N. 132 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 1992

                                N. 132
  Ordinanza emessa il 20 gennaio 1992 dalla pretura di Udine, sezione
     distaccata di Palmanova, nel procedimento penale a carico di
                          Osso Renzo ed altri
 Edilizia e urbanistica - Esecuzione di opere abusive in zone
    sottoposte a vincolo ambientale individuate per categoria a  norma
    della  legge  n. 431/1985 - Trattamento sanzionatorio - Previsione
    di pene piu' severe di quelle applicabili alla ipotesi  (ritenuta)
    non  meno  grave  ne'  oggettivamente  diversa  di  opere  abusive
    realizzate  in  zone  il  cui   pregio   ambientale   risulta   da
    provedimento  particolare  e  concreto  ex  legge  n.  1497/1939 -
    Mancata previsione dell'applicazione del trattamento sanzionatorio
    piu' severo anche alle ipotesi previste dalla legge n. 1497/1939 -
    Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni identiche -
    Non adeguata tutela del paesaggio  quale  bene  costituzionalmente
    protetto.
 (Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies).
 (Cost., artt. 3 e 9; legge 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 1 e segg.).
(GU n.12 del 18-3-1992 )
                              IL PRETORE
                   CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
    Gli odierni imputati venivano tratti a giudizio per rispondere del
 reato  di  cui  agli  artt.  110  e  113  del c.p. e 1 della legge n.
 431/1985 integrativo dell'art. 82 del  d.P.R.  n.  616/1977;  art.  7
 della  legge  n. 1497/1939, art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985
 in relazione all'art. 1-sexies della legge n. 431/1985  essendo  loro
 contestata  l'avvenuta  erezione,  sulla  sponda  orografica sinistra
 della roggia di Palma, di un  muro  in  cemento  armato,  e  cio'  in
 assenza  di  autorizzazione  regionale  ex  art.  7  della  legge  n.
 1497/1939.
    In  esito  all'istruttoria  dibattimentale,   il   p.m.   eccepiva
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1-sexies  della  legge 8
 agosto 1985, n. 431, in relazione agli artt. 3 e  9,  secondo  comma,
 della  Costituzione, in quanto la sanzione penale ivi prevista non e'
 applicabile  alle  opere  eseguite  senza  autorizzazione  sui   beni
 sottoposti a tutela ambientale ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge
 n.  1497/1939;  la  difesa,  a  sua  volta, eccepiva l'illegittimita'
 costituzionale dello stesso art. 1-sexies  in  relazione  all'art.  3
 della  Costituzione  qualora  la  suddetta  norma sanzionatoria fosse
 ritenuta  applicabile  anche  per  le  violazioni  riguardanti   beni
 sottoposti a vincolo particolare ai sensi della legge n. 1497/1939.
    Si  rileva  che i fatti oggetto dell'imputazione possono ritenersi
 acclarati   a   seguito   delle   testimonianze   assunte   e   della
 documentazione  prodotta in dibattimento. Ulteriore doverosa premessa
 e'  quella  concernente  la  natura  del  vincolo  cui  il  bene   e'
 sottoposto:  la  Roggia  di Palma non e' ricompresa nell'elenco delle
 acque pubbliche, ma e' stata dichiarata "bene di  notevole  interesse
 pubblico"  ai  sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/1939 con decreto
 14 aprile 1989 del Ministro per i beni culturali ed  ambientali,  con
 conseguente  applicabilita'  del  regime  amministrativo  di cui alla
 legge n. 1497/1939  ed  assoggettamento  all'autorizzazione  prevista
 dall'art.  7  di quella legge. Tale autorizzazione, per la quale deve
 essere ritenuta competente l'autorita' regionale ai sensi dell'art. 3
 della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36, Friuli-Venezia Giulia,
 risulta mancante per l'opera in oggetto.
    Fatte queste premesse, il giudicante ritiene di  dover  dichiarare
 inapplicabile,  nella  fattispecie  in  esame,  l'art. 1-sexies della
 legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto, come si e' detto, il bene  su
 cui  insiste  l'opera realizzata non trova tutela in quella legge non
 rientrando nelle categorie generali ivi  previste:    una  estensione
 alle  opere  compiute  su  beni assoggettati a vincoli particolari ai
 sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e  quindi  un'applicazione
 anche  in  questi  ultimi  casi  della  norma sanzionatoria dell'art.
 1-sexies della legge n. 431/1985, appaiono confliggenti col principio
 per il quale e' vietato il ricorso all'anologia nel  diritto  penale.
