze regionali e provinciali,
 le  norme  della  legge n. 87 concernenti l'attribuzione ad un organo
 dello Stato (comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico)
 di  competenze  di  natura  operativa  e  gestionale,  da  esercitare
 direttamente  o  tramite una societa' per azioni, nonche' il parziale
 finanziamento  degli  interventi  previsti   dalla   legge   mediante
 l'utilizzazione  di risorse gia' destinate, per il 1990, alle Regioni
 ed alle Province autonome per interventi nel settore agricolo.
    A seguito di tale pronuncia veniva  adottata  la  legge  8  agosto
 1991,  n.  252,  recante  "Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87,
 concernente interventi urgenti per la zootecnia",  il  cui  scopo  e'
 stato  indicato (cfr. relazione al relativo disegno di legge, in Atti
 Camera, X legislatura, n. 5685) nell'esigenza di provvedere a colmare
 il  vuoto  normativo  determinato  dalla  sentenza  n.  116  mediante
 l'adozione di "un intervento straordinario di piu' ridotta dimensione
 nel   quale   da   un   lato   sono   puntualizzati  i  caratteri  di
 straordinarieta' ed aggiuntivita' dell'azione  dello  Stato  rispetto
 alle  competenze  regionali  e  dall'altro  vengono  posti  specifici
 presupposti quali riferimento dell'intervento dello Stato".
    Con il ricorso in esame la Provincia autonoma  di  Trento  impugna
 ora  gli  artt.  1,  primo  comma,  e  2,  primo comma, di tale legge
 deducendo la violazione: a) degli artt. 8, n. 21; 9, nn. 3 e 8; e  16
 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle relative norme
 di  attuazione  nonche'  dell'autonomia  finanziaria  garantita  alla
 Provincia dal titolo VI dello stesso Statuto; b) dell'art. 136  della
 Costituzione,  dal  momento  che  le  norme impugnate riproporrebbero
 "sotto veste solo formalmente mutata le disposizioni gia'  dichiarate
 illegittime dalla sentenza n. 116 del 1991".
    2. - La questione non e' fondata.
    Va innanzitutto escluso che le disposizioni della legge n. 252 del
 1991,   oggetto  di  impugnativa,  possano  considerarsi  lesive  del
 "giudicato" costituzionale espresso dalla sentenza di questa Corte n.
 116 del 1990. Nessuna  delle  norme  impugnate  ha  inteso,  infatti,
 preservare  o rinnovare l'efficacia delle disposizioni della legge n.
 87 del 1990 dichiarate illegittime da tale pronuncia. Tant'e' che  la
 stessa  legge  n.  252,  con  la  disposizione formulata nell'art. 2,
 secondo comma - disposizione  del  tutto  superflua,  ma  pur  sempre
 indicativa  di  una  precisa  volonta'  parlamentare - ha ritenuto di
 dover disporre l'"abrogazione" dell'art. 3, secondo comma,  dell'art.
 4,  primo e terzo comma, e dell'art. 8 della legge n. 87, cioe' delle
 norme gia' dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 116.
    Ma anche al di la' di questo dato  formale,  resta  in  ogni  caso
 escluso  che  le  disposizioni  oggetto  del  ricorso  abbiano inteso
 ripristinare, direttamente o indirettamente,  i  contenuti  normativi
 espressi  nelle  disposizioni  di  cui  alla  legge  n.  87 del 1990,
 dichiarate illegittime con la sentenza n.  116  del  1990.  Con  tale
 sentenza   -  come  sopra  veniva  ricordato  -  furono  riconosciuti
 illegittimi,  in  quanto  lesivi   delle   competenze   regionali   e
 provinciali,  due profili della legge concernenti rispettivamente: a)
 l'attribuzione  al  comitato  per  la  ristrutturazione  del  settore
 zootecnico,  istituito  presso  il  Ministero  dell'agricoltura,  dei
 poteri gestionali di cui all'art. 4,  da  esercitare  direttamente  o
 tramite  la  societa' per azioni di cui all'art. 5: poteri di "natura
 concreta e  puntuale"  e  "non  giustificati  dalla  presenza  di  un
 comprovato  interesse  di  carattere  nazionale";  b) la sottrazione,
 prevista dall'art. 8, primo comma,  lett.  a),  dell'importo  di  140
 miliardi  dal  finanziamento  previsto dall'art. 3 della legge n. 752
 del 1986, gia'  destinato  per  il  1990  a  interventi  nel  settore
 agricolo di competenza regionale e provinciale.
