MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 28 febbraio 1992 

  Autorizzazione al presidio ospedaliero  "G.B.  Grassi"  dell'unita'
sanitaria  locale  RM/8  di  Ostia ad avvalersi della facolta' di cui
all'art.  25  della  legge  4   gennaio   1968,   n.   15,   per   la
fotoriproduzione  sostitutiva  delle  cartelle  cliniche  prodotte  a
partire dal 14 luglio 1980.
(GU n.61 del 13-3-1992)

                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11
settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione  sostitutiva  dei
documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;
  Visto  il  proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  in
data   29   marzo   1979,  con  il  quale  sono  state  approvate  le
caratteristiche  della  pellicola  destinata  alla   fotoriproduzione
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista la richiesta n. 123 del 5 marzo  1991  dell'unita'  sanitaria
locale  RM/8 di Ostia e - a completamento - la successiva nota n. 509
dell'11 novembre 1991 relative alla microfilmatura sostitutiva  delle
cartelle cliniche prodotte dal presidio ospedaliero "G.B. Grassi";
  Considerato  che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta -
non sono compresi  nelle  categorie  escluse  dalla  fotoriproduzione
sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito  il  comitato  di  settore  per  i   beni   archivistici   in
sostituzione  della  commissione  di  cui all'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
  Il presidio ospedaliero "G.B. Grassi" dell'unita' sanitaria  locale
RM/8  di  Ostia  e'  autorizzato  ad  avvalersi della facolta' di cui
all'art. 25 della legge 4  gennaio  1968,  n.  15,  per  le  cartelle
cliniche prodotte a partire dal 14 luglio 1980.
  Le  modalita'  di  riproduzione  ed i procedimenti tecnici dovranno
essere corrispondenti a quelli previsti dal  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La pellicola da usare,  fermo  restando  che  sara'  costituito  un
originale  negativo  di  sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  i  documenti
riprodotti,  dovra'  possedere le caratteristiche tecniche prescritte
dal decreto ministeriale 29 marzo  1979,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione   sostitutiva,   possono   essere  distrutti  se  si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 febbraio 1992
                                               Il Ministro: ANDREOTTI