MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

      Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali
                      dovute da alcune societa'
(GU n.60 del 12-3-1992)

   Con decreto ministeriale 8 febbraio 1992 la riscossione del carico
tributario  di  L.  939.779.842,  dovuto  dalla  societa' Dall'Agnese
S.p.a.,  con  sede  in  Brugnera,  e'  stata  sospesa  ai  sensi  del
terzultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto  dall'art.  4  della
legge  28  febbraio  1980,  n.  46,  per un periodo di dodici mesi, a
decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di  finanza  di
Pordenone  nel  provvedimento  di esecuzione determinera' l'ammontare
degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4
della  legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  della  sopramenzionata  societa',  la  quale,  comunque,
dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la  eventuale
parte  del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi.
La sospensione sara' revocata con successivo decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto ministeriale  11  febbraio  1992  la  riscossione  del
carico  tributario  di  L.  77.434.400, dovuto dalla ditta Stenchieri
Quintino di Teramo, e' stata sospesa ai sensi  del  terzultimo  comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso.  L'intendenza  di  finanza  di  Teramo  nel  provvedimento di
esecuzione  determinera'  l'ammontare  degli   interessi   ai   sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge  n.  46.
L'esattore,  in  via  cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi
posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata
ditta, la quale, comunque,  dovra'  prestare  idonea  garanzia  anche
fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito  erariale  non
tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione  sara'  revocata
con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai
quali  e'  stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per
la riscossione.
   Con decreto ministeriale  11  febbraio  1992  la  riscossione  del
carico  tributario  di L. 215.554.726, dovuto dalla S.r.l. Sames, con
sede in Monopoli, e' stata sospesa  ai  sensi  del  terzultimo  comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso.   L'intendenza  di  finanza  di  Bari  nel  provvedimento  di
esecuzione  determinera'  l'ammontare  degli   interessi   ai   sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge  n.  46.
Il  concessionario  in  via  cautelare,  manterra'  in  vita gli atti
esecutivi posti in essere  sui  beni  immobili  e  strumentali  della
sopramenzionata  societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea
garanzia anche fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito
erariale  non  tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione
sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a  cessare  i
presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi
fondato pericolo per la riscossione.
   Con  decreto  ministeriale  11  febbraio  1992  la riscossione del
carico tributario  di  L.  294.987.790,  dovuto  dalla  S.r.l.  Fiore
Osvaldo  di  Bari,  e'  stata  sospesa  ai sensi del terzultimo comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso.  L'intendenza  di  finanza  di  Bari  nel  provvedimento   di
esecuzione   determinera'   l'ammontare   degli  interessi  ai  sensi
dell'ultimo comma dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.
Il concessionario in  via  cautelare,  manterra'  in  vita  gli  atti
esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili e strumentali della
sopramenzionata societa', la quale, comunque, dovra' prestare  idonea
garanzia  anche  fidejussoria,  per  la  eventuale  parte del credito
erariale non tutelato dai predetti  atti  esecutivi.  La  sospensione
sara'  revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a  cessare i
presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi
fondato pericolo per la riscossione.