N. 103 ORDINANZA 21 febbraio - 9 marzo 1992
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati in genere - Giuoco d'azzardo - Pena - Pubbliche scommesse - Trattamento sanzionatorio penale - Questione gia' dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 520/1991) - Manifesta infondatezza. (C.P., artt. 718 e 719). (Cost., art. 3).(GU n.12 del 18-3-1992 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 718 e 719 del codice penale, in relazione all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1991 dal Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Casoria nel procedimento penale a carico di Coccimiglio Eugenio, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Napoli (Casoria) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 718 e 719 del codice penale, nella parte in cui questi prevedono una pena piu' grave per chi tiene o agevola il giuoco d'azzardo, nelle circostanze di cui all'art. 719 del codice penale, rispetto alla pena, disposta dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per chi organizza o da' pubblicita' a pubbliche scommesse; Considerato che questione identica a quella oggetto del presente giudizio e' stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con l'ordinanza n. 520 del 1991, nella considerazione che "il trattamento sanzionatorio relativo a condotte criminose anche lontanamente comparabili, quali il giuoco d'azzardo e le pubbliche scommesse, non si rivela palesemente irragionevole", nell'ambito dei limiti di censurabilita' delle scelte discrezionalmente compiute dal legislatore nella determinazione della quantita' e della qualita' delle sanzioni penali, per "la valutazione diversificata in relazione a fatti di differente offensivita' sociale" che si desume dal sistema delle norme offerte in comparazione; che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati profili diversi da quelli esaminati da questa Corte nell'ordinanza citata e che, pertanto, va confermato il giudizio secondo cui l'art. 4 della legge n. 401 del 1989, richiamato dal giudice rimettente soltanto per le ipotesi di minore gravita' ivi contemplate, contiene, in realta', una disciplina non irragionevolmente proporzionata alla elevata offensivita' sociale delle diverse condotte illecite connesse all'esercizio abusivo di scommesse o di concorsi pronostici, le quali, complessivamente, sono punite con maggiore severita' di quanto non sia punito il giuoco d'azzardo, anche nelle fattispecie regolate dal combinato disposto formato dagli artt. 718 e 719 del codice penale, impugnati nel presente giudizio, i quali prevedono, oltretutto, una sanzione racchiusa tra limiti edittali tali da consentire al giudice un'ampia possibilita' di graduazione della pena in rapporto alla gravita' del fatto accertato; che, pertanto, la dedotta questione di costituzionalita' appare manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 718 e 719 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli (Casoria), con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992. Il presidente: CORASANITI Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA 92C0301