Disposizioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario svolte in occasione dell'emergenza determinata dall'eruzione del vulcano Etna. (Ordinanza n. 2230/FPC).(GU n.64 del 17-3-1992)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista l'ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1992 recante disposizioni finalizzate a fronteggiare l'emergenza derivante dall'eruzione dell'Etna; Considerato che la situazione di emergenza derivante dalla predetta eruzione ha postulato l'esigenza di attivare, fin dal 14 dicembre 1991, una sala operativa presso la prefettura di Catania con impiego continuativo di personale della medesima prefettura, utilizzato altresi' con turnazioni continuative di ventiquattro ore compresi i giorni festivi, per gli adempimenti connessi alla osservazione del fenomeno eruttivo da parte dei rappresentanti del Gruppo nazionale di vulcanologia, affluiti immediatamente in loco; Considerato, altresi', che dal 1 gennaio 1992 e' stato attivato anche un centro operativo misto nel comune di Zafferana per gli adempimenti connessi all'intervento di contenimento della colata lavica in Val Calanna, autorizzato con l'ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992 sopracitata, con il coinvolgimento di personale militare e dei vigili del fuoco; Visto il telegramma n. 2/27.2.E/GAB del 15 gennaio 1992 con il quale il prefetto di Catania ha rappresentato la necessita' di corrispondere al personale impegnato nella predetta attivita' il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte presso la sala operativa attivata nella prefettura di Catania ed il centro operativo misto costituito presso il comune di Zafferana Etnea in eccedenza ai limiti previsti dalla vigente normativa per le amministrazioni di appartenenza; Visto il telegramma n. 2/ETNA GAB del 28 gennaio 1992 con il quale il prefetto di Catania, ad integrazione di quanto rappresentato e richiesto con il telegramma sopra citato, ha quantificato in misura complessiva gli oneri correlati alle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte per l'emergenza Etna nei mesi di dicembre 1991 e gennaio 1992; Vista la nota n. 416/015/2 EMER del 3 febbraio 1992 con la quale il servizio emergenze esprime parere favorevole in merito alla predetta richiesta; Visto il telefax n. 2/ETNA GAB del 28 febbraio 1992 con il quale il prefetto di Catania, ad integrazione delle precedenti comunicazioni, ha inviato un prospetto riepilogativo analitico delle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte nei mesi di dicembre 1991 e gennaio 1992 da ciascuna unita' di personale, dal quale risulta una esigenza complessiva di L. 13.780.895 per il mese di dicembre 1991 (impiegate ventidue unita') e di L. 65.018.510 per il mese di gennaio 1992 (impiegate settantotto unita'); Ravvisata l'opportunita' di remunerare, comunque, le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte dal personale impegnato nelle attivita' e negli interventi resisi necessari in relazione all'eruzione dell'Etna; Dispone: Art. 1. 1. E' autorizzata la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario effettivamente svolto fino al 31 gennaio 1992 per le esigenze indicate nelle premesse in eccedenza ai limiti previsti dalla vigente normativa per le rispettive amministrazioni di appartenenza. 2. Le spettanze di cui sopra, implicanti un onere complessivo previsto in L. 78.799.405, saranno liquidate dal prefetto di Catania, in relazione a prestazioni effettuate e verificate, a valere sulle disponibilita' di cui all'ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 marzo 1992 Il Ministro: CAPRIA