Interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 149. (Deliberazione n. 6042).(GU n.65 del 18-3-1992)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Visto l'art. 24, comma 2, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, nel quale e' previsto che la Commissione puo', ove lo ritenga opportuno, adottare deliberazioni interpretative aventi ad oggetto l'interpretazione che la Commissione stessa ritiene di assumere nella applicazione di norme di legge o di norme regolamentari o di precedenti delibere della Commissione stessa; Visto l'art. 12 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, nel quale e', tra l'altro, stabilito che gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi dell'art. 2357 e dell'art. 2357-bis, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle societa' le cui azioni sono quotate in borsa, nonche' gli acquisti di azioni quotate in borsa effettuati ai sensi dell'art. 2359- bis del codice civile da parte di una societa' controllata "devono essere effettuati in borsa alla chiamata di chiusura"; Considerato che mentre nel sistema di negoziazione alle grida di cui all'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e' prevista una fase di contrattazione denominata "chiamata di chiusura" ovvero "chiamata a listino", una analoga fase di "chiamata di chiusura" non e' prevista nel sistema di negoziazione continua dei titoli quotati in borsa mediante il sistema telematico delle borse valori di cui al regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 5564 del 20 novembre 1991; Ritenuto che la ratio delle citate disposizioni dell'art. 12 della legge n. 149 del 1992 e' quella di imporre che le operazioni ivi previste siano effettuate in borsa nella fase di contrattazione in cui e' destinata a concentrarsi la piu' elevata quantita' di ordini e nella quale quindi l'esecuzione degli ordini di acquisto di cui al medesimo art. 12 ha un minore impatto potenziale sui prezzi; Considerato che nel sistema di negoziazione continua dei titoli quotati in borsa mediante il sistema telematico delle borse valori, di cui al citato regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 5564 del 1991, la fase di contrattazione nella quale e' destinata a concentrarsi la piu' elevata quantita' di ordini e' quella di contrattazione continua di cui al capo VI del medesimo regolamento; Delibera: La Commissione nazionale per le societa' e la borsa interpreta le disposizioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, nel senso che gli acquisti di azioni ivi previsti devono essere effettuati in borsa alla chiamata di chiusura, quando le azioni sono negoziate con il sistema di negoziazione alle grida di cui all'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e nella fase di contrattazione continua di cui al capo VI del regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 5564 del 20 novembre 1991, quando le azioni sono negoziate con il sistema di negoziazione continua mediante il sistema telematico delle borse valori di cui al medesimo regolamento. La presente delibera sara' inviata in copia agli organi locali di borsa che ne cureranno la diffusione nei modi d'uso e verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 11 marzo 1992 Il presidente: BERLANDA