N. 132 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 1992
N. 132 Ordinanza emessa il 20 gennaio 1992 dalla pretura di Udine, sezione distaccata di Palmanova, nel procedimento penale a carico di Osso Renzo ed altri Edilizia e urbanistica - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo ambientale individuate per categoria a norma della legge n. 431/1985 - Trattamento sanzionatorio - Previsione di pene piu' severe di quelle applicabili alla ipotesi (ritenuta) non meno grave ne' oggettivamente diversa di opere abusive realizzate in zone il cui pregio ambientale risulta da provedimento particolare e concreto ex legge n. 1497/1939 - Mancata previsione dell'applicazione del trattamento sanzionatorio piu' severo anche alle ipotesi previste dalla legge n. 1497/1939 - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni identiche - Non adeguata tutela del paesaggio quale bene costituzionalmente protetto. (Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies). (Cost., artt. 3 e 9; legge 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 1 e segg.).(GU n.12 del 18-3-1992 )
IL PRETORE CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Gli odierni imputati venivano tratti a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 110 e 113 del c.p. e 1 della legge n. 431/1985 integrativo dell'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977; art. 7 della legge n. 1497/1939, art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 in relazione all'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 essendo loro contestata l'avvenuta erezione, sulla sponda orografica sinistra della roggia di Palma, di un muro in cemento armato, e cio' in assenza di autorizzazione regionale ex art. 7 della legge n. 1497/1939. In esito all'istruttoria dibattimentale, il p.m. eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, in relazione agli artt. 3 e 9, secondo comma, della Costituzione, in quanto la sanzione penale ivi prevista non e' applicabile alle opere eseguite senza autorizzazione sui beni sottoposti a tutela ambientale ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 1497/1939; la difesa, a sua volta, eccepiva l'illegittimita' costituzionale dello stesso art. 1-sexies in relazione all'art. 3 della Costituzione qualora la suddetta norma sanzionatoria fosse ritenuta applicabile anche per le violazioni riguardanti beni sottoposti a vincolo particolare ai sensi della legge n. 1497/1939. Si rileva che i fatti oggetto dell'imputazione possono ritenersi acclarati a seguito delle testimonianze assunte e della documentazione prodotta in dibattimento. Ulteriore doverosa premessa e' quella concernente la natura del vincolo cui il bene e' sottoposto: la Roggia di Palma non e' ricompresa nell'elenco delle acque pubbliche, ma e' stata dichiarata "bene di notevole interesse pubblico" ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/1939 con decreto 14 aprile 1989 del Ministro per i beni culturali ed ambientali, con conseguente applicabilita' del regime amministrativo di cui alla legge n. 1497/1939 ed assoggettamento all'autorizzazione prevista dall'art. 7 di quella legge. Tale autorizzazione, per la quale deve essere ritenuta competente l'autorita' regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36, Friuli-Venezia Giulia, risulta mancante per l'opera in oggetto. Fatte queste premesse, il giudicante ritiene di dover dichiarare inapplicabile, nella fattispecie in esame, l'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto, come si e' detto, il bene su cui insiste l'opera realizzata non trova tutela in quella legge non rientrando nelle categorie generali ivi previste: una estensione alle opere compiute su beni assoggettati a vincoli particolari ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quindi un'applicazione anche in questi ultimi casi della norma sanzionatoria dell'art. 1-sexies della legge n. 431/1985, appaiono confliggenti col principio per il quale e' vietato il ricorso all'anologia nel diritto penale. Del resto, il tenore letterale dell'art. 1-sexies e' inequivocabile, nella parte in cui esso rende applicabili le sanzioni previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, soltanto alla "violazione delle disposizioni di cui al presente decreto". La situazione sopra riassunta porta a ritenere applicabili, nel caso in esame, soltanto le sanzioni di cui alla legge n. 1497/1939, le quali peraltro non hanno carattere penale, prevedendosi all'art. 15 "indipendentemente dalle sanzioni di carattere penale" la demolizione delle opere abusivamente eseguite o in alternativa (secondo un giudizio di opportunita' dell'autorita' amministrativa) il pagamento di un'indennita'. Cio' comporta una notevole differenziazione di tutela tra aree assoggettate a vincolo per mezzo della "legge Galasso" e beni sottoposti a vincoli particolari in base alla legge sulla protezione delle bellezze naturali: ne' puo' bastare la considerazione, per questi ultimi, che sarebbe astrattamente applicabile in caso di interventi compiuti in violazione l'art. 734 del c.p., avendo questa norma (che puo' anche concorrere con l'art. 1-sexies della legge n. 431/1985) natura di reato di danno, al contrario del reato previsto dall'art. 1-sexies il quale appresta una reazione dell'ordinamento che prescinde dal danno arrecato al bene tutelato e che consegue al solo fatto della mancata autorizzazione (reato formale). Questo diverso trattamento cui sono sottoposti gli autori delle violazioni considerate a seconda che si tratti di interventi compiuti senza autorizzazione su beni sottoposti a vincolo la legge n. 431/1985 o secondo la legge n. 1497/1939 porta a ritenere non manifestamente infondati i dubbi di costituzionalita' sull'art. 1-sexies della legge n. 