N. 86 ORDINANZA 19 febbraio - 4 marzo 1992
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Iscritti I.N.A.D.E.L. - Indennita' premio di servizio - Calcolo - Criteri difformi rispetto agli omologhi dipendenti statali - Questione gia' dichiarata non fondata e manifestamente inammissibile per difetto di motivazione (sentenza n. 430/1991) - Manifesta infondatezza e manifesta inammissibilita'. (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, primo comma). (Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98).(GU n.11 del 11-3-1992 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 25 settembre 1991 dal Pretore di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Tasca Giuseppe ed altri e l'INADEL, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991; 2) ordinanza emessa il 25 settembre 1991 dal Pretore di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Pepe Giovanni ed altri e l'INADEL, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991. Visti gli atti di costituzione di Tasca Giuseppe ed altri e Pepe Giovanni ed altri nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso di due giudizi civili promossi contro l'INADEL da numerosi iscritti, aventi per oggetto la determinazione della base di calcolo dell'indennita' premio di servizio, il Pretore di Caltagirone, con ordinanze del 25 settembre 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, nonche' agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, "nella parte in cui prevede che l'indennita' premio di servizio e' pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ogni anno di iscrizione all'INADEL, e non a un dodicesimo come previsto per gli omologhi dipendenti statali"; che, secondo il giudice remittente, la rilevata disparita' di trattamento degli iscritti all'INADEL rispetto ai dipendenti statali "non trova ragionevole giustificazione"; che nei giudizi davanti alla Corte si sono costituiti i ricorrenti aderendo all'ordinanza di rimessione senza ulteriori argomentazioni; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o comunque infondata, atteso che la diversita' dei sistemi retributivo e previdenziale delle due categorie di dipendenti pubblici esclude ogni possibilita' di comparazione ai fini dell'art. 3 Cost.; Considerato che, vertendo i due giudizi sopra la medesima questione, si deve disporne la riunione ai fini della decisione con unico provvedimento; che la questione e' gia' stata sottoposta all'esame di questa Corte che con sentenza n. 430 del 1991 l'ha dichiarata non fondata in riferimento all'art. 3 Cost., e manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione, in riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 Cost; che nessun nuovo argomento e' addotto dal Pretore remittente; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Caltagirone con le ordinanze indi- cate in epigrafe; dichiara la manifesta inammissibilita' della medesima questione in riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione, pure richiamati nelle stesse ordinanze. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992. Il cancelliere: DI PAOLA 92C0282