Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Mantova e Udine.(GU n.62 del 14-3-1992)
Con decreto ministeriale n. 1/12748 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Mantova e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.985.865.666, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 12.989.250.915 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Mantova dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/12355 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Udine e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.268.931.500, pari al 90% dell'importo di L. 5.854.368.334, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.859.086.999 iscritto a ruolo a nome delle ditte indicate nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Udine dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.