 Del  resto, il tenore letterale dell'art. 1-sexies e' inequivocabile,
 nella parte in  cui  esso  rende  applicabili  le  sanzioni  previste
 dall'art.  20  della  legge  28  febbraio  1985, n. 47, soltanto alla
 "violazione delle disposizioni di cui al presente decreto".
    La situazione sopra riassunta porta a  ritenere  applicabili,  nel
 caso  in  esame, soltanto le sanzioni di cui alla legge n. 1497/1939,
 le quali peraltro non hanno carattere penale,  prevedendosi  all'art.
 15   "indipendentemente   dalle  sanzioni  di  carattere  penale"  la
 demolizione  delle  opere  abusivamente  eseguite  o  in  alternativa
 (secondo  un  giudizio di opportunita' dell'autorita' amministrativa)
 il pagamento di un'indennita'.
    Cio' comporta una notevole differenziazione  di  tutela  tra  aree
 assoggettate  a  vincolo  per  mezzo  della  "legge  Galasso"  e beni
 sottoposti a vincoli particolari in base alla legge sulla  protezione
 delle  bellezze  naturali:  ne'  puo'  bastare la considerazione, per
 questi ultimi, che  sarebbe  astrattamente  applicabile  in  caso  di
 interventi  compiuti in violazione l'art. 734 del c.p., avendo questa
 norma (che puo' anche concorrere con l'art. 1-sexies della  legge  n.
 431/1985)  natura  di reato di danno, al contrario del reato previsto
 dall'art. 1-sexies il quale appresta  una  reazione  dell'ordinamento
 che  prescinde  dal danno arrecato al bene tutelato e che consegue al
 solo fatto della mancata autorizzazione (reato formale).
    Questo diverso trattamento cui sono sottoposti  gli  autori  delle
 violazioni considerate a seconda che si tratti di interventi compiuti
 senza  autorizzazione  su  beni  sottoposti  a  vincolo  la  legge n.
 431/1985 o secondo  la  legge  n.  1497/1939  porta  a  ritenere  non
 manifestamente  infondati  i  dubbi  di  costituzionalita'  sull'art.
 1-sexies della legge n. 431/1985, nella parte  in  cui  non  prevede,
 anche  in  caso  di violazione dei vincoli "particolari" stabiliti ex
 art.  1  della  legge  n.  1497/1939,  la  sottoposizione alla stessa
 sanzione.
    Entrambe le leggi prendono origine dalla necessita' di tutela  del
 bene    "paesaggio"    contro    le    aggressioni   provenienti   da
 un'indiscriminata urbanizzazione e da un generale degrado ambientale:
 mentre la legge n. 1497/1939 ha  previsto  una  specifica  tutela  di
 singoli   beni  che  rivestono  un  particolare  valore  culturale  e
 paesaggistico, la legge n. 431/1985 ha esteso la tutela  (richiamando
 le  procedure  della  legge  precedente  ed  innovandole) a categorie
 generali  di  beni,  prevedendo  per   le   aree   assoggettate   una
 pianificazione  di  interventi,  nell'ambito  appunto  di  una tutela
 generalizzata del paesaggio al di  la'  della  bellezza,  della  mera
 estetica  del  singolo bene. Questa considerazione, pero', non sembra
 poter portare alla conclusione che i beni protetti appartengano a due
 categorie diverse, e che diversi siano  gli  interessi  tutelati:  in
 particolare, non trova una logica giustificazione il fatto che i beni
 indicati  nella  "legge Galasso" godano di una rigida e severa tutela
 mediante le sanzioni dell'art. 1-sexies mentre,  come  si  e'  visto,
 tale  tutela  -  che  si  concretizza  anche  nella  forza dissuasiva
 derivante dalle pesanti sanzioni penali previste - manca per  i  beni
 assoggettati  a  vincoli  particolari secondo il disposto dell'art. 1
 della legge n. 1497/1939. Tali ultimi beni  non  possono  sicuramente
 essere   considerati  di  minor  interesse  ambientale,  ed  anzi  la
 circostanza che gli stessi siano singolarmente  vincolati  attraverso
 decreto  ministeriale proprio per la particolare natura e per la loro
 importanza paesaggistica, storica e scientifica, porta a ritenere che
 in molti casi essi rivestano un'importanza  superiore  a  quella  dei
 beni  rientranti  nelle  categorie  generali della legge n. 431/1985.
