N. 84 SENTENZA 19 febbraio - 4 marzo 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Fallimento - Coniuge del fallito separato o divorziato - Figli -
 Assegno  di mantenimento - Credito privilegiato - Mancata previsione
 - Richiesta di sentenza additiva  -  Discrezionalita'  legislativa  -
 Auspicabile intervento legislativo in materia - Inammissibilita'.
 
 (C.C., artt. 2751, 2770 e 2776).
 
 (Cost., artt. 2, 3, 29, 30 e 31).
(GU n.11 del 11-3-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2751, 2770 e
 2776 del codice civile, promosso con ordinanza emessa  il  17  aprile
 1991  dal  Tribunale  di  Roma  nel  procedimento civile vertente tra
 Statuti Iacoucci Giovanna  ed  il  Fallimento  Rossi  Merichi  Guido,
 iscritta  al  n.  646  del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  42,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 5  febbraio  1992  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ordinanza del 17 aprile 1991 - emessa in un giudizio di
 opposizione allo stato passivo promossa  dalla  moglie  separata  del
 fallito per ottenere il riconoscimento del carattere privilegiato del
 credito  (proprio  e  dei figli minori) relativo ad importi arretrati
 dell'assegno di mantenimento - l'adito Tribunale di Roma, considerato
 che la richiesta  dell'opponente  trovava  ostacolo  nella  normativa
 vigente  che,  all'art.  2751  n.  4  c.c.,  si  limita ad attribuire
 privilegio generale sui mobili  del  debitore  al  solo  credito  per
 "alimenti  per  gli  ultimi  tre  mesi"  e  che  cio',  nella specie,
 rischiava di "vanificare di fatto ogni  concreta  aspettativa  (della
 ricorrente) di partecipare al riparto dei modesti introiti realizzati
 dalla procedura concorsuale", ha ritenuto, di conseguenza, rilevante,
 ed  ha  percio'  sollevato,  questione  incidentale  di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 2751, 2770  e  2776  c.c.,  "nella  parte,
 appunto,  in  cui  non  prevedono  che  l'assegno di mantenimento del
 coniuge separato o divorziato e dei  figli  sia  considerato  credito
 privilegiato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.".
    All'uopo  il giudice a quo ha richiamato la precedente sentenza di
 questa Corte n. 326/1983, dichiarativa dell'illegittimita'  dell'art.
 2751-  bis n. 1 c.c. "nella parte in cui non munisce di privilegio il
 credito del lavoratore per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro
 del quale sia responsabile il datore di lavoro";  ed  ha  argomentato
 che analoga pronunzia additiva sia adottabile anche nella specie, per
 il   credito  di  mantenimento  in  oggetto,  in  considerazione  del
 particolare rilievo dei diritti (tra i quali quello di educazione  ed
 assistenza  dei  minori)  alla  cui  soddisfazione  quel  credito  e'
 preordinato, e che trovano il loro referente nei richiamati  precetti
 costituzionali  che  tutelano la famiglia fondata sul matrimonio come
 cellula base della societa' civile.
    2. - Proprio in relazione al carattere additivo della  statuizione
 richiesta,  l'Avvocatura  di  Stato, per l'intervenuto Presidente del
 Consiglio dei  ministri,  ha  eccepito,  l'inammissibilita',  invece,
 della questione sollevata, anche in ragione della non definita natura
 e   collocazione   del  privilegio  che  si  vorrebbe  per  tal  via,
 introdurre,  con  implicazione  di  scelte  di   merito   legislativo
 eccedenti l'ambito del giudizio di legittimita'.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Questa  Corte  e'  chiamata  a  decidere  se  siano  o  non
 costituzionalmente legittime, in riferimento ai precetti degli  artt.
 2,  3, 29, 30 e 31 Cost., le disposizioni di cui agli artt. 2751 (Dei
 privilegi  generali  sui  mobili),  2770  (Dei  privilegi  sopra  gli
 immobili) e 2776 (Collocazione sussidiaria sugli immobili) del codice
 civile   "nella   parte   in  cui  non  prevedono  che  l'assegno  di
 mantenimento da corrispondere al coniuge separato o divorziato ed  ai
 figli sia munito di privilegio".