    Ne'  l'una  ne'  l'altra  di tali previsioni si trova rispecchiata
 nelle norme oggetto d'impugnativa della legge n. 252 del  1991,  che,
 all'art. 1, primo comma, provvede a riformulare le finalita' generali
 della  legge  n.  87  e  gli  strumenti di programmazione alla stessa
 correlati ed all'art. 2, secondo  comma,  si  limita  a  regolare  la
 costituzione della societa' per azioni di cui all'art. 5 della stessa
 legge n. 87.
    Risulta,   pertanto,  sprovvista  di  valore  -  alla  luce  degli
 indirizzi  costantemente  seguiti  da  questa  Corte   in   tema   di
 intangibilita'  degli  effetti  della  pronuncia costituzionale (cfr.
 sentt. nn. 545 del 1990; 491 del 1989; 922 del 1988; 223 del 1983; 88
 del 1966;  73  del  1963)  -  la  censura  relativa  alla  violazione
 dell'art. 136 della Costituzione.
    3.  -  Del  pari  infondata  si presenta la doglianza formulata in
 relazione all'asserita lesione sia delle  competenze  provinciali  di
 cui  agli  artt.  8, n. 21, 9, nn. 3 e 8, e 16 dello Statuto speciale
 che dell'autonomia finanziaria garantita alla Provincia dal titolo VI
 dello stesso Statuto.
    In proposito  basti  solo  ricordare  che  questa  Corte,  con  la
 richiamata  sentenza  n.  116  del 1990, ha dichiarato non fondate le
 questioni che - in relazione a profili del tutto  identici  a  quelli
 proposti nel ricorso in esame - erano state sollevate dalla Provincia
 autonoma  di  Trento  nei  confronti  della  legge  n.  87  del 1990,
 riconoscendo, di conseguenza, con  riferimento  a  tali  profili,  la
 legittimita'    sia    degli   aspetti   organizzativi   (concernenti
 l'istituzione di un comitato  per  la  ristrutturazione  del  settore
 zootecnico;  di  un  fondo  speciale  per  interventi  aggiuntivi  di
 interesse  nazionale;  di  una  societa'  per  azioni  destinata   ad
 affiancare,  con  gli  strumenti del diritto privato, l'attivita' del
 comitato), che degli aspetti funzionali  di  carattere  programmatico
 (relativi  all'adozione  di un programma di intervento e di indirizzi
 generali rispettosi della sfera  gestionale  delle  Regioni  e  delle
 Province  autonome)  previsti,  con disciplina speciale, dalla stessa
 legge. E questo  nonostante  che  la  sentenza  in  questione  avesse
 ritenuto  preliminarmente  di  dover  escludere  nei  confronti della
 disciplina posta dalla legge n. 87 tanto la natura di  intervento  di
 carattere  "straordinario  e  temporaneo",  quanto  il  carattere  di
 normazione indirizzata alla "regolazione del mercato agricolo".
