COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 11 marzo 1992 

  Interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
della legge 18 febbraio 1992, n. 149. (Deliberazione n. 6042).
(GU n.65 del 18-3-1992)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Visto   l'art.   24,   comma   2,   del   regolamento   concernente
l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione nazionale  per
le  societa'  e  la  borsa,  nel quale e' previsto che la Commissione
puo', ove lo ritenga opportuno, adottare deliberazioni interpretative
aventi ad oggetto l'interpretazione che la Commissione stessa ritiene
di  assumere  nella  applicazione  di  norme  di  legge  o  di  norme
regolamentari o di precedenti delibere della Commissione stessa;
  Visto l'art. 12 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, nel quale e',
tra l'altro, stabilito che gli acquisti di azioni proprie, operati ai
sensi  dell'art.  2357  e dell'art. 2357-bis, primo comma, n. 1), del
codice civile, dalle societa' le cui azioni sono  quotate  in  borsa,
nonche'  gli  acquisti di azioni quotate in borsa effettuati ai sensi
dell'art. 2359- bis del  codice  civile  da  parte  di  una  societa'
controllata  "devono  essere  effettuati  in  borsa  alla chiamata di
chiusura";
  Considerato che mentre nel sistema di negoziazione  alle  grida  di
cui  all'art.  17  della legge 20 marzo 1913, n. 272, e' prevista una
fase di  contrattazione  denominata  "chiamata  di  chiusura"  ovvero
"chiamata  a listino", una analoga fase di "chiamata di chiusura" non
e' prevista nel sistema di negoziazione continua dei  titoli  quotati
in  borsa mediante il sistema telematico delle borse valori di cui al
regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 5564  del  20
novembre 1991;
 Ritenuto  che  la ratio delle citate disposizioni dell'art. 12 della
legge n. 149 del 1992 e' quella di  imporre  che  le  operazioni  ivi
previste  siano  effettuate  in borsa nella fase di contrattazione in
cui e' destinata a concentrarsi la piu' elevata quantita' di ordini e
nella quale quindi l'esecuzione degli ordini di acquisto  di  cui  al
medesimo art. 12 ha un minore impatto potenziale sui prezzi;
  Considerato  che  nel  sistema  di negoziazione continua dei titoli
quotati in borsa mediante il sistema telematico delle  borse  valori,
di cui al citato regolamento approvato dalla Consob con deliberazione
n.  5564 del 1991, la fase di contrattazione nella quale e' destinata
a concentrarsi la piu' elevata  quantita'  di  ordini  e'  quella  di
contrattazione continua di cui al capo VI del medesimo regolamento;
                              Delibera:
  La  Commissione  nazionale per le societa' e la borsa interpreta le
disposizioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge 18 febbraio
1992, n. 149, nel senso che  gli  acquisti  di  azioni  ivi  previsti
devono  essere  effettuati in borsa alla chiamata di chiusura, quando
le azioni sono negoziate con il sistema di negoziazione alle grida di
cui all'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e  nella  fase  di
contrattazione  continua  di cui al capo VI del regolamento approvato
dalla Consob con deliberazione n. 5564 del 20 novembre  1991,  quando
le  azioni  sono  negoziate  con  il sistema di negoziazione continua
mediante il sistema telematico delle borse valori di cui al  medesimo
regolamento.
  La  presente  delibera sara' inviata in copia agli organi locali di
borsa che  ne  cureranno  la  diffusione  nei  modi  d'uso  e  verra'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino
della Consob.
   Roma, 11 marzo 1992
                                              Il presidente: BERLANDA