MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 marzo 1992 

  Disposizioni  relative  alle  prestazioni  di  lavoro straordinario
svolte in  occasione  dell'emergenza  determinata  dall'eruzione  del
vulcano Etna. (Ordinanza n. 2230/FPC).
(GU n.64 del 17-3-1992)

                  IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista l'ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  5  dell'8  gennaio 1992 recante disposizioni
finalizzate  a  fronteggiare  l'emergenza   derivante   dall'eruzione
dell'Etna;
  Considerato che la situazione di emergenza derivante dalla predetta
eruzione  ha  postulato  l'esigenza  di attivare, fin dal 14 dicembre
1991, una sala operativa presso la prefettura di Catania con  impiego
continuativo  di  personale  della  medesima  prefettura,  utilizzato
altresi' con turnazioni continuative di ventiquattro ore  compresi  i
giorni  festivi,  per  gli adempimenti connessi alla osservazione del
fenomeno eruttivo da parte dei rappresentanti del Gruppo nazionale di
vulcanologia, affluiti immediatamente in loco;
  Considerato, altresi', che dal 1 gennaio 1992  e'  stato  attivato
anche  un  centro  operativo  misto  nel  comune di Zafferana per gli
adempimenti connessi  all'intervento  di  contenimento  della  colata
lavica  in Val Calanna, autorizzato con l'ordinanza n. 2205/FPC del 2
gennaio 1992 sopracitata, con il coinvolgimento di personale militare
e dei vigili del fuoco;
  Visto il telegramma n. 2/27.2.E/GAB del  15  gennaio  1992  con  il
quale  il  prefetto  di  Catania  ha  rappresentato  la necessita' di
corrispondere al personale  impegnato  nella  predetta  attivita'  il
compenso  per  le  prestazioni di lavoro straordinario effettivamente
svolte presso la sala operativa attivata nella prefettura di  Catania
ed il centro operativo misto costituito presso il comune di Zafferana
Etnea  in eccedenza ai limiti previsti dalla vigente normativa per le
amministrazioni di appartenenza;
  Visto il telegramma n. 2/ETNA GAB del 28 gennaio 1992 con il  quale
il  prefetto  di  Catania,  ad integrazione di quanto rappresentato e
richiesto con il telegramma sopra citato, ha quantificato  in  misura
complessiva   gli   oneri   correlati   alle  prestazioni  di  lavoro
straordinario effettivamente svolte per l'emergenza Etna nei mesi  di
dicembre 1991 e gennaio 1992;
  Vista la nota n. 416/015/2 EMER del 3 febbraio 1992 con la quale il
servizio  emergenze esprime parere favorevole in merito alla predetta
richiesta;
  Visto il telefax n. 2/ETNA GAB del 28 febbraio 1992 con il quale il
prefetto di Catania, ad integrazione delle precedenti  comunicazioni,
ha  inviato  un prospetto riepilogativo analitico delle ore di lavoro
straordinario effettivamente svolte  nei  mesi  di  dicembre  1991  e
gennaio  1992  da ciascuna unita' di personale, dal quale risulta una
esigenza complessiva di L. 13.780.895 per il mese  di  dicembre  1991
(impiegate ventidue unita') e di L. 65.018.510 per il mese di gennaio
1992 (impiegate settantotto unita');
  Ravvisata l'opportunita' di remunerare, comunque, le prestazioni di
lavoro  straordinario  effettivamente  svolte dal personale impegnato
nelle attivita' e negli  interventi  resisi  necessari  in  relazione
all'eruzione dell'Etna;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  E'  autorizzata  la  corresponsione  dei compensi per il lavoro
straordinario effettivamente svolto fino al 31 gennaio  1992  per  le
esigenze  indicate  nelle  premesse  in  eccedenza ai limiti previsti
dalla  vigente  normativa  per  le  rispettive   amministrazioni   di
appartenenza.
  2.  Le  spettanze  di  cui  sopra,  implicanti un onere complessivo
previsto in L. 78.799.405, saranno liquidate dal prefetto di Catania,
in relazione a prestazioni effettuate e verificate,  a  valere  sulle
disponibilita' di cui all'ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 13 marzo 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA