N. 86 ORDINANZA 19 febbraio - 4 marzo 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Iscritti I.N.A.D.E.L. -  Indennita'  premio
 di  servizio  -  Calcolo  -  Criteri  difformi rispetto agli omologhi
 dipendenti  statali  -  Questione  gia'  dichiarata  non  fondata   e
 manifestamente  inammissibile per difetto di motivazione (sentenza n.
 430/1991) - Manifesta infondatezza e manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, primo comma).
 
 (Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98).
(GU n.11 del 11-3-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma  primo,
 della   legge   8   marzo  1968,  n.  152  (Nuove  norme  in  materia
 previdenziale per il personale degli Enti locali),  promossi  con  le
 seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il  25  settembre  1991  dal  Pretore  di
 Caltagirone nel procedimento civile vertente tra  Tasca  Giuseppe  ed
 altri  e  l'INADEL,  iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1991 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  44,  prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
      2)  ordinanza  emessa  il  25  settembre  1991  dal  Pretore  di
 Caltagirone nel procedimento civile vertente  tra  Pepe  Giovanni  ed
 altri  e  l'INADEL,  iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1991 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  44,  prima
 serie speciale, dell'anno 1991.
    Visti  gli  atti di costituzione di Tasca Giuseppe ed altri e Pepe
 Giovanni ed altri nonche' gli atti di intervento del  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che, nel corso di  due  giudizi  civili  promossi  contro
 l'INADEL  da  numerosi iscritti, aventi per oggetto la determinazione
 della base di calcolo dell'indennita' premio di servizio, il  Pretore
 di Caltagirone, con ordinanze del 25 settembre 1991, ha sollevato, in
 riferimento  all'art. 3, nonche' agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  4,  primo  comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, "nella
 parte in cui prevede che l'indennita' premio di servizio e' pari a un
 quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi
 per ogni anno di iscrizione all'INADEL, e non a  un  dodicesimo  come
 previsto per gli omologhi dipendenti statali";
      che,  secondo  il  giudice remittente, la rilevata disparita' di
 trattamento degli iscritti all'INADEL rispetto ai dipendenti  statali
 "non trova ragionevole giustificazione";
      che  nei  giudizi  davanti  alla  Corte  si  sono  costituiti  i
 ricorrenti  aderendo  all'ordinanza  di  rimessione  senza  ulteriori
 argomentazioni;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
 sia dichiarata manifestamente  inammissibile  o  comunque  infondata,
 atteso  che  la  diversita'  dei  sistemi retributivo e previdenziale
 delle due categorie di dipendenti pubblici esclude ogni  possibilita'
 di comparazione ai fini dell'art. 3 Cost.;
    Considerato   che,  vertendo  i  due  giudizi  sopra  la  medesima
 questione, si deve disporne la riunione ai fini della  decisione  con
 unico provvedimento;
      che  la  questione  e' gia' stata sottoposta all'esame di questa
 Corte che con sentenza n. 430 del 1991 l'ha dichiarata non fondata in
 riferimento all'art. 3 Cost.,  e  manifestamente  inammissibile,  per
 difetto  di  motivazione, in riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38,
 97 e 98 Cost;
      che nessun nuovo argomento e' addotto dal Pretore remittente;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87,  e  9  delle  Norme  integrative per i giudizi davanti alla Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara  la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 4, primo comma, della legge 8
 marzo 1968, n. 152 (Nuove  norme  in  materia  previdenziale  per  il
 personale  degli  Enti  locali), sollevata, in riferimento all'art. 3
 della Costituzione, dal Pretore di Caltagirone con le ordinanze indi-
 cate in epigrafe;
      dichiara la manifesta inammissibilita' della medesima  questione
 in  riferimento  agli  artt.  1,  4,  35,  36,  38,  97  e  98  della
 Costituzione, pure richiamati nelle stesse ordinanze.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0282