    E,  pregiudizialmente,  se  sia  o  non  ammissibile  la  riferita
 questione, in ragione dei limiti entro cui e'  consentita  l'adozione
 di pronunzie costituzionali additive.
    2. - Il secondo quesito, il cui esame e' ovviamente preliminare ed
 assorbente, va risolto in senso negativo.
    Come,  infatti, reiterativamente gia' precisato (cfr., tra le piu'
 recenti sentt. n. 287, 202, 44, 25/91, 29/90), una decisione di  tipo
 additivo  e',  in  linea  di principio, consentita soltanto quando la
 soluzione adeguatrice non debba  essere  frutto  di  una  valutazione
 discrezionale,   ma   consegua   necessariamente   al   giudizio   di
 legittimita', si' che la Corte in  realta'  proceda  a  un'estensione
 logicamente   necessitata  e  spesso  implicita  nella  potenzialita'
 interpretativa  del  contesto  normativo  in  cui  e'   inserita   la
 disposizione  impugnata.  Mentre, quando si profili una pluralita' di
 soluzioni, derivanti da  varie  possibili  valutazioni,  l'intervento
 della   Corte  non  e'  ammissibile,  spettando  la  relativa  scelta
 unicamente al legislatore.
    Cio' comporta, in materia di privilegi  (anche  in  considerazione
 del  carattere  politico-economico  delle  scelte  che  presiedono al
 riconoscimento della natura privilegiata di dati crediti) che, mentre
 e' possibile, in tesi, sindacare - all'interno di una specifica norma
 attributiva di  un  privilegio  -  la  ragionevolezza  della  mancata
 inclusione,  in  essa,  di fattispecie identiche od omogenee a quella
 cui la causa di prelazione e' riferita, certamente non consentito  e'
 invece  utilizzare  lo  strumento  del  giudizio  di legittimita' per
 introdurre, sia pur in considerazione del rilievo  costituzionale  di
 un  determinato  credito,  una  causa  di  prelazione  ulteriore, con
 strutturazione di un  autonomo  modulo  normativo  che  codifichi  la
 tipologia  del  nuovo privilegio ed il suo inserimento nel sistema di
 quelli preesistenti.
    Al primo schema  di  intervento  e'  pienamente  riconducibile  la
 sentenza  n.  326/1983 richiamata - non utilmente - dal giudice a quo
 che ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 2751- bis cit. in  esito
 ad  un giudizio appunto di non ragionevolezza della omessa inclusione
 del "credito del lavoratore per danni conseguiti  ad  infortunio  sul
 lavoro  del  quale  sia  responsabile  il datore di lavoro" nell'area
 omogenea dei  crediti,  parimenti  risarcitori,  del  dipendente  nei
 confronti  del  datore di lavoro, contemplata dalla norma attributiva
 del privilegio in oggetto.
    Diversamente,  l'addizione  ora  richiesta  va  inevitabilmente ad
 inserirsi nel secondo dei due delineati tipi di intervento  additivo,
 postulando  scelte,  innegabilmente  di merito legislativo, in ordine
 alla natura del privilegio che si  vuole  introdurre,  anche  per  la
 necessita' di risolvere i connessi problemi attinenti al suo rapporto
 (di  precedenza, postergazione o concorrenza) con gli altri privilegi
 gia' positivamente previsti.
    Dal che  appunto  discende  l'inammissibilita'  della  prospettata
 questione.
    L'esigenza - particolarmente sottolineata dal giudice rimettente -
 di  non lasciare il credito di mantenimento in oggetto "cosi' confuso
 nella   folla   dei   crediti   chirografari"   va   di   conseguenza
 necessariamente apprezzata nella sede sua propria di un (auspicabile)
 intervento legislativo. Potendo a presidio di quel credito allo stato
 comunque  applicarsi (come correttamente del resto nel giudizio a quo
 gia' in concreto applicato) il (sia pur  temporalmente  circoscritto)
 privilegio previsto dell'art. 2751 n. 4 per i crediti alimentari.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 2751, 2770, 2776 cod. civ., sollevata in riferimento agli
 artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost. dal Tribunale di Roma,  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
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