431/1985, nella parte in cui non prevede, anche in caso di violazione dei vincoli "particolari" stabiliti ex art. 1 della legge n. 1497/1939, la sottoposizione alla stessa sanzione. Entrambe le leggi prendono origine dalla necessita' di tutela del bene "paesaggio" contro le aggressioni provenienti da un'indiscriminata urbanizzazione e da un generale degrado ambientale: mentre la legge n. 1497/1939 ha previsto una specifica tutela di singoli beni che rivestono un particolare valore culturale e paesaggistico, la legge n. 431/1985 ha esteso la tutela (richiamando le procedure della legge precedente ed innovandole) a categorie generali di beni, prevedendo per le aree assoggettate una pianificazione di interventi, nell'ambito appunto di una tutela generalizzata del paesaggio al di la' della bellezza, della mera estetica del singolo bene. Questa considerazione, pero', non sembra poter portare alla conclusione che i beni protetti appartengano a due categorie diverse, e che diversi siano gli interessi tutelati: in particolare, non trova una logica giustificazione il fatto che i beni indicati nella "legge Galasso" godano di una rigida e severa tutela mediante le sanzioni dell'art. 1-sexies mentre, come si e' visto, tale tutela - che si concretizza anche nella forza dissuasiva derivante dalle pesanti sanzioni penali previste - manca per i beni assoggettati a vincoli particolari secondo il disposto dell'art. 1 della legge n. 1497/1939. Tali ultimi beni non possono sicuramente essere considerati di minor interesse ambientale, ed anzi la circostanza che gli stessi siano singolarmente vincolati attraverso decreto ministeriale proprio per la particolare natura e per la loro importanza paesaggistica, storica e scientifica, porta a ritenere che in molti casi essi rivestano un'importanza superiore a quella dei beni rientranti nelle categorie generali della legge n. 431/1985. Come esempio possono riportarsi alcune delle espressioni usate nello stesso decreto ministeriale che ha riconosciuto le rogge di Udine e Palma beni di notevole interesse pubblico: "Queste - si rileva - hanno rappresentato un elemento di vitale importanza per lo sviluppo socio-economico delle zone da esse interessate sin dal periodo della colonizzazione romana, potenziate poi nei secoli del medioevo e dell'eta' moderna, qualificandosi quindi nella loro piu' che millenaria vita quale elemento modellatore del paesaggio nel suo storico stratificarsi". Appare pertanto incongruo, a fronte della tutela posta su altri beni vincolati per mezzo della norma gia' piu' volte richiamata, punire violazioni riguardanti beni di preminente interesse del tipo in considerazione con sanzioni meramente amministrative: l'autore di una di queste violazioni andra' quindi esente da pena, mentre l'effettuazione di un intervento non autorizzato ex art. 7 della legge n. 1497/1939 nelle aree indicate nella legge n. 431/1985, portera' alle sanzioni previste dall'art. 1-sexies (e cioe' ammenda da L. 30.000.000 a L. 100.000.000 e arresto fino a due anni), pur non potendosi ritenere questo ultimo fatto piu' grave, ne' oggettivamente diverso dal primo. Deve a questo punto rilevarsi che un problema simile e' gia' stato affrontato dalla Corte costituzionale con ordinanza 20-27 novembre 1991, che dichiarava la manifesta infondatezza della questione sollevata dal pretore di Brescia (sezione distaccata di Salo') con ordinanza del 22 febbraio 1991. La questione pero' non appare identica a quella attualmente in considerazione: la disparita' di trattamento viene qui rilevata a causa del mancato assoggettamento delle violazioni alla legge n. 1497/1939 alle sanzioni previste dall'art. 1-sexies della legge n. 431/1985, mentre nella sopra menzionata ordinanza si eccepiva l'incostituzionalita' di quest'ultimo articolo (pur sempre sotto il profilo della disparita' di trattamento) in quanto il fatto commesso dall'imputato in quel giudizio rientrava nelle previsioni della "legge Galasso" mentre fatti analoghi riguardanti beni vincolati per effetto della legge n. 1497/1939 erano sprovvisti di sanzione penale. La situazione che si prospetta nel presente giudizio e' quella contraria, dubitandosi della legittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies in quanto lo stesso appare "restrittivo", non estendendo la pena prevista a fatti da ritenere di uguale natura, come appunto quello addebitato agli odierni imputati. Ritenuta la rilevanza della questione nel presente giudizio, trattandosi dell'applicabilita' o meno in esso dell'art. 1-sexies della legge n. 431/1985, si ritiene pertanto non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo suddetto in relazione all'art. 3 e all'art. 9, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo della disparita' di trattamento di cittadini che versano in medesime situazioni e della assenza di un'adeguata tutela del paesaggio derivante dalla mancata sottoposizione a sanzione di fattispecie del tipo in considerazione. Il presente giudizio va dunque sospeso promuovendosi la verifica della legittimita' costituzionale della norma da parte della Corte. Visto quanto precede va disattesa, ritenendola infondata in quanto poggiata su presupposti erronei (art. 1-sexies applicabile anche alle violazioni di vincoli particolari ai sensi della legge n. 1497/1939) la questione sollevata dalla difesa.
P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, in relazione agli artt. 3 e 9, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non vengono assoggettate alle sanzioni penali ivi previste le violazioni ai singoli vincoli posti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (artt. 1 e segg.); Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato. Palmanova, addi' 20 gennaio 1992 Il pretore: DI PALMA 92C0307