 Come esempio possono riportarsi alcune delle espressioni usate  nello
 stesso  decreto  ministeriale che ha riconosciuto le rogge di Udine e
 Palma beni di notevole interesse pubblico:  "Queste  -  si  rileva  -
 hanno  rappresentato un elemento di vitale importanza per lo sviluppo
 socio-economico delle zone da esse interessate sin dal periodo  della
 colonizzazione  romana,  potenziate  poi  nei  secoli  del medioevo e
 dell'eta'  moderna,  qualificandosi  quindi  nella  loro   piu'   che
 millenaria  vita  quale  elemento  modellatore  del paesaggio nel suo
 storico stratificarsi". Appare pertanto  incongruo,  a  fronte  della
 tutela  posta su altri beni vincolati per mezzo della norma gia' piu'
 volte richiamata, punire violazioni riguardanti  beni  di  preminente
 interesse   del   tipo   in  considerazione  con  sanzioni  meramente
 amministrative: l'autore di una di queste  violazioni  andra'  quindi
 esente   da   pena,  mentre  l'effettuazione  di  un  intervento  non
 autorizzato ex art. 7 della legge n. 1497/1939  nelle  aree  indicate
 nella  legge  n.  431/1985, portera' alle sanzioni previste dall'art.
 1-sexies (e cioe' ammenda da L. 30.000.000 a L. 100.000.000 e arresto
 fino a due anni), pur non potendosi ritenere questo ultimo fatto piu'
 grave, ne' oggettivamente diverso dal primo.
   Deve a questo punto rilevarsi che un problema simile e' gia'  stato
 affrontato  dalla  Corte  costituzionale con ordinanza 20-27 novembre
 1991,  che  dichiarava  la  manifesta  infondatezza  della  questione
 sollevata  dal  pretore  di Brescia (sezione distaccata di Salo') con
 ordinanza del  22  febbraio  1991.  La  questione  pero'  non  appare
 identica  a  quella  attualmente  in considerazione: la disparita' di
 trattamento viene qui rilevata a causa  del  mancato  assoggettamento
 delle  violazioni  alla  legge  n.  1497/1939  alle sanzioni previste
 dall'art. 1-sexies  della  legge  n.  431/1985,  mentre  nella  sopra
 menzionata    ordinanza    si   eccepiva   l'incostituzionalita'   di
 quest'ultimo articolo (pur sempre sotto il profilo  della  disparita'
 di  trattamento)  in  quanto  il fatto commesso dall'imputato in quel
 giudizio rientrava nelle  previsioni  della  "legge  Galasso"  mentre
 fatti  analoghi riguardanti beni vincolati per effetto della legge n.
 1497/1939 erano sprovvisti di sanzione penale. La situazione  che  si
 prospetta  nel  presente  giudizio  e'  quella contraria, dubitandosi
 della legittimita' costituzionale dell'art.  1-sexies  in  quanto  lo
 stesso  appare "restrittivo", non estendendo la pena prevista a fatti
 da ritenere di uguale natura, come  appunto  quello  addebitato  agli
 odierni imputati.
    Ritenuta  la  rilevanza  della  questione  nel  presente giudizio,
 trattandosi dell'applicabilita' o meno  in  esso  dell'art.  1-sexies
 della  legge  n.  431/1985,  si  ritiene  pertanto non manifestamente
 infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'articolo
 suddetto  in  relazione all'art. 3 e all'art. 9, secondo comma, della
 Costituzione, sotto il profilo della  disparita'  di  trattamento  di
 cittadini  che  versano  in  medesime  situazioni  e della assenza di
 un'adeguata   tutela   del   paesaggio   derivante   dalla    mancata
 sottoposizione  a sanzione di fattispecie del tipo in considerazione.
 Il presente giudizio va  dunque  sospeso  promuovendosi  la  verifica
 della legittimita' costituzionale della norma da parte della Corte.
    Visto quanto precede va disattesa, ritenendola infondata in quanto
 poggiata su presupposti erronei (art. 1-sexies applicabile anche alle
 violazioni  di vincoli particolari ai sensi della legge n. 1497/1939)
 la questione sollevata dalla difesa.
                               P. Q. M.
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto
 1985, n. 431, in relazione agli artt. 3 e  9,  secondo  comma,  della
 Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  vengono  assoggettate alle
 sanzioni penali ivi previste le violazioni ai singoli  vincoli  posti
 ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (artt. 1 e segg.);
    Dispone   la  sospensione  del  presente  giudizio  e  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai
 Presidenti della Camera e del Senato.
      Palmanova, addi' 20 gennaio 1992
                         Il pretore: DI PALMA

 92C0307