    Ora, e' agevole rilevare  come,  rispetto  ai  contenuti  espressi
 nella  legge  n.  87,  le  norme  della  legge  n.  252,  oggetto  di
 impugnativa, non abbiano introdotto, nei confronti delle competenze e
 della autonomia finanziaria della Provincia  ricorrente,  limitazioni
 diverse  o  maggiori di quelle presenti nelle disposizioni gia' fatte
 salve dalla  sentenza  n.  116  del  1990.  Al  contrario,  la  nuova
 disciplina,  nel  sostituire  la  normativa posta con gli artt. 1 e 5
 della legge n. 87, si e'  impegnata  a  delimitare  ulteriormente  la
 portata  dell'intervento  statale con riferimento sia all'oggetto che
 alla durata dello stesso: collegando, da un lato  (art.  1,  primo  e
 secondo   comma),  il  finanziamento  statale  soltanto  a  "progetti
 integrati di  rilevanza  nazionale",  predisposti  da  societa'  "che
 assicurino   una   significativa   presenza   sui   mercati"  (e  non
 genericamente ai "progetti  di  ristrutturazione  e  sviluppo"  delle
 imprese  impegnate  nel  settore della zootecnia, cosi' come previsto
 dall'art. 4 della legge n. 87); riducendo, dall'altro (art. 1,  primo
 comma),  l'operativita'  della legge (e la relativa autorizzazione di
 spesa) dal quinquennio previsto nella legge n. 87 al solo anno  1991.
 Tali  limitazioni  -  oltre  a  circoscrivere  la portata della nuova
 disciplina al sostegno  di  iniziative  di  carattere  ultralocale  -
 concorrono a giustificare, anche al di la' dell'espressione lessicale
 adottata, la qualifica di "straordinario" che l'art. 1 della legge n.
 252  ha  ritenuto  di  dovere  riferire  sia all'"intervento" nel suo
 complesso  che  al  "programma"  destinato  ad  enunciare  le   linee
 strategiche    ed   i   criteri   generali,   programma   predisposto
 dall'apposito comitato e approvato dal CIPE su proposta del  Ministro
 dell'agricoltura.
    Va,  pertanto, escluso che le norme impugnate, in se' considerate,
 siano tali da apportare lesione alla sfera di autonomia  provinciale.
 Questa  conclusione  puo' ritenersi avvalorata - secondo quanto sopra
 rilevato - sia dalle argomentazioni gia' enunciate nella sentenza  n.
 116  del  1991  nei  confronti  della  legge  n. 87 del 1990, sia dal
 carattere  straordinario,  temporaneo  e  oggettivamente  limitato  a
 progetti  di  rilevanza nazionale, proprio della disciplina posta con
 la legge n. 252 del 1991.
    Ne'  contro  tale  conclusione  potrebbe  valere  il  richiamo  ai
 contenuti  specifici  del  programma  di  interventi per la zootecnia
 approvato dal CIPE, sotto la vigenza della legge n. 252, in  data  30
 settembre  1991, contenuti che, ad avviso della Provincia ricorrente,
 sarebbero, nella sostanza del tutto identici a quelli gia'  enunciati
 nella  delibera  adottata  dal  CIPE  in data 12 marzo 1991, sotto la
 vigenza  della  legge  n.  87.   Tale   rilievo   investe   la   fase
 dell'attuazione   amministrativa   della   legge,   nel   cui  ambito
 l'eventuale lesione apportata dall'intervento statale alla  sfera  di
 autonomia  provinciale potra' dare adito a rimedi diversi dal ricorso
 diretto contro la legge, che  forma  il  solo  oggetto  del  presente
 giudizio.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 sollevata, con  il  ricorso  di  cui  in  epigrafe,  dalla  Provincia
 autonoma  di  Trento  nei  confronti degli artt. 1, primo comma, e 2,
 primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 252 (Modifiche alla  legge
 9   aprile  1990,  n.  87,  concernente  interventi  urgenti  per  la
 zootecnia), per violazione degli artt. 8, n. 21, 9, nn. 3 e 8,  e  16
 dello  Statuto  speciale  di  cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e
 delle  relative  norme   di   attuazione   nonche'   per   violazione
 dell'autonomia finanziaria della stessa Provincia di cui al titolo VI
 di tale Statuto e dell'art. 136 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0274